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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13563/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso di crediti d'imposta IRPEG risultanti dalle dichiarazioni degli anni 1988-1993 presentate dall'incorporata Gestiban S.p.A.; l'Agenzia ha respinto l'istanza per intervenuta prescrizione. La ricorrente ha dedotto che, ai sensi dell'art. 2, comma 58, L. n. 350/2003, l'Amministrazione non può far valere la prescrizione per le eccedenze IRPEF/IRPEG relative a dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, norma di natura precettiva che tutela l'affidamento del contribuente; i giudici di merito avevano invece ritenuto opposta la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (assorbendo il terzo) ritenendo che l'art. 2, comma 58, L. n. 350/2003 abbia natura precettiva e imponga all'Amministrazione l'obbligo di non far valere la prescrizione delle eccedenze IRPEF/IRPEG relative a dichiarazioni presentate fino al 30/6/1997. Tuttavia la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui tale obbligo ha efficacia temporale limitata: cessa dopo un decennio dall'entrata in vigore della norma (1° gennaio 2004), con la conseguenza che la prescrizione può essere legittimamente opposta se è maturata successivamente a tale periodo. La sentenza di appello è stata cassata e il processo rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per gli accertamenti di fatto necessari (in particolare la verifica della maturazione della prescrizione dopo il 1/1/2004) e per nuovo giudizio; il terzo motivo, relativo agli interessi, è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 58, Legge n. 350/2003

    L'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere l'eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.

    La norma è di natura precettiva: impone all'Amministrazione l'obbligo di non eccepire la prescrizione per i rimborsi relativi a dichiarazioni presentate fino al 30/06/1997; tuttavia l'effetto è temporaneamente limitato e cessa dopo un decennio dall'entrata in vigore della legge (1/1/2004), per cui dopo tale termine la prescrizione può tornare ad essere opponibile.

  • artt. 2934, 2937, 2946 Codice Civile

    Norme generali sulla prescrizione. Secondo la Corte, l'art. 2, comma 58, costituiva una deroga a tali norme per il periodo di efficacia della disposizione; non è possibile ignorare il vincolo temporale stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 97 Cost.; art. 10, Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)

    Riferimenti richiamati dalla ricorrente per sostenere gli obblighi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e la tutela dell'affidamento del contribuente; la decisione della Cassazione tuttavia si fonda principalmente sull'interpretazione normativa dell'art. 2, comma 58 e sulla pronuncia delle Sezioni Unite.

  • artt. 44, 44-bis DPR n. 602/1973; art. 1, comma 139, Legge n. 244/1997

    Norme richiamate nel motivo subordinato relative al computo degli interessi e alla loro spettanza; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sui profili di prescrizione e ne ha demandato la valutazione al giudice di rinvio, che dovrà accertare i fatti rilevanti (es. interruzioni della prescrizione) prima di decidere sugli interessi.

  • Cass., Sezioni Unite, 07/05/2024, n. 12284

    “l’art. 2 co. 58^ legge 350/2003 pone a carico dell’Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione ... questo obbligo ... viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall’entrata in vigore (1° gennaio 2004) della legge stessa.”

    Decisione di legittimità cui la Corte ha fatto espresso richiamo: stabilisce la natura precettiva della norma e il limite temporale di efficacia (cessazione dell'obbligo dopo 10 anni dall'1/1/2004).

Massime di principio

  • Verificare preliminarmente che il rimborso si riferisca a dichiarazioni presentate entro il 30/06/1997: solo in tal caso si applica l'art. 2, comma 58, L. 350/2003.
  • Calcolare la prescrizione in relazione alle date rilevanti: la norma che impedisce all'Amministrazione di eccepire la prescrizione è operativa nel periodo compreso tra l'entrata in vigore (1/1/2004) e il suo termine decennale (1/1/2014); se la prescrizione è maturata definitivamente prima dell'1/1/2014 l'Amministrazione non poteva validamente opporla nel predetto periodo.
  • Dopo il termine decennale (dopo il 1/1/2014) l'Amministrazione può legittimamente far valere la prescrizione, pertanto è necessario accertare se e quando la prescrizione sia effettivamente maturata e se vi siano stati atti interruttivi o sospensivi.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio la violazione dell'art. 2, comma 58: in un ricorso analogo il magistrato deve verificare d'ufficio la corretta applicazione della norma e la data di maturazione della prescrizione.
  • La spettanza degli interessi e il loro computo dipendono dagli accertamenti di fatto (es. interruzioni della prescrizione, momento della liquidazione o rifiuto): queste questioni possono rimanere aperte e vanno valutate solo dopo il corretto accertamento della prescrizione.

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