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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23431/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento, a carico del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, del trattamento di fine rapporto e delle ultime retribuzioni maturate da un lavoratore dipendente di una società poi scissa e fallita. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto del lavoratore, rilevando che il rapporto era proseguito con la società cessionaria dell'azienda e che sia il rapporto di lavoro sia il credito erano stati ammessi al passivo fallimentare definitivo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. n. 297/1982, dell'art. 1 d.lgs. n. 80/1992, degli artt. 2112 e 2506-quater c.c., sostenendo che il Fondo non potesse intervenire in presenza di una solidarietà ex lege della società scissa e quindi di altri coobbligati; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sul Fondo di garanzia e della disciplina del massimale, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato il limite massimo dell'intervento del Fondo per le ultime tre mensilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'intervento del Fondo di garanzia per il TFR, nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione di eventuali altri obbligati solidali, poiché la prestazione dell'INPS ha natura previdenziale autonoma e la legge prevede un accesso diretto al Fondo, senza benefici di ordine o di escussione. Ha inoltre rigettato il secondo motivo rilevando che la sentenza di primo grado, confermata in appello, aveva già riconosciuto il credito "nei limiti del massimale" e che l'INPS non aveva indicato elementi idonei a dimostrare il superamento di tale limite. Conseguentemente l'INPS è stato condannato alle spese di lite, con distrazione, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 29 maggio 1982, n. 297

    disciplina l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro; la Corte ne afferma l'accesso diretto senza previa escussione di altri coobbligati.

  • art. 1 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    norma richiamata dall'INPS a fondamento della disciplina del Fondo di garanzia; la Corte la considera parte del quadro normativo che consente l'intervento previdenziale autonomo.

  • art. 2112 c.c.

    richiamato per la continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda e per la possibile coobbligazione del cessionario, ma ritenuto irrilevante ai fini dell'accesso al Fondo.

  • art. 2506-quater c.c.

    richiamato in relazione alla scissione societaria e alla solidarietà tra società risultanti dalla scissione; la Corte esclude che tale solidarietà impedisca l'intervento del Fondo.

  • art. 1 l. 19 dicembre 1980, n. 427

    richiamata nel secondo motivo in tema di prestazioni del Fondo e relativo massimale.

  • art. 1, comma 27, l. 24 dicembre 2007, n. 247

    richiamata nel secondo motivo per il limite massimo dell'intervento del Fondo sulle ultime tre mensilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'intervento del Fondo di garanzia per il TFR ha natura di prestazione previdenziale autonoma e non è subordinato alla previa escussione di eventuali altri obbligati solidali del datore di lavoro.
  • Nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, la legge sul Fondo di garanzia prevede un accesso diretto alla prestazione, senza beneficio d'ordine o di escussione, salvo il rispetto del termine temporale previsto dalla disciplina speciale.
  • La presenza di una cessione d'azienda o di una scissione societaria e la conseguente coobbligazione di altri soggetti non escludono di per sé il diritto del lavoratore a conseguire la prestazione dal Fondo, se ricorrono gli altri presupposti di legge.
  • Chi deduce in cassazione la violazione del massimale del Fondo deve indicare elementi concreti idonei a dimostrarne il superamento; in mancanza, il motivo è infondato quando i giudici di merito abbiano già statuito entro il limite massimo previsto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaLavoro a termineContributi previdenziali
RamiBancario e finanziarioLavoroPrevidenzaSocietario
IstitutiOnere della prova

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