Cassazione Civile, Ordinanza n. 06893/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal titolare di un'impresa ecologica nei confronti della società affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Modica, per corrispettivi maturati in esecuzione del contratto di servizio. In opposizione, il tribunale ridusse l'importo dovuto; la corte d'appello confermò in larga parte la decisione, modificando solo le spese. Il ricorrente principale ha proposto sei motivi: (1) ha censurato la detrazione, dal credito azionato, di tre fatture poi stornate con note di credito, sostenendo che quelle fatture non erano state considerate nel riconoscimento del debito posto a base del monitorio; (2) ha contestato la detrazione di ulteriori otto fatture, assumendo che la controparte avesse introdotto tardivamente fatti estintivi con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; (3) ha criticato la liquidazione delle spese in misura inferiore ai valori medi; (4) ha censurato la mancata distinzione delle voci di compenso per fase; (5) ha dedotto la violazione dei minimi tariffari; (6) ha contestato la regolazione della reciproca soccombenza. La resistente ha proposto a sua volta ricorso incidentale, lamentando che la corte d'appello avesse negato valore probatorio ad alcuni mandati di pagamento ritenuti non validamente quietanzati per mancanza di sottoscrizione riferibile al creditore. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché promiscuo e sostanzialmente volto a un riesame del merito; infondato il secondo perché le difese e i documenti depositati nel secondo termine dell'art. 183, comma 6, c.p.c. non introducevano fatti nuovi, ma solo contestazioni e prove documentali ammissibili; inammissibili il terzo, quarto e sesto motivo sulle spese; infondato il quinto perché non vi era violazione dei minimi tariffari; inammissibile il motivo incidentale contenuto nel controricorso per consumazione del potere di impugnazione, e infondato il ricorso incidentale autonomo sulla quietanza, poiché i documenti prodotti non erano riconducibili al creditore e dunque non valevano come prova del pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale autonomo; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale contenuto nel controricorso; ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti. La decisione di merito è quindi rimasta ferma, con conferma della riduzione del credito rispetto a quello originariamente ingiunto e della regolazione delle spese operata nei gradi di merito.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specificamente ricondotti al vizio dedotto; è inammissibile una censura promiscua che cumuli eterogeneamente violazioni di legge e vizi motivazionali rimettendo alla Corte la qualificazione del mezzo.
La violazione è deducibile solo se il giudice non esercita il prudente apprezzamento su una prova o attribuisce valore legale errato a una prova; fuori da questi casi si chiede impropriamente un riesame del merito.
Il vizio motivazionale è configurabile solo nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
La doglianza non può risolversi in critica alla valutazione del materiale istruttorio se il giudice ha posto a base della decisione le prove ritualmente acquisite.
Nel secondo termine sono consentite, senza preclusioni assertorie ulteriori, l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali; se le deduzioni non introducono fatti nuovi ma si limitano a contestare la pretesa avversaria, non matura decadenza.
La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è infondata quando la controparte non allega fatti estintivi nuovi, ma si limita a contestare la debenza del credito con difese e documenti.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile con ricorso per cassazione quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sul punto interessato.
Per la fase istruttoria/trattazione la diminuzione del compenso medio può arrivare fino al 70%: significa riduzione del 70% del parametro medio, non liquidazione al 70% di esso; la locuzione 'di regola' esclude un automatismo rigido.
La quietanza è prova del pagamento solo se il documento è riferibile al creditore; un documento privo di sottoscrizione riconducibile al creditore o ai suoi incaricati non vale come quietanza nei suoi confronti.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure vengono formulate in modo promiscuo, con sovrapposizione di vizi diversi, senza una chiara sussunzione in uno specifico motivo di legittimità.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice di merito attribuisce a una prova un regime di valutazione legale errato o omette di esercitare il prudente apprezzamento; non è uno strumento per ottenere un nuovo giudizio di merito sulle risultanze probatorie.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo nei casi estremi di motivazione inesistente o radicalmente incomprensibile, non per mera insufficienza o non persuasività della motivazione.
- Nel rito ordinario, il secondo termine dell'art. 183, comma 6, c.p.c. consente liberamente indicazioni probatorie e produzioni documentali; la decadenza non opera se le difese non introducono fatti nuovi ma si limitano a contrastare la domanda avversaria.
- La censura sul riparto dell'onere della prova non può fondarsi sulla sola contestazione della valutazione giudiziale del materiale istruttorio quando la parte avversa non ha allegato un fatto estintivo nuovo ma ha soltanto negato il fondamento della pretesa.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile in cassazione rispetto ai capi della sentenza d'appello che confermano la decisione di primo grado, nei limiti di cui all'art. 348-ter c.p.c.
- In tema di compensi professionali, la riduzione tabellare deve essere letta secondo la struttura della norma tariffaria applicabile al caso concreto; la fase istruttoria può subire una riduzione sino al 70% del parametro medio, non una liquidazione pari al 70% del valore medio.
- La quietanza prova il pagamento solo se il documento è imputabile al creditore; in mancanza di sottoscrizione o di riferibilità al creditore, il documento non può essere valorizzato come prova confessoria dell'estinzione del debito.
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