Cassazione Civile, Ordinanza n. 05201/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a varie cartelle, deducendo soprattutto l'inesistenza o nullità delle notifiche: in particolare sosteneva che alcune cartelle fossero state notificate a una denominazione sociale ormai non più attuale, perché la società aveva cambiato nome molti anni prima; lamentava inoltre l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla asserita inesistenza delle notifiche e alla conseguente decadenza della pretesa tributaria; infine contestava la validità della notifica a mezzo PEC di una cartella effettuata il 2 gennaio 2014, assumendo che tale modalità fosse divenuta obbligatoria solo dal 1 giugno 2016. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi: violazione delle norme sulla notificazione e nullità della sentenza per avere ritenuto valido un recapito a una società con denominazione non più attuale; omesso esame di un fatto decisivo sulla inesistenza delle notifiche e sulla decadenza; violazione della disciplina della notifica a mezzo PEC per averla reputata valida in epoca anteriore all'obbligatorietà dedotta dalla ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a una cartella di pagamento per intervenuta definizione agevolata ai sensi della legge n. 130 del 2022. Per tutte le altre cartelle residue ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché il cambio di denominazione sociale non incide sull'organizzazione del soggetto e l'erronea indicazione del nome non comporta di per sé nullità della notifica né lesione del diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non si confrontava con la sentenza impugnata e non censurava specificamente la ratio della decisione d'appello, che aveva valorizzato sia il perfezionamento del procedimento notificatorio sia le istanze di rateizzazione come elemento probatorio della conoscenza delle pretese. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che la norma che consente la notifica della cartella via PEC era già vigente dal 31 maggio 2010 e dunque la notifica del 2 gennaio 2014 era valida. Spese non liquidate per mancata attività difensiva degli intimati; dato atto altresì dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
autorizza la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC; la previsione era già in vigore dal 31 maggio 2010, sicché la notifica effettuata nel 2014 era valida
art. 38, comma 4, d.l. n. 78 del 2010
ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, con efficacia dal 31 maggio 2010
ha convertito il d.l. n. 78 del 2010, confermando la disciplina della notifica via PEC
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per asserita nullità della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato come parametro del secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del terzo motivo per violazione di legge
richiamato per il deposito della memoria in Cassazione
consente la definizione agevolata della cartella, con conseguente estinzione del giudizio per la sola cartella definita
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto o inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione alla notificazione delle cartelle
richiamato dalla ricorrente per contestare le modalità di notificazione
richiamato dalla ricorrente per contestare le modalità di notificazione
richiamato dalla ricorrente per contestare le modalità di notificazione
Massime di principio
- La mera indicazione di una denominazione sociale non più attuale nella cartella o nella relata di notifica non determina, di per sé, nullità della notifica se il soggetto destinatario resta identificabile e il cambio di nome non incide sull'organizzazione del soggetto collettivo.
- In sede di ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su più autonome argomentazioni e il ricorrente ne lasci incontestata almeno una decisiva.
- La produzione di istanze di rateizzazione può essere valorizzata come elemento probatorio della conoscenza, da parte del contribuente, delle pretese iscritte a ruolo o portate dalle cartelle.
- La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC era già legittima dal 31 maggio 2010, sicché una notifica effettuata nel 2014 non può essere invalidata assumendo una successiva data di obbligatorietà della modalità telematica.
- La definizione agevolata di una singola cartella estingue il giudizio limitatamente a quella cartella, mentre il processo prosegue per le ulteriori posizioni non definite.
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