Cassazione Civile, Ordinanza n. 23419/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di una pensionata volta a ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico sulla base del sistema interamente retributivo, con computo anche dei contributi figurativi accreditati durante il periodo di mobilità, e la restituzione dei contributi volontari versati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2014. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) falsa applicazione delle leggi n. 214/2011 e n. 208/2015, sostenendo che, pur rientrando nella settima salvaguardia, avrebbe avuto diritto al ricalcolo integrale retributivo; (2) ulteriore violazione di legge per non avere considerato che al compimento dei quaranta anni di contribuzione avrebbe maturato la pensione di anzianità e non la pensione anticipata; (3) violazione dell'art. 8 l. n. 155/1981 e omesso esame di un fatto decisivo in tema di errato computo dei contributi figurativi durante la mobilità; (4) omesso esame di un fatto decisivo per il mancato riconoscimento del diritto alla restituzione dei contributi volontari versati inutilmente dopo la maturazione del diritto a pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la deroga prevista dalla c.d. settima salvaguardia riguarda solo i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze, non anche le regole di calcolo della pensione, che restano assoggettate alla disciplina generale introdotta dall'art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione della spettanza della pensione di anzianità in luogo di quella anticipata risultava nuova e comunque non trattata dalla sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché tendevano a censurare il giudizio di fatto della Corte territoriale su contributi figurativi e anzianità contributiva, non consentito in cassazione quando la sentenza d'appello abbia confermato la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 265, lett. a), l. n. 208/2015
"le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, […] continuano ad applicarsi"
La deroga salvaguardata opera nei limiti espressamente previsti dalla norma, cioè sui requisiti di accesso e sul regime delle decorrenze, non anche sulle modalità di calcolo della pensione.
art. 24, commi 1 ss., d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
La riforma ha introdotto requisiti più severi di accesso al trattamento pensionistico e ha disciplinato in modo generale le nuove regole pensionistiche, cui non si sottrae il sistema di calcolo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012.
art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
"a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo"
Le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 devono essere calcolate con il sistema contributivo; la salvaguardia non estende il previgente sistema retributivo a tali quote.
art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
La pensione di anzianità è stata soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 2012; la ricorrente non può fondare su ciò una pretesa automaticamente ricostruibile nei termini prospettati.
Le norme eccezionali o derogatorie non sono suscettibili di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti.
art. 8, l. n. 155/1981
Richiamato dalla ricorrente per contestare il computo dei contributi figurativi; la Corte non entra nel merito del motivo per ragioni processuali.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto, in cassazione non sono deducibili censure che mirano a contestare il giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La salvaguardia pensionistica che richiama la disciplina previgente sui requisiti di accesso e sulle decorrenze non si estende, in mancanza di espresso richiamo, alle regole di calcolo della prestazione, che restano soggette alla disciplina generale sopravvenuta.
- Le norme derogatorie o eccezionali non possono essere interpretate oltre il dato letterale né applicate analogicamente a profili non espressamente contemplati.
- In cassazione è inammissibile la deduzione di una questione nuova, quando la sentenza impugnata non ne abbia trattato e non risulti che sia stata ritualmente introdotta nei gradi di merito.
- Non sono deducibili in sede di legittimità censure volte a rimettere in discussione il giudizio di fatto del merito, quando la sentenza d'appello abbia confermato quella di primo grado per le medesime ragioni fattuali.
- La contestazione del computo di contributi figurativi e dell'anzianità contributiva richiede una critica consentita al percorso giuridico della decisione, non una mera rivalutazione del fatto.
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