Cassazione Civile, Ordinanza n. 23423/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto amministrativo di una domanda di pensione di vecchiaia anticipata proposta dall'assicurato nei confronti dell'INPS nell'ambito della c.d. settima salvaguardia prevista dalla legge n. 208/2015. I giudici di merito avevano ritenuto che il lavoratore fosse decaduto dall'azione giudiziaria perché il ricorso in tribunale era stato proposto oltre il termine triennale di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, calcolato dalla comunicazione del diniego del 4.5.2016. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, sostenendo che, in assenza di tempestivo ricorso amministrativo gerarchico avverso il rigetto, il termine decadenziale non potesse essere fatto decorrere come se il procedimento amministrativo si fosse già chiuso, e che quindi la domanda giudiziale non fosse tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il combinato disposto dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 6 d.l. n. 103/1991, come interpretato autenticamente, individua diversi dies a quo del termine di decadenza a seconda che sia stato o meno proposto ricorso amministrativo e che l'INPS vi abbia provveduto nei termini. Nel caso concreto, non essendo stato tempestivamente proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto, la Corte ha ritenuto errata la decorrenza individuata dai giudici di merito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
disciplina la decadenza per l'azione giudiziaria in materia previdenziale; il termine decorre diversamente a seconda dell'iter amministrativo seguito.
art. 6 d.l. n. 103/1991
contiene l'interpretazione autentica del sistema di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970.
art. 46, comma 5, l. n. 88/1989
prevede il ricorso amministrativo gerarchico avverso il rigetto della domanda e rileva ai fini del computo dei termini decadenziali.
art. 46, comma 6, l. n. 88/1989
rileva per il termine di decisione dell'INPS sul ricorso amministrativo e per la formazione del silenzio rigetto.
art. 7, l. n. 533/1973
viene richiamato per la maturazione del silenzio-rifiuto nel procedimento amministrativo previdenziale.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
indicato come base per la riserva del deposito dell'ordinanza dopo l'adunanza camerale.
art. 1, l. n. 208/2015
costituisce il fondamento normativo della c.d. settima salvaguardia per la pensione di vecchiaia anticipata.
Massime di principio
- In materia di decadenza dall'azione giudiziaria previdenziale, il dies a quo del termine non è unico ma dipende dall'assetto concreto del procedimento amministrativo, distinguendosi tra ipotesi con ricorso amministrativo proposto e deciso, ricorso amministrativo proposto ma non deciso, e mancata proposizione del ricorso amministrativo.
- Se l'assicurato non propone tempestivo ricorso amministrativo avverso il diniego, il termine di decadenza va calcolato tenendo conto dell'intero procedimento amministrativo previsto dalla disciplina di settore, senza poter anticipare la decorrenza in modo incompatibile con i passaggi procedimentali ancora astrattamente previsti.
- La verifica della tempestività dell'azione giudiziaria in materia previdenziale richiede un corretto coordinamento tra la disciplina generale dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e le norme che regolano il procedimento amministrativo e il silenzio-rigetto.
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