Cassazione Civile, Ordinanza n. 10705/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente aveva cessato il rapporto di lavoro nel 2008 e aveva percepito dalla datrice di lavoro una somma qualificata come incentivo all'esodo. Contestava l'IRPEF trattenuta su tale somma nella misura applicata al TFR e chiedeva il rimborso della metà delle ritenute, sostenendo che dovesse applicarsi il regime agevolato previsto dall'art. 19, comma 4-bis, TUIR, nella versione allora vigente ma poi abrogata dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, poiché il suo esodo sarebbe avvenuto in attuazione di un piano aziendale e di comunicazioni antecedenti al 4 luglio 2006. Dopo il rigetto in CTP e in CTR, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi tre denunciavano, sotto diversi profili, la violazione dell'art. 36, comma 23, d.l. n. 223/2006, degli artt. 111 Cost., 115, 215, 2697 e 2704 c.c., sostenendo che il piano aziendale del 1999 e la sua rinnovazione del 2002 integrassero atti o accordi aventi data certa anteriori alla novella e che la CTR avesse erroneamente preteso la prova di una adesione individuale formalizzata prima del 4 luglio 2006; il quarto motivo censurava la compensazione delle spese di lite, invocando l'art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per beneficiare dell'ultrattività del regime fiscale agevolato dopo l'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 19 TUIR, non basti provare l'esistenza di un piano aziendale o di comunicazioni collettive anteriori al 4 luglio 2006, ma occorra dimostrare anche l'adesione individuale del lavoratore a tale proposta e la sua data, perché solo così si prova che la cessazione del rapporto è avvenuta in attuazione di un atto o accordo avente data certa anteriore alla novella. Ha inoltre dichiarato inammissibili i primi tre motivi per commistione di censure di fatto e di diritto e il quarto per difetto di interesse, poiché la censura sulle spese, se accolta, avrebbe comportato una condanna alle spese ancora più gravosa per il ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini... l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto"
La norma agevolativa si applica agli incentivi all'esodo corrisposti in occasione della cessazione del rapporto, ma solo quando siano provati i presupposti sostanziali richiesti dalla disciplina e, per l'ultrattività dopo l'abrogazione, quando la cessazione sia avvenuta in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore alla novella.
art. 36, comma 23, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248
"La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto"
Le due ipotesi di ultrattività sono alternative e non cumulative: l'agevolazione sopravvive per i rapporti cessati prima del 4 luglio 2006 oppure, se la cessazione è successiva, solo se essa è avvenuta in esecuzione di atti o accordi con data certa anteriore a quella data.
In assenza di una disciplina speciale, la data certa degli atti o accordi deve essere accertata secondo le regole delle scritture private.
L'onere di provare tutti i presupposti del trattamento fiscale agevolato grava sul contribuente che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente indebitamente versata.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha fatto autonoma applicazione decisiva.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili e comunque infondati.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ha accolto la doglianza sulla prova documentale.
Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché l'accoglimento avrebbe comportato una statuizione più sfavorevole per il ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'ultrattività di un'agevolazione fiscale abrogata richiede la prova rigorosa che la cessazione del rapporto sia avvenuta in esecuzione di un atto o accordo avente data certa anteriore all'abrogazione, non essendo sufficiente la sola esistenza di un piano aziendale generale.
- Quando l'incentivo all'esodo è costruito su una proposta collettiva seguita da adesione individuale, ai fini fiscali è decisiva la prova della singola adesione del lavoratore e della sua data, perché è quella manifestazione di volontà che cristallizza l'assetto negoziale rilevante.
- L'onere di provare i presupposti del rimborso di imposta incombe sul contribuente che lo richiede.
- La data certa di un atto o accordo, in mancanza di disciplina speciale, va accertata secondo le regole codicistiche sulle scritture private.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che mescoli in modo indistinto censure di fatto e di diritto senza separare chiaramente i diversi profili di doglianza.
- Manca interesse a impugnare una statuizione sulle spese quando la censura, se accolta, comporterebbe una regolazione delle spese ancora più sfavorevole per il ricorrente.
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