Cassazione Civile, Sentenza n. 24915/2022 del 18/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'accertamento che EUROELETTRICA e la EFFE G. EMME avevano indebitamente acquistato la piena proprietà della porzione materiale n.2 della p.ed. 1389 (suolo sul quale HYPO deteneva un diritto di superficie concesso in leasing), chiedendo la restituzione ex art. 2037 c.c., in subordine un'indennità ex art. 2041 c.c., ulteriormente in subordine indennità ex art. 936 c.c., e, in subordine estremo, la declaratoria di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. di un accordo/transazione che aveva trasferito quote di proprietà a EFFE G. EMME SRL. Il caso era complicato da lodi arbitrali precedenti che avevano trattato profili di risoluzione del leasing e da una successiva dichiarazione di fallimento della EFFE G. EMME SRL.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo erronea la valutazione della Corte d'appello secondo cui il lodo arbitrale avrebbe prodotto giudicato anche sulla domanda restitutoria: la Corte ha richiamato il principio per cui la domanda restitutoria è autonoma rispetto alla domanda di risoluzione e non è preclusa se non espressamente decisa nel lodo. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo (riguardante l'improcedibilità delle domande verso la fallita) è stato invece rigettato: la Cassazione ha confermato che le pretese che incidono sul patrimonio della fallita devono essere esperite con il rito fallimentare (insinuazione allo stato passivo o rivendica ex art. 93 L.F.) e non nella sede ordinaria; la domanda revocatoria post-fallimento vale come titolo per insinuarsi al passivo per l'equivalente valore del bene.
Norme richiamate
Azione di restituzione invocata dalla ricorrente per la prestazione ricevuta in relazione al contratto di leasing; la Corte ha ribadito che la domanda restitutoria è autonoma rispetto alla domanda di risoluzione e non è automaticamente compresa nel giudicato sulla risoluzione.
Richiamato come rimedio indennitario alternativo per indebiti arricchimenti; la Corte d'appello aveva escluso l'applicazione per difetto di sussidiarietà essendo le pretese fondate su titolo contrattuale, valutazione non ribaltata in Cassazione (motivo assorbito).
Ricordato come ulteriore rimedio accessorio; la Corte territoriale aveva escluso l'applicazione in quanto la realizzazione dell'immobile sarebbe avvenuta secondo gli accordi tra le parti.
Domanda di inefficacia relativa dell'accordo/transazione proposta dalla ricorrente come residuale; la Corte ha osservato che l'atto anteriore al fallimento oggetto di impugnazione era idoneo a incidere sul patrimonio della fallita e pertanto la tutela spettava al rito fallimentare.
Riferito nel contesto dell'acquisto per accessione della proprietà dell'immobile da parte dei comproprietari al termine del diritto di superficie; la Corte d'appello aveva ritenuto che l'acquisto fosse avvenuto per accessione.
Richiamato quale principio sulla retroattività della risoluzione contrattuale, ma la Cassazione ha ricordato che l'effetto restitutorio richiede espressa domanda.
Menizonato nella vicenda arbitrale come norma cui tendeva la richiesta di trasferimento del terreno (azione di esecuzione forzata o simile), parte della ricostruzione fattuale.
art. 23, comma 8-bis d.l. n.137/2020
Norma processuale eccezionale che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza udienza pubblica e senza intervento del Pubblico Ministero e dei difensori, nella procedura adottata per il caso.
Richiamati in relazione alle doglianze sulle decisioni del giudice di merito (errore di interpretazione del giudicato e vizi della decisione), oggetto del primo motivo di ricorso.
art. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'ipotesi di causa accessoria e trattamento congiunto delle domande; la Corte ha però escluso che tali norme possano derogare alla specialità del rito fallimentare.
art. 92, art. 52, art. 93, art. 24, art. 101 L.F.
Norme della legge fallimentare richiamate: art. 52 e 93 richiamati per affermare l'esclusività del procedimento di verifica del passivo e la necessità di insinuarsi al passivo o usare la rivendica fallimentare; art. 92/101 relative alle formalità di avviso e possibilità di ammettere domande tardive; art. 24 in tema di competenza (non ostativa alla specialità del rito). La Corte ha confermato che le pretese che incidono sul patrimonio della fallita devono essere esperite davanti al giudice fallimentare.
Massime di principio
- La domanda restitutoria della prestazione ricevuta in conseguenza di un contratto è autonoma rispetto alla domanda di risoluzione: il giudicato sulla risoluzione non estingue automaticamente la possibilità di chiedere la restituzione in separato giudizio se il lodo o la sentenza non hanno deciso espressamente anche sulla restituzione.
- Un lodo arbitrale produce preclusione solo nei limiti del decisum: se il lodo non ha statuuto compiutamente sulla restituzione, la parte può proporre la domanda restitutoria in sede diversa.
- Le pretese che incidono sul patrimonio di una fallita (revocatorie, rivendicazioni di beni acquisiti all'attivo, richieste che sottraggono beni alla massa) devono essere esperite con il rito fallimentare (insinuazione allo stato passivo o procedura di rivendica ex art. 93 L.F.), non nella sede ordinaria.
- L'azione revocatoria promossa dopo la dichiarazione di fallimento dell'accipiens non consente di recuperare direttamente il bene, ma legittima l'insinuazione al passivo per il valore del bene oggetto dell'atto.
- La presenza di clausole contrattuali (clausola compromissoria o foro esclusivo) non ha effetto nel sottrarre all'applicazione del rito speciale fallimentare le domande che devono incidere sul patrimonio fallimentare.
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