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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31246/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata a una società per violazioni della normativa sui rifiuti, in particolare per irregolare tenuta del registro di carico e scarico, omessa registrazione di un quantitativo di olio esausto e omessa registrazione di un rifiuto identificato come CER 150202 secondo la cadenza prevista dal d.m. n. 148 del 1998. Il tribunale aveva respinto l'opposizione, mentre la corte d'appello aveva accolto solo in parte l'impugnazione, annullando la sanzione limitatamente a due contestazioni ma confermandola per le irregolarità formali di registrazione e per la qualificazione dei rifiuti come pericolosi, ritenendo congrua la sanzione nel minimo edittale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 2697 e 23, comma 2, l. n. 689/1981 per asserita inversione dell'onere della prova e decisione senza prova, violazione dell'art. 2700 c.c. per indebita attribuzione di fede privilegiata alle valutazioni degli agenti verbalizzanti, nullità della sentenza per uso improprio della prova testimoniale e per sovversione della gerarchia delle prove, nonché violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 258 d.lgs. n. 152/2006 per la qualificazione pericolosa dei rifiuti e per l'applicazione della sanzione prevista per tale ipotesi invece di quella per rifiuti non pericolosi. Ha inoltre censurato la motivazione per asserita contraddittorietà, sostenendo che la stessa sentenza avesse escluso alcuni addebiti per difetto di prova ma avesse poi desunto la pericolosità dei rifiuti da una qualificazione non adeguatamente provata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la corte territoriale aveva fondato l'accertamento su verbale di constatazione e testimonianze degli agenti verbalizzanti, che avevano evidenziato irregolarità formali del registro tali da impedire la verifica puntuale dei quantitativi smaltiti; ha escluso un'inversione dell'onere della prova e ha chiarito i limiti della fede privilegiata dei verbali degli agenti accertatori e del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove. Ha dichiarato inammissibili i motivi quarto, quinto e sesto, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla qualificazione dei rifiuti e sui dati istruttori, senza indicare un omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha anche rilevato che la diversa soluzione adottata dalla corte d'appello per gli addebiti relativi all'olio esausto non contrastava con la conferma delle altre violazioni, trattandosi di condotte diverse. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la provincia non si è costituita. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta a carico di chi allega il fatto costitutivo, ma la Corte ha escluso che vi sia stata inversione dell'onere probatorio, poiché l'accertamento risultava supportato da verbale e testimonianze.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata del verbale riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti/conosciuti senza apprezzamenti; per gli altri aspetti il verbale vale come elemento di prova da valutare insieme agli altri.

  • art. 23, comma 2, L. n. 689 del 1981

    Richiamato nel contesto dell'opposizione a sanzione amministrativa e del regime probatorio del giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione delle regole di valutazione della prova non integra, di per sé, un vizio di violazione di legge, ma al più un errore di fatto o un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione consentito.

  • art. 133 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ravvisa un vizio processuale rilevante nei termini dedotti.

  • art. 2724 c.c.

    Invocato contro l'uso della prova testimoniale in presenza di documenti, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prova testimoniale e documentale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo sulla qualificazione dei rifiuti.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha escluso che la qualificazione dei rifiuti come pericolosi fosse frutto di una presunzione illegittima, poiché sorretta da ulteriori elementi istruttori.

  • art. 258 d.lgs. n. 152 del 2006

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sanzione per rifiuti pericolosi, escludendo quella per rifiuti non pericolosi e anche l'ipotesi più lieve del comma 5, perché i dati del registro non consentivano una ricostruzione attendibile dei quantitativi.

  • art. 190 d.lgs. n. 152 del 2006

    Norma richiamata quale base dell'obbligo di corretta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di legge sono state rigettate o dichiarate inammissibili perché, in parte, miravano in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non è stato ravvisato un vizio di nullità della sentenza per la dedotta sovversione della gerarchia delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è ammessa una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice può procedere d'ufficio all'assunzione della prova, nei limiti del rito applicabile.

  • art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011

    Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative è regolato, salvo diversa previsione, dal rito del lavoro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il verbale degli agenti accertatori non fa fede privilegiata di ogni valutazione in esso contenuta, ma costituisce comunque un rilevante elemento di prova che il giudice può valorizzare in concorso con le testimonianze e gli altri elementi acquisiti.
  • La mancata produzione in giudizio del documento originario richiamato nel verbale non determina automaticamente l'inesistenza della prova dell'illecito, se l'accertamento risulta comunque sorretto da verbale, deposizioni degli accertatori e motivazione logica e coerente.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il merito della valutazione probatoria, perché il sindacato di legittimità resta circoscritto ai casi di vero vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La diversa sorte di singole contestazioni contenute nel medesimo provvedimento sanzionatorio non implica contraddizione logica, quando le violazioni riguardino condotte differenti e autonomamente accertate.
  • La qualificazione del rifiuto come pericoloso può essere desunta dagli elementi istruttori valutati dal giudice di merito, e la relativa censura è inammissibile se si risolve in una mera contestazione del giudizio di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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