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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24906/2022 del 18/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto contro la revoca, da parte del Tribunale di Modena, del decreto ingiuntivo emesso in suo favore per € 333.365,60 in relazione a un contratto d'appalto. La Corte d'appello aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto di appello alla Immobiliare Federica s.a.s. perché effettuata presso un soggetto diverso dall'avvocato che aveva rappresentato la società in primo grado, e aveva altresì ritenuto irrituale la rinnovazione della notifica disposta in udienza (dovere di notifica personale ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c., termini decadenziali e termine breve esaurito). Successivamente la Corte di cassazione ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; l'atto integrativo della ricorrente è però stato depositato tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 371-bis c.p.c., configurando l'ipotesi di improcedibilità rilevabile d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, nei termini prescritti dall'art. 371-bis c.p.c., dell'atto di integrazione del contraddittorio ordinato con la precedente ordinanza. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza che qualifica l'omissione/il ritardo come causa di improcedibilità rilevabile d'ufficio, rendendo irrilevante un successivo deposito tardivo. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c. invocato dalle controparti. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in € 5.200 oltre € 200 per esborsi per ciascuna controparte, e ha constatato l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, del versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 371-bis c.p.c.

    Se la Corte di cassazione ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis, il deposito dell'atto integrativo oltre il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine concesso determina l'improcedibilità del ricorso; tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata da un deposito tardivo.

  • art. 331 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di ordinare l'integrazione del contraddittorio; nel caso di specie tale ordinanza è stata emessa e la mancata osservanza dei termini imposti ha avuto conseguenze estreme (improcedibilità).

  • art. 325 c.p.c.

    Norma sul luogo della notifica degli atti processuali indirizzati alle parti e ai difensori; la Corte d'appello ha ritenuto che, in alcuni casi, la notifica dovesse essere effettuata alla parte personalmente, e non solo al procuratore, secondo i limiti previsti dalla normativa.

  • art. 327 c.p.c.

    Regola la notifica agli ufficiali giudiziari e ai difensori e le modalità della notifica; è stata richiamata per valutare l'irregolarità delle notifiche e dei rinnovi effettuati oltre i termini previsti.

  • art. 96 c.p.c.

    Invocato dalle controparti ma ritenuto non applicabile dal Collegio: la norma sulle spese per lite temeraria o per gravità delle colpe processuali non è stata ritenuta idonea a superare l'improcedibilità per inosservanza dei termini di cui all'art. 371-bis.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002 (e comma 1-bis)

    Prevede l'eventualità del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti perché la ricorrente debba versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 15308/20, 6386/21, 34916/21)

    La Corte richiama pronunce successive che confermano il principio secondo cui l'ordine di integrazione del contraddittorio richiede il rispetto del termine perentorio e che il mancato deposito nei termini comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio; tali precedenti sono stati utilizzati come costante orientamento interpretativo.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., l'atto integrativo deve essere depositato entro il termine perentorio previsto; il mancato rispetto comporta improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
  • Le notifiche devono essere effettuate correttamente alla parte o al procuratore costituito in primo grado; la notifica ad un soggetto diverso può rendere inesistente l'atto e compromettere il rilievo dell'appello.
  • La rinnovazione della notifica disposta in udienza è soggetta a termini stringenti: se non eseguita entro i termini previsti (sia il termine 'lungo' che il termine breve successivo), può essere considerata irrituale e inefficace.
  • Un deposito tardivo dell'atto integrativo o un controricorso notificato dopo i termini non sanano l'irregolarità: la Corte tende a non ammettere sanatorie basate su depositi successivi quando la regola processuale prevede termini perentori.
  • Le eccezioni di improcedibilità connesse a violazioni formali di notifica e termini processuali possono essere rilevate d'ufficio in cassazione anche se la parte interessata non le eccepisce espressamente.
  • L'art. 96 c.p.c. (conseguenze per soccombenza aggravata) non è uno strumento efficace per elidere le conseguenze dell'improcedibilità derivante dalla violazione di termini perentori; occorrono profili chiari di 'gravità' o 'malafede' per la sua applicazione.
  • In caso di soccombenza per motivi procedurali in cassazione, il vincitore può ottenere condanna alle spese e sussiste l'obbligo del contributo unificato supplementare nei casi previsti dal d.P.R. n.115/2002.

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