Cassazione Civile, Sentenza n. 24880/2022 del 18/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il gravame avverso l'avviso di accertamento relativo al 2007 per IRES, IRAP e IVA. Le rettifiche contestate riguardavano: a) l'azzeramento delle perdite riportate dai precedenti esercizi (2005 e 2006) già rettificate con separati avvisi e b) il recupero di costi relativi a una imbarcazione detenuta in leasing. Iscomaco ha dedotto quattro motivi: nullità/omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dell'avviso 2007 per le perdite pregresse (mot. 1 e 2), violazione di motivazione (mot. 3) e censura sulla non deducibilità dei costi di leasing per l'imbarcazione (mot. 4). La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo (violazione di legge per il mancato esame, da parte della CTR, delle contestazioni relative alla rettifica delle perdite riportate), assorbito il terzo e rigettati gli altri, ritenendo invece corretta la valutazione di merito circa l'indeducibilità dei costi della barca per mancanza di inerenza, antieconomicità e uso personale dell'amministratore.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo e ha cassato la sentenza della CTR nella parte in cui non ha esaminato le questioni relative alla rettifica delle perdite pregresse che incidono sul 2007. Ha disposto rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione perché si pronunci anche sulle questioni così riaperte e sulle spese del giudizio. Sono invece stati rigettati gli altri motivi: in particolare è stato confermato il giudizio dei giudici di merito sull'indeducibilità dei costi relativi all'imbarcazione in leasing, per carenza di inerenza, macroscopica antieconomicità dell'operazione e uso personale del bene. Le richieste di rigetto generali dell'Agenzia erano state sostenute dal P.M., ma la Cassazione ha parzialmente dato ragione al ricorrente limitatamente al punto sull'omessa pronuncia.
Norme richiamate
Norma di rito utilizzata per dedurre violazione di legge e nullità della decisione; la Corte ha valutato i censure ex art.360 nella distinzione fra errori di diritto e omissioni di pronuncia
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione e ai profili di nullità/omessa pronuncia e alla regola di motivazione del giudice tributario
art. 112; art. 100; art. 132
Richiamati in riferimento agli obblighi di pronuncia e di motivazione del giudice e alla corretta esposizione delle ragioni della decisione
art. 7 comma 1; art. 76; art. 84; art. 90; art. 109 (ex art.75 comma 5)
Principio di autonomia dei periodi d'imposta (art.7 e art.76) e disciplina del riporto delle perdite (art.84); art.109/art.75 rilevante per questioni di indeducibilità in presenza di componenti esenti; la Corte applica il principio che ogni periodo è autonoma obbligazione tributaria
Richiamato nella giurisprudenza citata sulla decadenza dell'Amministrazione e sui termini di rettifica con riguardo ai singoli ratei pluriennali
Citato rispetto alle doglianze sull'IVA connesse alle rettifiche: utilizzato per contestualizzare le norme fiscali coinvolte nella deduzione dei costi
Giurisprudenza di legittimità
più pronunce (es. Cass. Sez. Un. n. 8500/2021; Cass. n. 14999/2020; altre citate in motivazione)
La Corte richiama principi consolidati: autonomia dei periodi d'imposta, efficacia espansiva del giudicato su fatti pluriennali, onere della prova del contribuente sull'inerenza dei costi e criteri di valutazione dell'antieconomicità come elemento indiziario di mancata inerenza
Massime di principio
- Il principio di autonomia dei periodi d'imposta impone che, pur essendo autonomo ogni periodo, le questioni riguardanti fatti di efficacia pluriennale (es. perdite riportate) possono e devono essere esaminate anche nel giudizio relativo al periodo in cui quei fatti producono effetto; il giudice del merito non può rifiutarsi aprioristicamente di pronunciarsi se la rettifica di perdite pregresse incide sul periodo oggetto del giudizio
- L'onere di provare l'inerenza dei costi grava sul contribuente: deve documentare l'esistenza del costo, la sua natura e la concreta destinazione all'attività d'impresa; l'Amministrazione può contestare fornendo elementi contrari
- L'antieconomicità e la sproporzione evidente tra costi e ricavi costituiscono un forte indizio della mancanza di inerenza, e l'uso personale di un bene aziendale rafforza la conclusione di indeducibilità
- La semplice presenza del bene nell'oggetto sociale o l'inclusione di quote capitale in canoni di leasing non bastano a provare l'inerenza se i dati economici concreti (marginalità dei ricavi, costi macroscopicamente superiori) smentiscono la correlazione funzionale con l'attività aziendale
- Se il giudice di merito omette di esaminare questioni rilevanti per l'accertamento del tributo relativo al periodo impugnato, la Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame, specie quando la questione riguarda effetti su periodi diversi ma produttivi di imposta nel periodo in giudizio
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