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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23399/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente, dopo l’ammissione al passivo fallimentare per crediti di lavoro e trattamento di fine rapporto pari a euro 8.521,32, aveva chiesto all’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dell’importo. La Corte d’appello aveva ritenuto la domanda giudiziale tardiva per decadenza, osservando che anche a fronte dell’accertamento del credito in sede fallimentare restava necessario presentare la domanda amministrativa all’INPS e poi proporre l’azione giudiziaria entro il termine decadenziale di un anno, computato dall’esaurimento del procedimento amministrativo e comunque non oltre 300 giorni dalla domanda amministrativa. Il ricorrente ha denunciato, con due motivi, violazione di legge e vizi motivazionali: con il primo ha sostenuto che, essendo già stata dichiarata l’insolvenza e accertato lo stato passivo, l’obbligo del Fondo era divenuto incontrovertibile e la Corte avrebbe omesso di considerare un fatto decisivo; con il secondo ha contestato la declaratoria di decadenza, affermando di avere presentato domanda alla sede competente, di averla sollecitata, di avere notificato atto di precetto e di avere poi intrapreso un’azione esecutiva, interrotta da opposizione dell’INPS e sospensione del giudice dell’esecuzione, sostenendo che la pretesa fosse soggetta alla sola prescrizione decennale e non alla decadenza applicata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché, in materia di prestazioni previdenziali, l’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 prevede una decadenza dall’azione giudiziaria che decorre anche dalla scadenza dei termini per l’esaurimento del procedimento amministrativo, fissati in 300 giorni complessivi dalla domanda amministrativa. La presentazione di un ricorso o di una domanda tardiva non sposta in avanti il dies a quo, e la successiva riproposizione della domanda non elimina gli effetti decadenziali già maturati. La Corte ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la decadenza annuale si applica anche alle prestazioni del Fondo di garanzia per il TFR. Poiché il ricorso giudiziale era stato proposto dopo quasi sei anni dalla domanda amministrativa, la decadenza era ormai maturata; assorbita ogni questione sulla prescrizione. Le spese sono state dichiarate non ripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Usato dal ricorrente come parametro per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo per lamentare omesso esame di un fatto decisivo nel contraddittorio tra le parti.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo nel contesto della dedotta violazione processuale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970

    Disciplina la decadenza dall’azione giudiziaria per prestazioni previdenziali; la Corte ribadisce che il termine decorre anche dalla scadenza dei termini per l’esaurimento del procedimento amministrativo e che la presentazione tardiva del ricorso amministrativo non sposta il dies a quo.

  • art. 4 d.l. n. 384 del 1992

    Ha modificato l’art. 47 d.P.R. n. 639/1970; è la disciplina ratione temporis applicata.

  • L. n. 438 del 1992

    Legge di conversione del d.l. n. 384/1992, richiamata quale fonte della modifica normativa applicata.

  • art. 7 L. n. 533 del 1973

    Richiamato per il termine presuntivo di centoventi giorni dalla domanda di prestazione, rilevante nel computo dei 300 giorni complessivi.

  • art. 46, commi 5 e 6, L. n. 88 del 1989

    Richiamato per il termine di centottanta giorni per la decisione del ricorso amministrativo, rilevante nel computo dei 300 giorni complessivi.

  • art. 24 L. n. 88 del 1989

    Indicato come riferimento per la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, cui la Corte riconduce il Fondo di garanzia.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Applicato per dichiarare non ripetibili le spese processuali, ricorrendone i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per dare atto dei presupposti processuali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro di commisurazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di prestazioni previdenziali soggette a decadenza, la tempestività dell’azione giudiziaria va verificata tenendo conto anche del termine massimo di durata del procedimento amministrativo: decorso tale termine complessivo, la successiva azione giudiziaria è tardiva se non proposta nel termine di decadenza dalla domanda amministrativa.
  • La presentazione tardiva o la reiterazione della domanda amministrativa non valgono a far regredire o spostare in avanti il dies a quo della decadenza già maturata, poiché la norma ha funzione di chiusura a tutela della certezza della spesa pubblica.
  • La decadenza prevista per le prestazioni previdenziali ha natura sostanziale e di ordine pubblico e si applica anche alle prestazioni del Fondo di garanzia per il TFR.
  • Quando la decadenza dall’azione giudiziaria è maturata, resta assorbita ogni questione sulla prescrizione del credito.
  • L’accertamento del credito in sede fallimentare non esonera il creditore dall’onere di instaurare il procedimento amministrativo e di rispettare il termine decadenziale per l’azione giudiziaria nei confronti dell’ente previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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