Cassazione Civile, Sentenza n. 13631/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007 notificato a VOLTRI TERMINAL EUROPA S.p.A. (concessionaria di aree demaniali). Questione centrale: qualificazione catastale delle aree scoperte (se esenti in quanto demaniali o tassabili come cat. D/8), diritto all'esenzione ex art.7 d.lgs. 504/1992, legittimazione dell'ente locale a contestare il classamento, rilevanza temporale e retroattività della rendita catastale attribuita con Docfa 2008/validata 2009, applicabilità dell'art.18 comma 3 legge 388/2000 (soggetto passivo concessionario), corretto periodo di efficacia della nuova rendita (art.5 d.lgs.504/1992 e art.74 legge 342/2000), duplicazione d'imposta e questioni istruttorie circa accorpamenti, demolizioni e titolarità catastale degli immobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune di Genova (annullando la sentenza della CTR nei limiti esposti) e ha parzialmente accolto il primo motivo del ricorso incidentale condizionato proposto da VOLTRI TERMINAL EUROPA S.p.A., respingendo il secondo e assorbendo il terzo motivo incidentale. La Corte ha affermato che si è formato un giudicato favorevole al Comune (ordinanza Cass. n.10287/2019) quanto alla categoria catastale delle aree (ricomprese nella categoria D), ma ha disposto il rinvio al giudice di merito perché accerti: a) se, rispetto all'annualità 2007, la società VTE fosse cointestataria/intestataria catastale delle particelle oggetto dell'accertamento (e quindi se avesse diritto alla notifica della rendita ai sensi dell'art.74 l.342/2000); b) se le aree fossero iscritte o meno in Catasto per l'anno 2007 (incidendo sull'applicabilità dell'art.5, comma 2 o comma 3, d.lgs.504/1992). La Corte ha chiarito i principi di diritto sulla retroattività/efficacia delle rendite catastali: per fabbricati iscritti la nuova rendita vale dal 1° gennaio dell'anno successivo all'annotazione salvo correzione di errori materiali o variazioni denunciate; per immobili non iscritti ma iscrivibili in D l'art.5, comma 3 consente l'ancoraggio della base imponibile anche a periodi pregressi; inoltre la mancata notifica dell'atto di attribuzione della rendita impedisce l'applicazione della nuova rendita agli anni anteriori rispetto alla notifica.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 art. 5
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaio dell'anno di imposizione...
Distinzione tra comma 2 (fabbricati iscritti: efficacia della rendita dal 1° gennaio dell'anno successivo all'annotazione salvo correzione di errori materiali o variazioni denunciate) e comma 3 (immobili non iscritti/iscrivibili in cat. D: la rendita attribuita può costituire parametro anche per periodi pregressi sottoposti ad accertamento).
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 art. 7
Richiamata dalla parti con riguardo all'esenzione delle aree demaniali; la Corte non ha escluso l'esame della natura demaniale ma ha subordinato la decisione alla verificazione della situazione catastale e della titolarità.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 18, comma 3
Richiamata dalle parti (Comune) con riferimento al principio che, in caso di concessione di aree demaniali, il concessionario può essere soggetto passivo; la CTR aveva escluso la rilevanza della norma nella fattispecie, e la Cassazione ha ritenuto la questione ricollocabile in merito alle specifiche verifiche sui titoli e sulla notificazione.
Legge 21 novembre 2000, n. 342 art. 74, comma 1
A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione
La Corte interpreta la norma nel senso che la rendita non può essere utilizzata per individuare la base imponibile prima della notifica, ma, una volta notificata, può essere applicata anche ad annualità "sospese"; se la rendita non è stata notificata al concessionario/intestatario catastale, l'accertamento retroattivo non è opponibile a quest'ultimo.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 art. 6
Riferimento agli obblighi d'informazione dell'Amministrazione; la Corte ricorda che l'Ufficio del Territorio deve notificare l'atto di attribuzione/modifica della rendita agli intestatari catastali, compresi i concessionari ove risultino intestatari.
Richiamato dalla parte per contestare l'onere della prova circa l'insussistenza della funzione imprenditoriale; la Corte ha esaminato l'onere probatorio relativo alla natura pubblica/privatistica dell'uso delle aree.
Codice di procedura civile art. 132, comma 1, n.4
Contestato dalla società per presunta carenza di motivazione sulla documentazione di preesistente richiesta di accatastamento; la Corte ha valutato l'istruttoria e ha rimesso al merito verifiche non definitivamente assunte.
La Corte ha valutato l'applicabilità della disposizione che disciplina effetti di modifiche catastali e non ha ritenuto che la CTR avesse affermato una retroattività illegittima fondata sulla legge 311/2004; la questione resta da verificare in fatto dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il Comune non ha autonoma legittimazione a impugnare l'attribuzione della rendita catastale quando la rendita sia oggetto di controversia esclusiva tra contribuente e Ufficio del Territorio; tuttavia l'ente impositore può invocare il giudicato già formato su attribuzioni catastali quando tale giudicato incide sulla base imponibile dell'avviso comunale.
- La rendita catastale divenuta definitiva per mancata impugnazione o per giudicato vincola l'ente impositore e può, in certi limiti, essere applicata anche a periodi d'imposta sospesi, salvo le regole specifiche del d.lgs. 504/1992 (comma 2 e comma 3).
- Per i fabbricati già iscritti in Catasto la nuova rendita vale, di regola, dall'anno successivo all'annotazione negli atti catastali, salvo correzione di errori materiali evidenti o variazioni denunciate dal contribuente che operano dalla data della denuncia.
- Per immobili non iscritti ma iscrivibili in categoria D (es. alcune aree e fabbricati portuali), l'art.5, comma 3 d.lgs.504/1992 consente che la rendita attribuita dall'Ufficio determini la base imponibile anche per periodi anteriori sottoposti ad accertamento; occorre però verificare lo stato catastale al periodo rilevante.
- L'atto di attribuzione/modifica della rendita catastale è efficace solo dalla notifica ai soggetti intestatari della partita catastale (art.74 l.342/2000): in mancanza di notifica all'intestatario/concessionario, la nuova rendita non può essere fatta valere retroattivamente nei suoi confronti.
- In situazioni di concessione demaniale occorre accertare la titolarità catastale (se il concessionario risulta intestatario o cointestatario) perché ciò condiziona l'obbligo di notifica dell'Ufficio del Territorio e, di conseguenza, la possibilità di imporre la rendita per annualità pregresse.
- Nei contenziosi tributari complessi, la Corte di legittimità può riconoscere il valore del giudicato esterno e, se necessario, rinviare al merito per accertamenti fattuali (titolarità, notifiche, stato di iscrizione catastale) indispensabili per l'applicazione delle norme fiscali.
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