Cassazione Civile, Ordinanza n. 15561/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione presso terzi avviata da un creditore nei confronti di una banca quale terzo pignorato. Il tribunale di merito aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione del terzo pignorato, ritenendo che la posizione del terzo fosse delimitata dall'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. solo per la sorte capitale al lordo di IVA e CPA, senza interessi legali e spese successive, e che le spese del precetto restassero escluse perché il precetto era inefficace verso il terzo; aveva inoltre ritenuto legittima la ritenuta fiscale operata su tutte le somme corrisposte, in mancanza di separata distinzione delle spese dell'ordinanza. Con il ricorso per cassazione il creditore procedente deduceva: (1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e giurisdizione del giudice tributario in relazione alla ritenuta d'acconto; (2) violazione del litisconsorzio necessario per mancata partecipazione dell'Amministrazione finanziaria; (3) errori nella valutazione delle prove sulla consegna dell'assegno; (4) erronea limitazione del debito alle sole somme dell'ordinanza di assegnazione, con omessa considerazione di interessi, spese e somme dovute ex lege; (5) illegittimità dell'omesso pagamento del precetto; (6) illegittimità della ritenuta fiscale perché applicata in misura superiore al dovuto e senza considerare il criterio di cassa per i professionisti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al corretto esercizio della rivalsa delle ritenute alla fonte, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella tributaria; di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria non è litisconsorte necessario, trattandosi di rapporto privatistico autonomo rispetto a quello tributario. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto ormai consolidato nei giudizi di merito, non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi quarto e quinto, rilevando che essi non aggredivano la ratio decidendi centrata sulla peculiarità dell'esecuzione presso terzi; nel merito ha richiamato il principio per cui l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce titolo esecutivo nei limiti della somma assegnata e soltanto dal momento in cui è portata a conoscenza del terzo assegnatario o da quello successivo espressamente indicato. Ha poi dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di specificità, non essendo chiaramente individuati i punti della sentenza censurati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per sostenere un problema di giurisdizione, ma la Corte ribadisce la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie tra sostituto e sostituito sulla rivalsa delle ritenute.
richiamato nei motivi sul vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non ritenuto fondato dalla Corte.
invocato per il litisconsorzio necessario dell'Amministrazione finanziaria, escluso dalla Corte.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma il motivo è stato ritenuto infondato o inammissibile.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma il motivo è stato ritenuto infondato o inammissibile.
invocato sulla ripartizione dell'onere della prova, ma il motivo è stato respinto per la sua attinenza a un accertamento di fatto non censurabile.
richiamato nel motivo sulla portata del debito e delle obbligazioni successive, ma il motivo è stato ritenuto non pertinente alla ratio decidendi.
richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza accoglimento.
richiamato nel motivo sulla prescrizione/interruzione, senza accoglimento.
richiamato nel motivo sulla prescrizione/interruzione, senza accoglimento.
richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza accoglimento.
richiamato nel motivo concernente l'esecuzione e le opposizioni, ma il motivo non ha superato il vaglio di ammissibilità/fondatezza.
richiamato nel motivo sull'estensione del thema decidendum in appello, senza esito favorevole.
la Corte ribadisce che l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei limiti della somma assegnata e solo dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo indicato nell'ordinanza.
richiamato nel motivo sull'esecuzione, senza accoglimento.
richiamato nel motivo sull'esecuzione, senza accoglimento.
richiamato per sostenere l'illegittimità dell'omesso pagamento del precetto, ma non accolto.
citato nel ricorso, ma non risulta centrale nella ratio della decisione.
richiamato nel motivo sulla ritenuta d'acconto; la Corte non entra nel merito perché dichiara il motivo inammissibile.
richiamato nel motivo sulla ritenuta/IVA; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
è la norma di accesso ai motivi di ricorso per cassazione invocata per qualificare i vizi dedotti.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito sulla rivalsa delle ritenute alla fonte appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché attengono a un rapporto privatistico autonomo e non all'esercizio del potere impositivo.
- In tali controversie l'Amministrazione finanziaria non è, di regola, litisconsorte necessario, poiché la decisione incide sul rapporto tra le parti del rapporto privatistico e non sulla validità dell'atto impositivo in sé.
- Il giudice ordinario può, al più, sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto fiscale e disapplicarlo, oppure sospendere il giudizio se pende separato giudizio tributario.
- In sede di legittimità non sono censurabili come violazioni di legge le doglianze che, sotto la veste di violazione di norme processuali o sostanziali, mirano in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
- L'ordinanza di assegnazione nell'espropriazione presso terzi costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo soltanto nei limiti della somma in essa indicata e acquista efficacia dal momento in cui è conosciuta dal terzo assegnatario, o dal diverso momento espressamente previsto nell'ordinanza stessa.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o quando non indica con specificità il punto della decisione oggetto di censura.
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