Cassazione Civile, Ordinanza n. 15504/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico stipulati con personale precario, poi stabilizzato attraverso gli strumenti selettivi e concorsuali previsti dall'ordinamento e/o mediante il piano straordinario di assunzioni. In appello era stata rigettata la domanda di indennità ex art. 32 l. n. 183/2010, sul presupposto che la stabilizzazione avesse già sanato l'abuso e che non fossero state allegate specifiche ulteriori voci di danno. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) l'estinzione del giudizio di appello per tardivo e irrituale deposito telematico dell'atto di riassunzione dopo la sospensione del processo; 2) la violazione delle norme e dei principi in tema di risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego scolastico, con riferimento ai criteri affermati dalle Sezioni Unite n. 5072/2016 e al principio di equivalenza/effettività della tutela; 3) la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della regola interna che esclude l'indennità quando vi sia stata immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie; 4) la questione di legittimità costituzionale dell'esclusione del risarcimento, per asserita violazione degli artt. 3 e 117 Cost. e della clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, oltre che dell'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso, anzitutto, l'estinzione del giudizio di appello: il deposito dell'atto di riassunzione con modalità diversa da quella telematica prescritta è stato qualificato come mera irregolarità, o al più nullità sanabile, in mancanza di espressa comminatoria, essendo comunque raggiunto lo scopo processuale con l'inserimento dell'atto nel fascicolo e la sua conoscenza da parte del giudice e della controparte. Quanto ai restanti motivi, li ha dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la decisione della Corte territoriale era conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione: nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale precario, sia tramite il previgente sistema di reclutamento sia tramite il piano straordinario di assunzione della l. n. 107/2015, è misura idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e a cancellarne le conseguenze, ferma restando la possibilità di domandare il risarcimento di eventuali danni ulteriori solo con specifica allegazione e prova a carico del lavoratore. La Corte ha quindi escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di questione di legittimità costituzionale, condannando le ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda di indennità risarcitoria per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine; nel caso concreto la pretesa è stata respinta perché ritenuta assorbita/sanata dalla successiva stabilizzazione nel settore scolastico.
art. 16-bis d.lgs. n. 179/2012
Invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità del deposito telematico dell'atto di riassunzione; la Corte ha ritenuto che la difformità dalla forma prevista integri solo irregolarità o nullità sanabile, non estinzione.
Usato per affermare che la nullità dell'atto processuale richiede una espressa comminatoria; in difetto, la violazione delle forme di deposito non determina invalidità insanabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per incardinare il secondo motivo di ricorso per violazione di legge.
Applicato per dichiarare inammissibili i motivi che non offrivano argomenti idonei a superare l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato dai ricorrenti per il contrasto con il diritto UE; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo il sistema interno compatibile con la clausola 5 dell'accordo quadro e con la giurisprudenza UE.
art. 3 Cost.
Invocato per lamentare disparità di trattamento rispetto al lavoro privato; la Corte ha escluso l'irragionevolezza, evidenziando la diversità dei fenomeni e dei sistemi di assunzione.
art. 6 CEDU
Richiamato nel quarto motivo di ricorso, ma non ritenuto idoneo a incidere sull'esito della controversia.
Considerato quale base del piano straordinario di assunzioni nel settore scolastico, misura ritenuta satisfattoria e idonea a sanare l'illecito.
Legge n. 124/1999, art. 4, comma 1
Richiamata dai ricorrenti come disciplina dei contratti a termine del personale scolastico oggetto di reiterazione illegittima.
La Corte la valorizza come intervento normativo che ha previsto un piano straordinario di assunzioni, idoneo a offrire una misura riparatoria conforme al diritto UE nel settore scolastico.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per porre a carico delle ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
La Corte dà atto della non necessità di motivazione contestuale in camera di consiglio.
Richiamato per rinviare ai precedenti conformi senza reiterarne integralmente la motivazione.
Massime di principio
- Nel processo civile, il deposito di un atto con modalità diversa da quella prescritta non comporta automaticamente estinzione o nullità insanabile se la legge non prevede espressamente tale sanzione e se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia è pervenuto al giudice e alla controparte ed è stato inserito nel fascicolo processuale.
- L'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente di dichiarare inammissibili i motivi di ricorso quando la decisione impugnata sia conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offra argomenti idonei a mutarne l'orientamento.
- Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale precario illegittimamente assunto a termine può costituire misura idonea a sanzionare l'abuso e a rimuoverne gli effetti, impedendo un automatismo risarcitorio per il solo fatto della reiterazione dei contratti.
- L'immissione in ruolo non esclude in assoluto ogni pretesa risarcitoria, ma il lavoratore deve allegare e provare specifici danni ulteriori e distinti rispetto a quelli ritenuti assorbiti dalla stabilizzazione.
- Il giudice di legittimità non è tenuto a rimettere la questione alla Corte di giustizia UE quando la questione non sia rilevante per la decisione o quando esista un orientamento consolidato e l'interpretazione sia già chiara.
- Non sussiste violazione del principio di eguaglianza per il solo fatto che il regime del pubblico impiego scolastico, caratterizzato da specifici meccanismi di reclutamento e stabilizzazione, non coincida con quello del lavoro privato.
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