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Decreto

DECRETO 2 settembre 2006, n. 265

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Normativa italiana006G0283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto fissa le indennità giornaliere e le tariffe per custodia, conservazione, traino, trasporto e recupero di veicoli a motore e natanti sottoposti a sequestro, con riduzioni progressive dopo il primo anno. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione e anche ai procedimenti senza decreto di liquidazione già emesso alla data di entrata in vigore.

Tariffe per la custodia e conservazione di veicoli e natanti sequestrati

Tariffe per la custodia e conservazione di beni sequestrati

Il provvedimento stabilisce le tabelle per determinare l’indennità dovuta per la custodia e la conservazione di specifiche categorie di beni sottoposti a sequestro. La disciplina riguarda soprattutto veicoli a motore e natanti, per i quali sono fissate tariffe puntuali, mentre per altre categorie resta il rinvio agli usi locali.

Ambito di applicazione

Le tariffe si applicano ai beni sottoposti a:

  • sequestro penale probatorio;
  • sequestro penale preventivo;
  • nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, sequestro penale conservativo;
  • sequestro giudiziario;
  • sequestro conservativo.

Il decreto interviene in attuazione della disciplina sulle indennità di custodia prevista dal Testo Unico delle spese di giustizia.

Veicoli a motore: custodia, traino, trasporto e recupero

Per i veicoli a motore la norma distingue tra custodia in area recintata e scoperta, custodia in luogo chiuso e coperto, e attività di traino/trasporto o recupero.

Per la custodia in area recintata e scoperta, le tariffe giornaliere IVA esclusa sono:

  • motoveicoli e ciclomotori: euro 1,68 per i primi 90 giorni, euro 1,06 per il periodo successivo;
  • autoveicoli: euro 2,24 per i primi 90 giorni, euro 1,39 per il periodo successivo;
  • autocarri: euro 2,79 per i primi 90 giorni, euro 1,79 per il periodo successivo.

Per la custodia in luogo chiuso e coperto, l’importo calcolato sulle tariffe sopra indicate è aumentato del 25%.

Per traino e trasporto in depositeria, le tariffe sono:

  • motoveicoli e ciclomotori: euro 40,00;
  • autoveicoli: euro 60,00;
  • autocarri: euro 80,00.

Per il recupero del mezzo, l’indennità risultante dalle tariffe di traino e trasporto è aumentata del 25%.

Natanti: custodia e conservazione

Per i natanti sottoposti a sequestro, le tariffe giornaliere IVA esclusa sono determinate in base alla lunghezza fuori tutto:

  • unità fino a 10 metri: euro 7,00 per i primi 90 giorni, euro 3,50 per il periodo successivo;
  • unità di lunghezza superiore a 10 metri: euro 12,00 per i primi 90 giorni, euro 6,00 per il periodo successivo.

Riduzioni progressive per durata e stato di conservazione

Per gli anni successivi al primo, gli importi giornalieri indicati per il periodo successivo ai primi 90 giorni sono ridotti in relazione allo stato di conservazione del bene.

Le riduzioni sono le seguenti:

  • secondo anno o frazione: riduzione del 20%;
  • terzo anno o frazione: ulteriore riduzione del 30% sull’importo già ridotto;
  • quarto anno o frazione: ulteriore riduzione del 40%;
  • quinto anno o frazione: ulteriore riduzione del 50%;
  • sesto anno o frazione: ulteriore riduzione del 50% sull’importo del quinto anno.

L’importo determinato per il sesto anno resta poi dovuto per ciascun anno successivo, o frazione di esso.

Tabelle allegate

Gli importi delle indennità fissati dal decreto sono riportati nelle tabelle allegate A, B, C e D, che costituiscono parte integrante del provvedimento.

Decorrenza e disciplina transitoria

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si applica anche all’attività di custodia e conservazione dei beni sequestrati già in corso alla data di entrata in vigore, purché non sia ancora stato emesso il decreto di liquidazione da parte dell’autorità giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

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