Cassazione Civile, Ordinanza n. 15494/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, rituale e accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Conseguentemente non ha pronunciato sulle spese, disponendo "nulla spese".
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di alcuni lavoratori dipendenti volta a far computare, ai fini dell'anzianità di servizio, il periodo di attività svolto in esecuzione di un contratto di formazione e lavoro. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, sul presupposto che gli emolumenti pretesi si fossero cristallizzati in busta paga alla data di stipula del contratto collettivo nazionale di settore del 2001. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione hanno depositato memoria con rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, che l'ha accettata per iscritto.
Norme richiamate
memoria ex art. 378 c.p.c.
è stato il veicolo processuale mediante il quale i ricorrenti hanno depositato la rinuncia al giudizio.
la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo.
in caso di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, il giudizio deve essere dichiarato estinto; non si provvede sulle spese ai sensi del comma 4.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese se ricorrono le condizioni previste dall'art. 391 c.p.c.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce qualsiasi esame dei motivi di ricorso e delle questioni di merito sottostanti.
Come è indicizzato
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