Cassazione Civile, Ordinanza n. 06884/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione di un credito di euro 4.542,40, asseritamente maturato a titolo di compenso per l’attività svolta come presidente del collegio sindacale di una società poi liquidata giudizialmente. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla procedura, sulla base di plurime contestazioni relative a omesse o inadeguate verifiche del sindaco sui dati di bilancio, sui debiti erariali, sulle rateizzazioni fiscali, sulle perdite di esercizio, sul fondo svalutazione crediti e, più in generale, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Con il ricorso per cassazione il sindaco ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1243, 1460 e 2697 c.c., sostenendo che la procedura avrebbe formulato in modo tardivo e irrituale le eccezioni di inadempimento e che il tribunale avrebbe erroneamente posto a base della decisione fatti non tempestivamente allegati, oltre ad avere invertito l’onere della prova. Con il secondo motivo ha denunciato violazione del contraddittorio e dell’art. 127-ter c.p.c., lamentando che, dopo la fissazione di una nuova udienza per sanare vizi di notifica, la procedura avrebbe introdotto nuove eccezioni con memoria non autorizzata e senza che gli fosse concesso un termine a difesa per replicare e depositare documenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Ha ritenuto corretto il decreto del tribunale nella parte in cui ha reputato tempestiva e ammissibile l’eccezione di inadempimento della procedura: la nullità derivante dall’inosservanza dei termini a comparire era stata sanata, il giudice aveva legittimamente fissato una nuova udienza e, in quella sede, il curatore poteva introdurre nuove eccezioni di merito, comprese quelle riconvenzionali. La Cassazione ha poi affermato che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal professionista per il compenso, il curatore può paralizzare la domanda con eccezione di totale o parziale inadempimento, limitandosi ad allegare specifici fatti storici incompatibili con il corretto adempimento del sindaco; incombe invece al professionista dimostrare di avere diligentemente e correttamente adempiuto ai doveri di vigilanza e controllo. Quanto alla doglianza sul mancato termine a difesa, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato quali ulteriori difese o documenti avrebbe concretamente prodotto e che, in ogni caso, aveva già replicato con note scritte all’eccezione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito per inammissibilità, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 207, commi 4, 5 e 6, c.c.i.i.
stabilisce i termini per la notifica dell’opposizione allo stato passivo, il termine minimo tra notifica e udienza e il termine per la costituzione delle parti resistenti; la loro violazione determina un vizio che può essere sanato e comportare la fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini.
l’inosservanza dei termini a comparire comporta nullità dell’atto introduttivo, sanabile con la costituzione del convenuto; se il convenuto deduce il vizio, il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini.
consente la sostituzione dell’udienza con lo scambio di note scritte; nel caso concreto è stato utilizzato per la trattazione scritta dopo la fissazione di nuova udienza.
l’eccezione di inadempimento è opponibile dal committente o dal curatore anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo per il compenso del professionista, quando sia allegato un inadempimento o inesatto adempimento rilevante rispetto agli obblighi contrattuali.
conferma il riparto dell’onere della prova: chi agisce per il compenso deve provare la fonte del credito e il proprio esatto adempimento quando il debitore alleghi l’inadempimento; il debitore eccipiente deve allegare i fatti impeditivi o estintivi.
il sindaco-professionista deve essere valutato secondo la diligenza professionale esigibile in concreto.
il compenso del sindaco è dovuto dalla società e matura anno per anno.
impone ai sindaci il dovere di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
richiamato come fonte dei poteri di informazione e controllo del collegio sindacale.
l’eventuale adempimento del sindaco va valutato alla luce della diligenza professionale richiesta per la carica.
richiamato in relazione al controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
richiamato quale disciplina applicabile in presenza di perdite rilevanti del capitale sociale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 56, comma 4, d.lgs. n. 136/2024
esclude l’applicazione delle nuove modifiche al procedimento in esame.
art. 8 d.l. n. 78/2024 conv. con l. n. 4/2025
richiamato per l’inapplicabilità delle modifiche normative sopravvenute al procedimento.
richiamato in relazione alla possibilità di opporre l’eccezione di inadempimento anche se la corrispondente azione sia prescritta.
richiamato come disciplina previgente sostanzialmente immutata rispetto all’opposizione allo stato passivo in liquidazione giudiziale.
richiamato in relazione alla disciplina della prescrizione della corrispondente azione nel codice della crisi.
richiamato insieme all’art. 127-ter c.p.c. per la trattazione scritta.
norma sui motivi di ricorso per cassazione evocata dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da un professionista per il compenso maturato verso la società poi assoggettata a procedura concorsuale, il curatore può opporre l’eccezione di inadempimento anche se non sia stata già formulata in sede di verifica, purché sia tempestivamente dedotta nel giudizio di opposizione.
- L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non richiede, di per sé, la prova di un inadempimento grave o dannoso come per la risoluzione: è sufficiente un inadempimento o un inesatto adempimento idoneo, secondo buona fede, a giustificare il rifiuto della prestazione corrispettiva.
- Quando il curatore allega specifici fatti storici incompatibili con il diligente adempimento del sindaco, spetta al sindaco-professionista dimostrare di avere effettivamente e correttamente svolto i propri doveri di vigilanza e controllo, secondo la diligenza professionale richiesta dalla carica.
- Nel riparto dell’onere della prova, chi agisce per il compenso deve provare il titolo del credito; se la controparte allega l’inadempimento, il creditore deve fornire la prova liberatoria del proprio esatto adempimento.
- Nel controllo sindacale societario, l’obbligo di prestazione non coincide con il raggiungimento del risultato economico-sociale perseguito dalla società, ma con il diligente svolgimento delle verifiche e delle iniziative imposte dalla legge e dalla situazione concreta.
- La mancata concessione di un ulteriore termine a difesa non determina automaticamente nullità se il ricorrente non indica in concreto quali difese o quali documenti avrebbe potuto utilmente spendere e se abbia comunque già svolto repliche sul punto.
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