Cassazione Civile, Sentenza n. 13563/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimborso di crediti d'imposta IRPEG risultanti dalle dichiarazioni degli anni 1988-1993 presentate dall'incorporata Gestiban S.p.A.; l'Agenzia ha respinto l'istanza per intervenuta prescrizione. La ricorrente ha dedotto che, ai sensi dell'art. 2, comma 58, L. n. 350/2003, l'Amministrazione non può far valere la prescrizione per le eccedenze IRPEF/IRPEG relative a dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, norma di natura precettiva che tutela l'affidamento del contribuente; i giudici di merito avevano invece ritenuto opposta la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (assorbendo il terzo) ritenendo che l'art. 2, comma 58, L. n. 350/2003 abbia natura precettiva e imponga all'Amministrazione l'obbligo di non far valere la prescrizione delle eccedenze IRPEF/IRPEG relative a dichiarazioni presentate fino al 30/6/1997. Tuttavia la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui tale obbligo ha efficacia temporale limitata: cessa dopo un decennio dall'entrata in vigore della norma (1° gennaio 2004), con la conseguenza che la prescrizione può essere legittimamente opposta se è maturata successivamente a tale periodo. La sentenza di appello è stata cassata e il processo rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per gli accertamenti di fatto necessari (in particolare la verifica della maturazione della prescrizione dopo il 1/1/2004) e per nuovo giudizio; il terzo motivo, relativo agli interessi, è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 2, comma 58, Legge n. 350/2003
L'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere l'eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
La norma è di natura precettiva: impone all'Amministrazione l'obbligo di non eccepire la prescrizione per i rimborsi relativi a dichiarazioni presentate fino al 30/06/1997; tuttavia l'effetto è temporaneamente limitato e cessa dopo un decennio dall'entrata in vigore della legge (1/1/2004), per cui dopo tale termine la prescrizione può tornare ad essere opponibile.
artt. 2934, 2937, 2946 Codice Civile
Norme generali sulla prescrizione. Secondo la Corte, l'art. 2, comma 58, costituiva una deroga a tali norme per il periodo di efficacia della disposizione; non è possibile ignorare il vincolo temporale stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 97 Cost.; art. 10, Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)
Riferimenti richiamati dalla ricorrente per sostenere gli obblighi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e la tutela dell'affidamento del contribuente; la decisione della Cassazione tuttavia si fonda principalmente sull'interpretazione normativa dell'art. 2, comma 58 e sulla pronuncia delle Sezioni Unite.
artt. 44, 44-bis DPR n. 602/1973; art. 1, comma 139, Legge n. 244/1997
Norme richiamate nel motivo subordinato relative al computo degli interessi e alla loro spettanza; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sui profili di prescrizione e ne ha demandato la valutazione al giudice di rinvio, che dovrà accertare i fatti rilevanti (es. interruzioni della prescrizione) prima di decidere sugli interessi.
Cass., Sezioni Unite, 07/05/2024, n. 12284
“l’art. 2 co. 58^ legge 350/2003 pone a carico dell’Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione ... questo obbligo ... viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall’entrata in vigore (1° gennaio 2004) della legge stessa.”
Decisione di legittimità cui la Corte ha fatto espresso richiamo: stabilisce la natura precettiva della norma e il limite temporale di efficacia (cessazione dell'obbligo dopo 10 anni dall'1/1/2004).
Massime di principio
- Verificare preliminarmente che il rimborso si riferisca a dichiarazioni presentate entro il 30/06/1997: solo in tal caso si applica l'art. 2, comma 58, L. 350/2003.
- Calcolare la prescrizione in relazione alle date rilevanti: la norma che impedisce all'Amministrazione di eccepire la prescrizione è operativa nel periodo compreso tra l'entrata in vigore (1/1/2004) e il suo termine decennale (1/1/2014); se la prescrizione è maturata definitivamente prima dell'1/1/2014 l'Amministrazione non poteva validamente opporla nel predetto periodo.
- Dopo il termine decennale (dopo il 1/1/2014) l'Amministrazione può legittimamente far valere la prescrizione, pertanto è necessario accertare se e quando la prescrizione sia effettivamente maturata e se vi siano stati atti interruttivi o sospensivi.
- Il giudice può rilevare d'ufficio la violazione dell'art. 2, comma 58: in un ricorso analogo il magistrato deve verificare d'ufficio la corretta applicazione della norma e la data di maturazione della prescrizione.
- La spettanza degli interessi e il loro computo dipendono dagli accertamenti di fatto (es. interruzioni della prescrizione, momento della liquidazione o rifiuto): queste questioni possono rimanere aperte e vanno valutate solo dopo il corretto accertamento della prescrizione.
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