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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15478/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’annullamento in sede amministrativa del regolamento regionale che aveva consentito l’inquadramento dirigenziale di una dipendente regionale. Dopo la revoca della qualifica e il ripristino dell’inquadramento originario, la lavoratrice ha chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance, sostenendo che l’amministrazione, con la procedura illegittima e con il successivo diniego di riattivare correttamente la selezione, le avesse impedito di partecipare utilmente al concorso per dirigenti e di completarne le prove. La Corte d’appello ha riconosciuto solo una chance risarcibile, liquidandola al 30% della differenza retributiva tra funzionario e dirigente. In cassazione la Regione ha dedotto, da un lato, l’erronea attribuzione di valenza normativa al protocollo di intesa del 11 giugno 2002 e l’omesso esame di elementi che avrebbero mostrato come altri dipendenti perequati avessero sostenuto la prova orale senza decadenza; dall’altro, la violazione delle regole su prova e motivazione del danno da perdita di chance, lamentando la mancata prova comparativa dei titoli e del concreto nesso causale. La lavoratrice ha proposto ricorso incidentale denunciando l’omessa pronuncia sul danno biologico/non patrimoniale e contestando la liquidazione della chance, sostenendo di avere un punteggio titoli superiore e che la probabilità di successo era molto elevata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale della Regione sia il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo della Regione per difetto di specificità, poiché il ricorso non trascriveva il contenuto del protocollo di intesa né ne indicava adeguatamente il reperimento negli atti. Ha poi ritenuto inammissibili le censure sulla perdita di chance, osservando che la Corte territoriale si era attenuta ai principi consolidati in tema di prova presuntiva, giudizio probabilistico e liquidazione equitativa del danno da perdita di chance, valorizzando correttamente il legittimo affidamento della lavoratrice e gli elementi di fatto acquisiti. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale perché la questione del danno biologico era nuova/non autosufficientemente dedotta: la ricorrente non aveva indicato in quale atto di merito l’avesse proposta, e le allegazioni risultavano generiche e confuse. Le spese sono state compensate e, per entrambe le parti, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e di omesso esame sono scrutinabili in cassazione solo se formulate in modo specifico e nei limiti del giudizio di legittimità; non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; quando si contestano documenti o atti processuali occorre trascriverne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la collocazione negli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    In cassazione non sono ammissibili doglianze che introducano questioni non trattate o non devolute nei gradi di merito, salvo omessa pronuncia specificamente dedotta e autosufficientemente allegata.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio da parte della Corte di cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle presunzioni e delle prove compete al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un ragionamento intrinsecamente illogico o meramente apparente.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile richiede un nesso causale tra condotta illecita e pregiudizio, che nel caso della perdita di chance va apprezzato in termini probabilistici.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che domanda il risarcimento della perdita di chance deve provare, anche per presunzioni, gli elementi costitutivi del danno e il nesso causale.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare da sole il convincimento del giudice di merito, purché sorrette da fatti certi e da un ragionamento complessivamente concordante.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda di danno non patrimoniale o biologico deve essere allegata e ricondotta in modo coerente a un fatto illecito causativo del pregiudizio.

  • art. 1226 c.c.

    Il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente, in base al grado di probabilità del risultato favorevole e agli elementi di prova disponibili.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di ricorso integralmente rigettato/inammissibile, è dovuto, se previsto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 97 Cost.

    La pubblica amministrazione deve agire con imparzialità, buon andamento, trasparenza e adeguata motivazione delle proprie scelte.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del protocollo di intesa andava censurata solo con adeguata trascrizione del testo e specifica critica della lettura data dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che richieda una nuova valutazione del merito o dei fatti se non è denunciata con specificità e autosufficienza, trascrivendo gli atti e indicando dove siano reperibili.
  • La perdita di chance è un danno patrimoniale autonomamente risarcibile solo se il danneggiato dimostra, anche in via presuntiva, che la condotta illecita ha inciso concretamente sulle possibilità di conseguire il risultato sperato.
  • La prova della chance può essere fornita con presunzioni semplici e con un giudizio probabilistico; il giudice di merito può liquidare equitativamente il danno, purché il ragionamento sia coerente, complessivo e non meramente apparente.
  • In assenza di dati puntuali sull’esito di una selezione correttamente svolta, il giudice può utilizzare criteri residuali di comparazione probabilistica, anche valorizzando il rapporto tra candidati selezionabili, ammessi e risultati idonei.
  • La violazione da parte della pubblica amministrazione di regole di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento può integrare fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti del soggetto che abbia fatto affidamento nella legittimità della procedura.
  • Le questioni nuove o non specificamente devolute nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d’ufficio o che sia denunciata in modo autosufficiente l’omessa pronuncia.
  • Il danno non patrimoniale o biologico non può essere esaminato in modo generico: occorre una chiara allegazione del fatto costitutivo e del suo fondamento causale.
  • La valutazione delle presunzioni appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se il percorso logico è radicalmente illogico, intrinsecamente implausibile o meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRResponsabilità della PA
RamiProcesso civileLavoroResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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