Cassazione Civile, Ordinanza n. 06878/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da nove fatture emesse per forniture di latte negli anni 1995-1997. Il produttore otteneva decreto ingiuntivo per il saldo tra il prezzo fatturato e gli acconti ricevuti; il primo acquirente proponeva opposizione sostenendo che le somme trattenute e non versate al produttore non erano acconti di prezzo, ma importi da trattenere per legge a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze di quota latte. Nel giudizio venivano coinvolte anche AGEA/AIMA e i Ministeri, con domanda di manleva e riconvenzionale sul rapporto con la P.A. Dopo un precedente regolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite avevano già affermato la giurisdizione ordinaria sulla pretesa creditoria tra le parti private. Riassunto il processo, la Corte d'appello revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che le trattenute fossero legittime perché riferite a consegne fuori quota, che il primo acquirente operasse quale soggetto obbligato ex lege al prelievo e che l'eventuale restituzione al produttore, in caso di illegittimità del prelievo, dovesse provenire da AGEA e non dal primo acquirente. Con il ricorso per cassazione la società agricola deduceva: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. perché la Corte d'appello avrebbe riesaminato il titolo della trattenuta, in contrasto con quanto deciso sul riparto di giurisdizione; 2) vizio motivazionale per aver richiamato criteri di legge non specificati; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse al primo acquirente dimostrare il versamento delle somme; 4) omessa pronuncia e violazione della disciplina sulle quote latte, perché la nota della Regione Lombardia avrebbe imposto la restituzione delle somme trattenute. La Corte di cassazione, considerando anche il sopravvenuto annullamento amministrativo dei provvedimenti di quantificazione del prelievo da parte del Consiglio di Stato, ha ritenuto che tale annullamento non incidesse sull'oggetto del giudizio, che resta l'accertamento del credito tra produttore e primo acquirente. Ha poi respinto tutti i motivi, affermando che il primo acquirente era tenuto per legge a trattenere e versare all'AGEA il corrispettivo delle consegne eccedenti la quota, che non vi era inversione dell'onere probatorio e che la nota regionale era irrilevante nel giudizio tra le parti private.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, oltre agli ulteriori effetti economici conseguenti al rigetto previsti dal d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato. La decisione conferma la revoca del decreto ingiuntivo disposta in appello, ritenendo insussistente il credito azionato dal produttore nei confronti del primo acquirente per le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze di quota latte.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura motivazionale è stata respinta perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e non apparente, anche mediante richiamo alla disciplina di causa.
art. 111, comma 6, Cost.
Il vizio di motivazione non è stato ravvisato, poiché la Corte d'appello ha esplicitato la ragione decisoria in modo comprensibile.
art. 2697 c.c.
Non vi è stata inversione dell'onere della prova: spettava al produttore dimostrare che le somme trattenute fossero state già direttamente riscosse dalla pubblica amministrazione nei suoi confronti.
art. 360 c.p.c.
I motivi sono stati scrutinati come censure di violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame/vizio di motivazione, ma tutti ritenuti infondati.
art. 372 c.p.c.
Il factum superveniens è considerato deducibile in cassazione solo se idoneo a incidere definitivamente sull'oggetto della lite senza ulteriori accertamenti di fatto.
art. 5, comma 3, L. 468/1992
Nel periodo ratione temporis il primo acquirente era obbligato a trattenere e versare il prelievo supplementare sulle consegne di latte eccedenti la quota assegnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, la ricorrente è tenuta all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte rinvia alla propria precedente ricostruzione normativa complessiva sul sistema delle quote latte.
Massime di principio
- Nel giudizio tra produttore e primo acquirente avente ad oggetto somme trattenute sulle fatture per il settore latte, il giudice ordinario deve verificare la fondatezza del credito azionato, accertando se la trattenuta corrisponda a consegne eccedenti la quota individuale e quindi a un importo dovuto ex lege all'ente pubblico.
- Il primo acquirente, nel sistema delle quote latte applicabile ratione temporis, non è assimilabile a un mero sostituto d'imposta: egli è soggetto direttamente obbligato a trattenere e riversare il prelievo supplementare all'amministrazione competente, senza che il rapporto con il produttore consenta restituzioni o compensazioni atipiche.
- L'eventuale annullamento dei provvedimenti amministrativi di quantificazione del prelievo supplementare non incide automaticamente sul credito azionato dal produttore contro il primo acquirente, se la controversia ha ad oggetto il rapporto privatistico di pagamento del prezzo e la questione restitutoria appartiene al diverso rapporto tra produttore e pubblica amministrazione.
- Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice pretenda dal produttore la dimostrazione dell'avvenuta diretta riscossione da parte della pubblica amministrazione, se la disciplina di settore impone al primo acquirente di trattenere e versare il prelievo sulle consegne fuori quota.
- La motivazione per relationem è legittima se consente di comprendere la disciplina applicata e il percorso logico della decisione, non essendo necessario il richiamo analitico di tutte le norme di settore.
- Nel giudizio di legittimità il factum superveniens può rilevare solo se modifica in modo definitivo l'assetto della situazione giuridica controversa e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
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