Cassazione Civile, Ordinanza n. 06887/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un professionista, già componente effettivo del collegio sindacale di una società poi posta in liquidazione giudiziale, aveva chiesto l'ammissione al passivo per il compenso maturato per l'attività svolta in un determinato periodo. Il giudice delegato aveva escluso il credito, ritenendo che esso dovesse essere compensato con un controcredito della procedura per responsabilità professionale del sindaco, per non aver rilevato gravi irregolarità dell'organo amministrativo. L'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto tempestive e ammissibili le eccezioni della curatela e, nel merito, aveva valorizzato plurime specifiche omissioni di vigilanza del collegio sindacale su profili contabili, fiscali e organizzativi della società. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava, da un lato, la violazione degli artt. 1243, 1460 e 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse impropriamente dato rilievo a una generica eccezione di compensazione o di inadempimento, in assenza di un credito liquido ed esigibile della procedura e senza che la curatela avesse assolto il proprio onere probatorio; dall'altro, deduceva nullità del provvedimento per carenza di motivazione e violazione del contraddittorio, lamentando che fossero state valorizzate memorie e documenti asseritamente non consentiti e che non gli fosse stato concesso pieno diritto di replica. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile: ha affermato che l'eccezione di inadempimento del curatore, in quanto eccezione in senso stretto, era stata tempestivamente proposta nel giudizio di opposizione ed era stata comunque contraddetta dal ricorrente; ha poi ribadito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può opporre l'inesatto adempimento del sindaco allegando specifici fatti di gestione e che grava sul sindaco l'onere di provare l'esatto adempimento dei propri doveri di vigilanza, prova che nel caso concreto era mancata. La Corte ha inoltre escluso qualsiasi violazione del contraddittorio e ha reputato inammissibile la censura che tendeva a una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale quanto alla tempestività e ammissibilità dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela e ha confermato che, in materia di compenso del sindaco che agisca in opposizione allo stato passivo, il curatore può paralizzare la pretesa creditoria allegando specifici inadempimenti ai doveri di vigilanza; il sindaco, a sua volta, deve provare di avere esattamente adempiuto, mediante un'effettiva e non meramente formale vigilanza sull'amministrazione societaria. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse stata lesione del contraddittorio, osservando che il ricorrente aveva potuto replicare alle difese della curatela, e ha qualificato come non consentita in sede di legittimità la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
quarto e quinto comma; comma 10
disciplinano l'opposizione allo stato passivo e i relativi termini; la partecipazione del curatore all'udienza non esige necessariamente una presenza fisica, potendo il procedimento svolgersi anche con trattazione scritta se non occorre la compresenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.
la trattazione scritta è compatibile con l'udienza di opposizione quando non sia necessaria la presenza fisica di soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla norma.
richiamato dal ricorrente per contestare un'asserita compensazione; la Corte non fonda la decisione sulla compensazione legale, ma sull'eccezione di inadempimento.
l'eccezione di inadempimento è un'eccezione in senso stretto, rimessa alla parte e non rilevabile d'ufficio; nel caso del sindaco, può essere opposta dalla curatela per paralizzare la pretesa al compenso se vengono allegati specifici inadempimenti ai doveri di vigilanza.
la ripartizione dell'onere probatorio impone al curatore di allegare e provare i fatti storici su cui si innesta la contestazione, mentre al sindaco spetta provare l'esatto adempimento dei propri obblighi di vigilanza.
la prestazione del sindaco deve essere valutata secondo la diligenza professionale richiesta al professionista.
individua i doveri di vigilanza del collegio sindacale sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
richiamato come norma attributiva di poteri funzionali all'adempimento dei doveri di vigilanza del sindaco.
richiamato come potere funzionale alla vigilanza sindacale.
riconosce il diritto del sindaco alla retribuzione a carico della società per l'attività svolta.
fonte della responsabilità/dovere di diligenza del sindaco; l'adempimento richiede una vigilanza effettiva e non meramente formale.
art. 2407, primo e secondo comma, c.c.
richiamati dal Tribunale e dalla Corte per affermare che le plurime omissioni di vigilanza possono integrare inadempimento del sindaco.
citato nel provvedimento impugnato in relazione agli obblighi di controllo sull'assetto societario.
in presenza di perdita superiore a un terzo del capitale, impone al collegio sindacale di formulare osservazioni da depositare tempestivamente affinché i soci possano prenderne visione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata per la denuncia di violazione di legge contenuta nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma evocata per le censure di nullità del provvedimento e violazione del contraddittorio.
richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento impugnato si era conformato alla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può paralizzare la domanda di ammissione del credito del sindaco oppone ndo l'eccezione di inesatto adempimento, purché alleghi specifici fatti storici di gestione o di irregolarità societaria che giustifichino la contestazione.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è eccezione in senso stretto e non può essere rilevata d'ufficio; se viene proposta nel giudizio di opposizione, il contraddittorio è rispettato quando il creditore abbia potuto prendere posizione sulle specifiche contestazioni e replicare con proprie difese.
- In materia di compenso del sindaco, il creditore deve provare il titolo contrattuale e l'inadempimento del debitore; ma, ove la procedura alleghi un inesatto adempimento dei doveri di vigilanza, grava sul sindaco l'onere di dimostrare di avere effettivamente adempiuto ai propri obblighi istituzionali con diligenza professionale.
- La vigilanza del collegio sindacale non può essere meramente formale: l'esatto adempimento richiede l'attivazione dei poteri necessari, in relazione alle concrete anomalie gestorie, contabili o organizzative della società.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie; le doglianze che mirano solo a ottenere una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
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