Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego della pensione di vecchiaia in deroga, richiesta da un lavoratore che sosteneva di rientrare nella settima salvaguardia prevista dall'art. 1, comma 265, l. n. 208/2015. Il beneficio era stato negato perché, dopo la cessazione del rapporto antecedente, il lavoratore aveva svolto un'attività subordinata in prova presso un nuovo datore di lavoro per pochi giorni, con successivo licenziamento per mancato superamento della prova. Il ricorrente ha impugnato la decisione di merito deducendo violazione dell'art. 1, comma 265, l. n. 208/2015, dell'art. 1, comma 194, lett. c), l. n. 147/2013, dell'art. 2096 c.c. e degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c., sostenendo che il lavoro svolto in periodo di prova non potesse essere qualificato come attività "riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" ostativa all'estensione della salvaguardia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato. La Corte ha ritenuto che il lavoro prestato in regime di prova, se cessato prima del positivo superamento della prova, rientri comunque nella platea dei soggetti beneficiari della deroga pensionistica, poiché non presenta la definitività propria del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che la norma intende escludere. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 1, comma 265, lett. c), L. n. 208/2015
"le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 [...] continuano ad applicarsi [...] ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147"
La norma di salvaguardia va letta in senso conforme alla sua ratio protettiva: l'esclusione riguarda solo chi, dopo la cessazione del rapporto, abbia svolto attività riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; il lavoro in prova non integra tale fattispecie ostativa.
art. 1, comma 194, lett. c), L. n. 147/2013
"lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012"
Il rinvio a tale disposizione serve a individuare la platea dei lavoratori beneficiari della deroga pensionistica, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina di salvaguardia.
"compiuto il periodo di prova l’assunzione diviene definitiva"
La definitività dell'assunzione è collegata al positivo superamento della prova; prima di tale esito il rapporto non possiede la stabilità tipica del tempo indeterminato rilevante ai fini dell'esclusione dalla salvaguardia.
L'interpretazione deve valorizzare l'intenzione del legislatore e la ratio della disciplina, così da includere nel regime derogatorio una fattispecie implicitamente considerata dalla norma.
È escluso che l'esito interpretativo adottato integri un'applicazione analogica vietata di norma eccezionale; si tratta di interpretazione sistematica e teleologica del testo normativo.
"il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta"
Disciplina il rito camerale in cassazione seguito per la decisione del ricorso.
Massime di principio
- Nelle norme di salvaguardia pensionistica che escludono solo chi abbia svolto dopo la cessazione attività riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, il lavoro prestato in prova non va equiparato a un rapporto definitivo, se il rapporto si è risolto prima del superamento della prova.
- Ai fini interpretativi, il patto di prova assume rilievo perché la definitività del rapporto subordinato a tempo indeterminato sorge solo con il positivo superamento della prova; prima di quel momento il rapporto non è stabilizzato in senso pieno.
- L'interpretazione di una disciplina derogatoria può estendersi a fattispecie non espressamente nominate quando esse siano implicitamente ricomprese nella ratio della norma; ciò non equivale ad applicazione analogica vietata se il risultato deriva dal significato sistematico e teleologico del testo.
- Quando il legislatore intende tutelare posizioni maturate prima di una riforma restrittiva, l'interpretazione deve privilegiare la finalità di protezione dell'affidamento e della continuità del trattamento, entro i limiti testuali della disposizione.
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