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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15504/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico stipulati con personale precario, poi stabilizzato attraverso gli strumenti selettivi e concorsuali previsti dall'ordinamento e/o mediante il piano straordinario di assunzioni. In appello era stata rigettata la domanda di indennità ex art. 32 l. n. 183/2010, sul presupposto che la stabilizzazione avesse già sanato l'abuso e che non fossero state allegate specifiche ulteriori voci di danno. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) l'estinzione del giudizio di appello per tardivo e irrituale deposito telematico dell'atto di riassunzione dopo la sospensione del processo; 2) la violazione delle norme e dei principi in tema di risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego scolastico, con riferimento ai criteri affermati dalle Sezioni Unite n. 5072/2016 e al principio di equivalenza/effettività della tutela; 3) la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della regola interna che esclude l'indennità quando vi sia stata immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie; 4) la questione di legittimità costituzionale dell'esclusione del risarcimento, per asserita violazione degli artt. 3 e 117 Cost. e della clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, oltre che dell'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso, anzitutto, l'estinzione del giudizio di appello: il deposito dell'atto di riassunzione con modalità diversa da quella telematica prescritta è stato qualificato come mera irregolarità, o al più nullità sanabile, in mancanza di espressa comminatoria, essendo comunque raggiunto lo scopo processuale con l'inserimento dell'atto nel fascicolo e la sua conoscenza da parte del giudice e della controparte. Quanto ai restanti motivi, li ha dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la decisione della Corte territoriale era conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione: nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale precario, sia tramite il previgente sistema di reclutamento sia tramite il piano straordinario di assunzione della l. n. 107/2015, è misura idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e a cancellarne le conseguenze, ferma restando la possibilità di domandare il risarcimento di eventuali danni ulteriori solo con specifica allegazione e prova a carico del lavoratore. La Corte ha quindi escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di questione di legittimità costituzionale, condannando le ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Richiamato come base della domanda di indennità risarcitoria per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine; nel caso concreto la pretesa è stata respinta perché ritenuta assorbita/sanata dalla successiva stabilizzazione nel settore scolastico.

  • art. 16-bis d.lgs. n. 179/2012

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità del deposito telematico dell'atto di riassunzione; la Corte ha ritenuto che la difformità dalla forma prevista integri solo irregolarità o nullità sanabile, non estinzione.

  • art. 156, comma 1, c.p.c.

    Usato per affermare che la nullità dell'atto processuale richiede una espressa comminatoria; in difetto, la violazione delle forme di deposito non determina invalidità insanabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per incardinare il secondo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibili i motivi che non offrivano argomenti idonei a superare l'orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per il contrasto con il diritto UE; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo il sistema interno compatibile con la clausola 5 dell'accordo quadro e con la giurisprudenza UE.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per lamentare disparità di trattamento rispetto al lavoro privato; la Corte ha escluso l'irragionevolezza, evidenziando la diversità dei fenomeni e dei sistemi di assunzione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel quarto motivo di ricorso, ma non ritenuto idoneo a incidere sull'esito della controversia.

  • L. n. 107/2015, art. 1

    Considerato quale base del piano straordinario di assunzioni nel settore scolastico, misura ritenuta satisfattoria e idonea a sanare l'illecito.

  • Legge n. 124/1999, art. 4, comma 1

    Richiamata dai ricorrenti come disciplina dei contratti a termine del personale scolastico oggetto di reiterazione illegittima.

  • L. n. 107/2015

    La Corte la valorizza come intervento normativo che ha previsto un piano straordinario di assunzioni, idoneo a offrire una misura riparatoria conforme al diritto UE nel settore scolastico.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per porre a carico delle ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte dà atto della non necessità di motivazione contestuale in camera di consiglio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare ai precedenti conformi senza reiterarne integralmente la motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo civile, il deposito di un atto con modalità diversa da quella prescritta non comporta automaticamente estinzione o nullità insanabile se la legge non prevede espressamente tale sanzione e se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ossia è pervenuto al giudice e alla controparte ed è stato inserito nel fascicolo processuale.
  • L'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente di dichiarare inammissibili i motivi di ricorso quando la decisione impugnata sia conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offra argomenti idonei a mutarne l'orientamento.
  • Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale precario illegittimamente assunto a termine può costituire misura idonea a sanzionare l'abuso e a rimuoverne gli effetti, impedendo un automatismo risarcitorio per il solo fatto della reiterazione dei contratti.
  • L'immissione in ruolo non esclude in assoluto ogni pretesa risarcitoria, ma il lavoratore deve allegare e provare specifici danni ulteriori e distinti rispetto a quelli ritenuti assorbiti dalla stabilizzazione.
  • Il giudice di legittimità non è tenuto a rimettere la questione alla Corte di giustizia UE quando la questione non sia rilevante per la decisione o quando esista un orientamento consolidato e l'interpretazione sia già chiara.
  • Non sussiste violazione del principio di eguaglianza per il solo fatto che il regime del pubblico impiego scolastico, caratterizzato da specifici meccanismi di reclutamento e stabilizzazione, non coincida con quello del lavoro privato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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