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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13620/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 relativo ad aree demaniali concesse a VTE: contestazione della classificazione catastale (E/1 esente vs D/8/D/1 imponibile), della natura demaniale vs uso privatistico, della retroattività e della validità della rendita catastale attribuita con Docfa 2008, nonché questioni processuali relative al giudicato e alla pregiudizialità tra giudizi sulla rendita e sull'avviso di liquidazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune (per intervenuto giudicato costituito dall'ordinanza n.10287/2019) che aveva incluso le aree nella categoria D (imponibile), ha altresì accolto il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato (nella parte indicata in motivazione), ha respinto i primi tre ed il quinto motivi del ricorso incidentale e ha assorbito gli altri motivi. La sentenza impugnata è cassata nei punti indicati e la causa è rinviata al giudice di merito affinché accerti, tra l'altro, se VTE fosse cointestataria catastale delle aree per l'annualità 2008 (e quindi destinataria della notifica della rendita) e se le aree erano iscritte in Catasto per l'anno di imposta rilevante, secondo i principi esposti (distinzione tra caso di immobili già iscritti - art.5, comma 2 - e immobili non iscritti ma iscrivibili in D - art.5, comma 3 -, nonché efficacia/notifica della rendita).

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI)

    art. 5, commi 2 e 3; art. 7; art. 1; art. 3

    Art.5: distinzione tra fabbricati iscritti in catasto (efficacia della rendita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla annotazione) e immobili non iscritti ma iscrivibili in cat. D (regime provvisorio e possibile applicazione anche a periodi pregressi dopo attribuzione rendita). Eccezione per correzione di errori materiali dell'Ufficio o variazioni denunciate dal contribuente che producono efficacia retroattiva. Art.7: disciplina dell'esenzione per beni demaniali (valutata restrittivamente).

  • legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Ha stabilito che, dal 1° gennaio 2001, in caso di concessione di aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario; la Corte ha però richiamato la necessità di distinguere gli effetti concreti in relazione alla iscrizione catastale, notifiche e giudicato.

  • legge 21 novembre 2000, n. 342

    L'attribuzione o modifica della rendita catastale è efficace solo dalla notifica agli intestatari della partita catastale; la rendita notificata può essere utilizzata anche per annualità sospese, ma in mancanza di notifica non è possibile esercitare l'accertamento retroattivo per gli anni anteriori.

  • codice civile

    art. 2697; art. 2909 c.c.

    Art.2697: onere della prova attribuito alla parte che deduce fatti, richiamato nella discussione sulla prova della natura imprenditoriale o demaniale delle aree. Art.2909: richiamato in relazione agli effetti delle sentenze (pregiudizialità/efficacia).

  • codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione), art.112 c.p.c., art.132 c.p.c.

    Norme processuali invocate per i motivi di cassazione (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, nullità motivazione, error in procedendo).

  • normativa catastale e orientamenti giurisprudenziali

    Docfa 2008/2012; prassi e giurisprudenza (Cass. nn. 10031/10032/2017; 25678/2008; 23369/2022 e molte altre citate)

    La giurisprudenza della Corte di Cassazione stabilisce che la rendita catastale divenuta definitiva vincola l'ente impositore e può dispiegare effetti retroattivi nei limiti e nelle condizioni previste (errori materiali, denunzia del contribuente, notifiche). Pronunce precedenti tra le stesse parti costituiscono giudicato esterno che deve essere valutato dal giudice e può determinare l'accoglimento dell'ente impositore se più recente.

Massime di principio

  • Se tra le stesse parti si è formatо un precedente giudicato di Cassazione sulla classificazione catastale, quello successivo prevale e può vincolare la decisione su successive annualità; il giudice deve rilevare d'ufficio il giudicato esterno quando pertinente.
  • La rendita catastale divenuta definitiva vincola il Comune che deve applicare l'imposta sulla base di quella rendita; la sua efficacia e la retroattività seguono le regole di art.5 d.lgs.504/1992: per immobili iscritti la rendita vale dall'anno successivo all'annotazione salvo errori materiali; per immobili non iscritti ma iscrivibili in D si applica il comma 3 con possibilità di utilizzo anche per periodi pregressi dopo l'attribuzione.
  • L'attribuzione o modifica di rendita è efficace solo dalla notifica agli intestatari catastali (art.74 l.342/2000): in mancanza di notifica al soggetto passivo non è possibile esercitare retroattivamente l'accertamento per gli anni anteriori.
  • La disposizione che rende il concessionario soggetto passivo (legge 388/2000) implica che sia verificata la titolarità catastale e la notifica della rendita al concessionario; il Comune non può impugnare direttamente la rendita se non è parte legittimata nella controversia sulla rendita, ma può invocare giudicati formatisi fra le stesse parti.
  • L'esenzione per beni demaniali va interpretata restrittivamente: aree scoperte indispensabili al concessionario per l'attività portuale possono comunque essere ritenute imponibili se configurabili come autonome unità immobiliari potenzialmente produttive di reddito (giurisprudenza Cass. 10031/10032/2017).
  • In controversie simili accertare preventivamente: (a) se esiste giudicato intervenuto tra le stesse parti sulla classificazione; (b) la situazione catastale alla data di riferimento (iscrizione o meno); (c) a chi è stata notificata la rendita; (d) chi figura intestatario/cointestatario catastale (obbligo di notifica al concessionario se intestatario).

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