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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13566/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso di una residua parte di credito Irpeg risultante dalla dichiarazione del 1987 (parzialmente soddisfatta con assegnazione di titoli di Stato nel 1996). Dopo solleciti nel 2005 e nel 2018 l'Agenzia negò il rimborso adducendo la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) e affermando che la deroga alla prescrizione prevista dall'art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 non si applicava alla prescrizione maturata dopo l'entrata in vigore della legge. In primo grado la CTP accolse parzialmente il ricorso concedendo il rimborso ma limitando gli interessi; la CTR accoglieva l'appello dell'Erario e dichiarava il credito prescritto ritenendo che l'art. 2, comma 58, fosse una mera sollecitazione non vincolante. La ricorrente ha impugnato in Cassazione, denunciando errata interpretazione della norma e negazione degli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi: ha ritenuto che l'art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 abbia natura precettiva (impone all'Amministrazione di non far valere la prescrizione per le eccedenze Irpef/Irpeg relative a dichiarazioni presentate fino al 30/6/1997), ma tale obbligo ha efficacia temporale limitata e cessa dopo un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della legge (1/1/2004). La sentenza della CTR, che aveva qualificato la norma come non precettiva, è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per i necessari accertamenti di fatto (per stabilire se la prescrizione sia maturata dall'1/1/2004) e per decidere sulle spese. Il terzo motivo è stato assorbito. In definitiva la Cassazione ha disposto il rinvio per la verifica della decorrenza della prescrizione rispetto al termine decennale dalla data di entrata in vigore della legge.

Norme richiamate

  • legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2 comma 58

    l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di Irpef e Irpeg dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti

    La norma è di natura precettiva: impone all'Amministrazione l'obbligo di non eccepire la prescrizione per i rimborsi relativi alle dichiarazioni fino al 30/6/1997. Tuttavia tale obbligo ha efficacia temporale limitata e viene meno dopo un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della legge (01/01/2004), così come chiarito dalle Sezioni Unite richiamate.

  • codice civile, art. 2946

    termine decennale previsto dall'art. 2946 del c.c.

    Regola la prescrizione ordinaria decennale dei diritti; nel caso di richieste di rimborso fiscali è rilevante per stabilire se il diritto sia ormai prescritto, e quindi opponibile dall'Amministrazione dopo il decorso del termine.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44

    Richiamato nel motivo relativo agli interessi: disciplina, tra l'altro, gli aspetti procedurali e gli oneri relativi all'accertamento e al recupero tributario nonché la maturazione degli accessori su somme dovute; la questione della spettanza e decorrenza degli interessi rimaneva delibera di merito da verificare in sede di rinvio.

  • Cass. SS.UU. 07/05/2024, n. 12284 (precedente giurisprudenziale)

    Principio nomofilattico richiamato: l'art. 2 co. 58 legge 350/2003 impone all'Amministrazione di non far valere la prescrizione per le eccedenze Irpef/Irpeg fino al 30/6/1997, ma tale obbligo decade dopo un termine di dieci anni dall'entrata in vigore (01/01/2004). Questo precedente è stato utilizzato come criterio di diritto vincolante per la decisione.

Massime di principio

  • L'art. 2, comma 58, legge n. 350/2003 ha natura precettiva: l'Amministrazione non può far valere la prescrizione per i rimborsi di eccedenze Irpef/Irpeg derivanti da dichiarazioni presentate entro il 30/6/1997 durante il periodo di efficacia della norma.
  • Tale obbligo dell'Amministrazione ha efficacia temporale limitata: cessa dopo dieci anni dall'entrata in vigore della legge (1/1/2004), pertanto dal 1/1/2014 l'Amministrazione può legittimamente opporre la prescrizione maturata in quel lasso temporale.
  • In giudizio il giudice può rilevare d'ufficio la prescrizione; è quindi necessario verificare con precisione le date rilevanti (presentazione della domanda di rimborso, atti interruttivi, decorrenza della prescrizione rispetto al periodo 1/1/2004-1/1/2014).
  • Se l'Amministrazione ha eccepito la prescrizione e la norma agevolativa era ancora efficace (prima del termine decennale), tale eccezione è illegittima; se invece la prescrizione è maturata dopo la cessazione dell'efficacia temporale della norma, l'eccezione è legittima.
  • La spettanza, la misura e la decorrenza degli interessi sul rimborso sono questioni di merito che devono essere valutate dal giudice di rinvio una volta accertata la sussistenza del diritto al rimborso e i relativi termini di decorrenza.

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