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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23425/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi distinti promossi dal medesimo lavoratore contro l'INPS. Nel primo, definito con sentenza della Corte d'appello di Bari del 9.12.2022, il lavoratore aveva impugnato la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per omessa regolare notifica entro il termine perentorio assegnato dal giudice; sosteneva che la notifica dovesse ritenersi corretta o comunque che, essendo la rinnovazione stata disposta per un vizio diverso dal luogo di notificazione, avrebbe dovuto essergli concesso un ulteriore termine, poiché il secondo tentativo era stato ancora invalidato. Nel secondo giudizio, definito con sentenza della Corte d'appello di Bari del 28.11.2022, il lavoratore aveva impugnato la declaratoria di decadenza dal diritto a conseguire dal Fondo di garanzia dell'INPS le ultime tre mensilità di retribuzione maturate e non pagate dal datore di lavoro, sostenendo che il precedente ricorso, pur conclusosi con declaratoria di improcedibilità, avesse comunque impedito la decadenza. In cassazione ha dedotto, con riferimento alla prima sentenza, violazione dell'art. 44 d.l. n. 269/2003 e degli artt. 291 e 153 c.p.c.; con riferimento alla seconda, violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per cassazione e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto infondata la censura contro la sentenza che aveva confermato l'improcedibilità, affermando che la seconda notifica era comunque invalida perché non eseguita presso la sede legale dell'INPS in Roma e che, una volta assegnato un termine perentorio per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., non poteva essere concesso un ulteriore termine, salvo causa non imputabile qui non ravvisabile. Ha inoltre rigettato la censura contro la sentenza che aveva confermato la decadenza, ribadendo che la domanda giudiziale impedisce la decadenza solo se il processo giunge a una decisione di merito; se il giudizio si chiude con pronuncia di rito, come l'improcedibilità, l'effetto impeditivo non si produce. Non sono state liquidate spese di lite, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44, d.l. n. 269/2003

    la norma, nel testo richiamato, non giustifica la notificazione degli atti introduttivi del giudizio di cognizione all'INPS presso la sede provinciale se non nei casi espressamente previsti; per le altre ipotesi valgono le regole ordinarie del codice di rito.

  • art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 669/1996

    la notificazione degli atti introduttivi nei confronti dell'INPS va effettuata presso le sedi provinciali solo per gli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo esecutivo; al di fuori di tali ipotesi si applicano le regole ordinarie.

  • art. 291 c.p.c.

    quando il giudice ordina la rinnovazione della notificazione e assegna un termine perentorio, non può concederne un secondo, salvo che l'adempimento sia stato tempestivamente eseguito e l'esito negativo dipenda da causa non imputabile.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non vi ha ravvisato fondamento per escludere l'imputabilità del vizio di notificazione.

  • art. 145 c.p.c.

    il luogo della notificazione alla persona giuridica è individuato direttamente dalla legge; la sua erronea individuazione non può essere scusata da ignoranza della norma.

  • art. 47, d.P.R. n. 639/1970

    la domanda giudiziale è stata ritenuta non idonea a impedire la decadenza quando il processo non è sfociato in una decisione di merito.

  • art. 2964 c.c.

    la Corte lo richiama per escludere che alla decadenza si applichi, in modo analogico, una disciplina simile a quella dell'interruzione della prescrizione tramite domanda giudiziale.

  • art. 2966 c.c.

    richiamato congiuntamente agli altri articoli sulla decadenza, a sostegno dell'inidoneità di una domanda giudiziale improcedibile a impedire la decadenza.

  • art. 2967 c.c.

    richiamato dal ricorrente e considerato nel ragionamento della Corte sul regime della decadenza, senza effetti favorevoli alla tesi del ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha consentito la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 152 att. c.p.c.

    ha giustificato la mancata statuizione sulle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    a seguito del rigetto del ricorso, sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione degli atti introduttivi nei confronti dell'INPS deve essere eseguita secondo le modalità previste dalla legge per il tipo di procedimento concretamente in esame; fuori dai casi espressamente disciplinati, non è sufficiente la notificazione presso la sede provinciale dell'ente se la legge richiede la sede legale.
  • Quando il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., il mancato perfezionamento dell'adempimento per un vizio imputabile alla parte non consente la concessione di un ulteriore termine.
  • La non imputabilità dell'esito negativo della notificazione non può essere invocata quando l'errore dipende dalla mancata osservanza di una regola legale sul luogo della notificazione, trattandosi di errore di diritto.
  • La domanda giudiziale è idonea a impedire la decadenza solo se il processo conduce a una pronuncia di merito; se il giudizio si estingue o si chiude con pronuncia di rito, l'effetto impeditivo non si verifica.
  • L'istituto della decadenza non può essere assimilato alla prescrizione quanto agli effetti della domanda giudiziale: non opera un meccanismo di mero impulso processuale idoneo, di per sé, a conservare il diritto oltre il verificarsi dell'evento impeditivo previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImprese di notificaImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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