Cassazione Civile, Ordinanza n. 23414/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, già coinvolto in un licenziamento collettivo e in un successivo periodo di mobilità, domandava di essere ammesso alla c.d. salvaguardia pensionistica prevista dalla L. n. 147/2013, art. 1, comma 194, per conservare i requisiti di accesso alla pensione vigenti prima dell'innalzamento dei requisiti operato dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011. La Corte d'appello aveva negato il beneficio ritenendo, da un lato, che il licenziamento collettivo non integrasse una 'risoluzione unilaterale' del rapporto ai sensi della lett. d) della norma; dall'altro, che non ricorressero i presupposti della lett. e) perché l'interessato non era più in mobilità alla data del 4 dicembre 2011. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 194, lett. d) ed e), L. n. 147/2013, sostenendo che il licenziamento collettivo dovesse essere considerato risoluzione unilaterale e che, comunque, la tutela dovesse operare a suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame. La Corte ha affermato che la lett. e) dell'art. 1, comma 194, ha natura speciale e si applica ai lavoratori ancora in mobilità alla data del 4 dicembre 2011; tuttavia, quando la mobilità sia già cessata a quella data, non può essere preclusa la tutela generale di cui alla lett. d), poiché anche il licenziamento collettivo integra una ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. In tal modo è stata riconosciuta la possibilità di applicare la salvaguardia anche al caso esaminato, con conseguente necessità di nuovo giudizio sul diritto alla pensione e sulle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 194, lett. d), L. n. 147/2013
"lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale"
comprende anche il licenziamento collettivo; se la mobilità è cessata alla data rilevante, opera la disciplina generale di salvaguardia della lett. d)
art. 1, comma 194, lett. e), L. n. 147/2013
"lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011"
è una previsione speciale rispetto alla lett. d) e richiede che il lavoratore sia ancora in mobilità alla data del 4 dicembre 2011
"data di entrata in vigore" e nuovi requisiti di accesso al trattamento pensionistico
introduce requisiti più severi per l'accesso alla pensione; le norme di salvaguardia preservano, per determinate categorie, la disciplina previgente
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
"il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta"
norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nelle discipline di salvaguardia pensionistica, la previsione speciale riferita ai lavoratori in mobilità non esclude l'applicazione della previsione generale quando il presupposto speciale manchi per il solo fatto che la mobilità sia cessata alla data rilevante.
- Ai fini dell'individuazione della 'risoluzione unilaterale' del rapporto di lavoro, il licenziamento collettivo è qualificabile come forma di cessazione unilaterale del rapporto, salvo che la norma speciale disponga altrimenti in modo espresso.
- Le norme di salvaguardia previdenziale, inserite per attenuare gli effetti della riforma dei requisiti pensionistici, devono essere interpretate in modo coerente con la loro finalità protettiva, evitando letture che lascino il lavoratore privo di tutela dopo la cessazione del rapporto e del sostegno al reddito.
- Quando una disposizione contiene una previsione generale e una speciale, la seconda va applicata solo nei limiti del suo presupposto specifico; in difetto, resta operativa la disciplina generale più ampia.
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