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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13588/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso principale contestava la sentenza della CTR Liguria che aveva respinto l'appello dell'Agenzia (e del Comune di Genova) e aveva accolto l'appello incidentale della società contribuente sul presupposto che la rendita catastale attribuita tramite procedura DOCFA non era stata notificata alla società concessionaria e cointestataria catastale. L'Agenzia deduceva, tra l'altro, che il classamento risultante da DOCFA, se non variato rispetto a quanto dichiarato, non assume natura di atto impositivo impugnabile e che la mancata motivazione o sottoscrizione di alcuni atti dovesse comportare nullità o vizio. La resistente contestava la regolarità della notifica della rendita e richiamava pronunce successive (in particolare la sentenza di questa Corte n. 23369 del 26/7/2022) che avrebbero già affermato l'obbligo di notificare l'attribuzione/modifica di rendita al concessionario quale soggetto passivo e intestatario catastale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso incidentale non condizionato della società e ha assorbito i motivi del ricorso incidentale condizionato. La Corte ha ritenuto inammissibile l'estensione dell'effetto della definizione agevolata alle questioni di classamento catastale (che sono di valore indeterminabile e non definibili con la pace fiscale), ma ha accolto la questione di giudicato sollevata dalla società: la pronuncia precedente della Corte (sent. n. 23369/2022) aveva già stabilito il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 74 l. n. 342/2000, l'Agenzia del territorio è obbligata a notificare l'atto di attribuzione o modifica della rendita catastale al concessionario dell'area se risulta intestatario catastale e soggetto passivo dell'imposta. I motivi relativi a presunte nullità formali, omissioni decisorie e alla presunta retroattività della rendita proposta sono stati ritenuti infondati o assorbiti. Per le spese di lite è stata disposta compensazione parziale (1/4) data la reciproca soccombenza e la complessità/contrasto giurisprudenziale; la parte restante è posta a carico dell'Agenzia delle Entrate, che è stata condannata a liquidare una somma forfettaria.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dall'Agenzia per contestare la natura del ricorso e la correttezza dell'impugnazione; la Corte non ha ritenuto che ciò escluda l'esame sulla notifica della rendita catastale.

  • art. 36 d.lgs. 456/1992

    Censurato dall'Agenzia con riferimento a nullità della sentenza; la Corte non ha accolto la doglianza sulla mancata esplicitazione fra avviso impositivo e classamento.

  • art. 132, n.4 cod. proc. civ.

    Richiamato in correlazione alla presunta nullità di motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

    Norma di riferimento per i vizi di motivazione e per le doglianze di diritto; utilizzata dall'Agenzia per impugnare la motivazione della CTR, senza esito favorevole.

  • art. 74 legge 342/2000

    Principale norma decisiva: dispone che le attribuzioni o modifiche di rendita catastale siano efficaci solo dopo notificazione agli intestatari della partita catastale; la Corte ha confermato l'obbligo di notifica anche al concessionario intestatario catastale, fondamento dell'annullamento in favore della società.

  • art. 1, comma 10, d.m. 701/1994

    Richiamato dall'Agenzia in relazione alla disciplina catastale: non è risultato determinante per ribaltare il principio di notifica previsto dall'art. 74.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Invocato nel ricorso incidentale in tema di competenza o ambito del giudizio; non ha determinato accoglimento di rilievi sull'operato del giudice del merito.

  • artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione alla compensazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto corretta la compensazione parziale motivata dalla complessità normativa e dalla oscillazione giurisprudenziale.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato per presunte omesse pronunce su specifiche domande della resistente; la Corte non ha ritenuto sussistenti i vizi addotti o li ha ritenuti assorbiti.

  • art. 1, comma 87, legge 28 dicembre 1995, n. 549

    Richiamato con riferimento alla validità delle sottoscrizioni informatiche; le doglianze sulla firma a stampa non hanno portato all'annullamento.

  • d.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39, artt. 3 commi 1 e 2

    Richiamato in tema di sistemi informatizzati e sottoscrizioni; non è stato ritenuto sufficiente a invalidare gli atti impugnati.

  • art. 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Invocato per questioni relative alla sottoscrizione degli atti e alla regolarità formale degli avvisi; le eccezioni non hanno trovato accoglimento

  • art. 5 d.lgs. 504/1992

    Richiamato dalla contribuente in tema di efficacia temporale delle variazioni di rendita; la Corte ha considerato che la regola di efficacia dal periodo successivo non muta l'obbligo di notifica previsto dall'art. 74 quando la notifica è prescritta.

  • d.m. 70/1994 (art. 1 commi 2 e 3)

    Richiamato su aspetti tecnici catastali; non ha inciso sulla decisione principale riguardante l'obbligo di notifica.

  • art. 6 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamato per il principio di informazione a carico dell'Amministrazione: supporta l'obbligo di comunicazione/notifica della rendita al soggetto passivo.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione al contributo unificato e alle esenzioni/anticipazioni per amministrazioni pubbliche; la Corte ha dato atto dei presupposti per eventuale versamento dell'ulteriore importo da parte della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Quando una rendita catastale viene attribuita o modificata, ai fini della sua efficacia nei confronti dei soggetti passivi (es. concessionari di aree demaniali) l'Amministrazione è tenuta a notificare l'atto agli intestatari della partita catastale: in assenza di tale notifica l'atto può essere annullato.
  • La procedura DOCFA di per sé non sottrae la questione del classamento catastale al vaglio giurisdizionale: le controversie sul classamento (di valore indeterminabile) non sono definibili con gli istituti di definizione agevolata delle liti fiscali.
  • Le doglianze formali (mancata sottoscrizione, firma a stampa, riferimenti a documenti non allegati) devono essere valutate nel concreto: non sempre comportano automaticamente nullità dell'atto se il giudice ritiene che la motivazione e la regolarità complessiva siano adeguate.
  • In caso di contrasto giurisprudenziale e oggettiva complessità interpretativa il giudice di merito può disporre la compensazione delle spese di lite anche in presenza di reciproca soccombenza; il sindacato di legittimità verifica la correttezza della motivazione ma non valuta ex novo il 'grado' di gravità o eccezionalità.
  • Il principio di giudicato ha efficacia: se una questione è già stata risolta tra le stesse parti con pronuncia passata in giudicato (o comunque con precedente decisione vincolante della Corte tra le medesime parti), quella decisione può essere invocata e determinare l'esito del successivo giudizio.

Testo integrale

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