Cassazione Civile, Sentenza n. 13606/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'associazione ha notificato 40 atti di precetto (38 ad una società e 2 all'altra) fondati su decreti ingiuntivi divenuti definitivi. Le società hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione; la Corte d'appello ha parzialmente accolto, consentendo l'esecuzione solo per il capitale, gli interessi al tasso dell'art. 1284 c.c. e riconoscendo compensi professionali ridotti (Euro 14,92 per ciascuno dei 38 precetti alla Zurich PLC e Euro 67,50 per ciascuno dei 2 precetti alla Zurich Ltd). L'associazione ha impugnato in Cassazione sollevando quattro motivi (tra cui eccesso di indagine oltre i limiti dell'opposizione esecutiva, illegittima applicazione delle tariffe e richiesta di interessi al saggio speciale ex D.Lgs. 231/2002).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi secondo cui l'abusivo frazionamento del credito opera anche in sede pre-esecutiva ed esecutiva e impone la liquidazione delle sole spese e dei soli compensi necessari per la notifica di un unico precetto (in relazione al valore complessivo dei titoli). Ha ritenuto infondate le censure sulla presunta extra petizione, sull'applicazione del DM 55/2014 e sulla presunta violazione delle tariffe forensi; ha escluso che i titoli contenessero una statuizione sul saggio speciale degli interessi salvo prova testuale nei decreti ingiuntivi; ha dichiarato insindacabile in sede di legittimità l'esercizio discrezionale del giudice in tema di ordine di cancellazione ex art. 89 c.p.c. Ha condannato l'associazione al pagamento delle spese di cassazione (€2.000,00 più €200,00).
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Disciplina dell'opposizione all'esecuzione: le contestazioni sulle spese e sugli atti di precetto sono proponibili con opposizione ex art. 615 e il giudice dell'esecuzione può verificarle e liquidare le spese; la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento dell'abusivo frazionamento in tale sede.
art. 1284 c.c. comma 1
Tasso degli interessi legali ordinari: la Corte ha ritenuto applicabile tale tasso laddove i titoli esecutivi non contengano una chiara statuizione del saggio speciale.
D.Lgs. 231/2002
Introduzione del c.d. saggio commerciale per crediti professionali: la Corte richiede che il riconoscimento di tale saggio risulti esplicitamente dal titolo esecutivo per poter essere eseguito; non è ammessa una integrazione extratestuale senza chiara indicazione nel decreto ingiuntivo.
Tariffa forense e DM 55/2014
Le voci tariffarie sono applicabili per la liquidazione delle spese di precetto; la Corte ha ritenuto le riduzioni operate coerenti con il divieto di frazionamento e con la natura delle voci (atto di precetto vs fase introduttiva).
art. 95 c.p.c.
Liquidazione delle spese del processo esecutivo: anche le spese autoliquidate nel precetto possono essere poi verificate e liquidate dal giudice dell'esecuzione.
art. 89 c.p.c.
Potere del giudice di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti negli atti: potere discrezionale di natura ordinatoria, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.
art. 474 c.p.c.
Norma richiamata nelle censure; la Corte ha ritenuto che l'esame effettuato non violi i limiti processuali richiamati e che il giudice dell'esecuzione possa verificare le spese e i compensi reclamati.
art. 366 c.p.c. (n. 6 art. 366 c.p.c. e art. 366 comma 1 n.6 richiamati)
Riferimento alla specificità delle censure: la Corte ha rigettato motivi carenti di specificità conformemente alle regole di ammissibilità.
art. 13 co.1-quater DPR 115/2002 (introdotto da legge 228/2012)
Rilevazione dei presupposti processuali ai fini della comunicazione ex normativa antielusiva sulle impugnazioni (atto formale menzionato nella sentenza).
Massime di principio
- L'abusivo frazionamento del credito (molteplici precetti per crediti riconducibili a un contesto unitario) può essere sanzionato anche in sede pre-esecutiva: il creditore può ottenere solo le spese e i compensi corrispondenti alla notifica di un unico precetto calcolato sul valore complessivo dei titoli.
- Le spese relative all'atto di precetto, pur essendo atti stragiudiziali, sono considerate spese processuali in senso lato e sono sindacabili con opposizione ex art. 615 c.p.c.; il giudice può verificarle e ridurle in base ai principi di buona fede e di divieto di abuso del diritto.
- Per ottenere interessi al c.d. saggio commerciale (D.Lgs. 231/2002) in sede esecutiva occorre che tale riconoscimento emerga chiaramente dal titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo); non è sufficiente una deduzione o riferimento esterno al ricorso monitorio.
- La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare le voci della tariffa forense: il compenso per il singolo atto di precetto è una voce distinta da altre attività (fase di studio/introduttiva) e il numero di titoli sottostanti incide solo nel determinare la misura nella forbice tariffaria, non in un automatico cumulo di compensi.
- Le decisioni discrezionali del giudice di merito, come l'ordine di cancellazione di espressioni offensive ex art. 89 c.p.c., non sono agevolmente sindacabili in sede di legittimità.
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