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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15495/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso il fermo amministrativo di un automezzo di proprietà del debitore, fermo derivante da più cartelle esattoriali non pagate relative a crediti di diversa natura: contributi INPS e INAIL, sanzioni per violazioni del codice della strada, imposte e diritti camerali. In primo grado il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulle questioni tributarie e rigettato il resto dell'opposizione, che era fondata soprattutto sulla dedotta prescrizione dei crediti contributivi, assumendosi la mancata notificazione delle cartelle, e sulla pretesa impignorabilità del mezzo. In appello la decisione era stata parzialmente riformata: confermato il difetto di giurisdizione per i crediti tributari, dichiarata l'incompetenza del giudice del lavoro per le opposizioni relative alle sanzioni del codice della strada con rinvio al giudice di pace, e riconosciuta la prescrizione di gran parte dei crediti contributivi, salvo quattro cartelle. L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denunciando la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e sulla notificazione per irreperibilità relativa, contestando l'erronea qualificazione come irrituali di alcune cartelle; secondo, denunciando la violazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che il termine di prescrizione quinquennale dei contributi, una volta divenuta definitiva la cartella non opposta, si trasformerebbe in decennale per analogia con l'actio iudicati.

La decisione

Prima dell'esame dei motivi, la Corte ha preso atto del deposito di un atto di rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, motivato dall'avvenuta estinzione dei crediti iscritti a ruolo per adesione alla definizione agevolata. In assenza di controricorso delle controparti, la rinuncia è stata ritenuta efficace senza necessità di notificazione o di accettazione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo che nulla fosse statuito sulle spese per mancanza di attività difensiva degli intimati, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla notificazione, in relazione alla contestazione dell'irritualità di alcune cartelle; non esaminato nel merito per intervenuta rinuncia al ricorso.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla notificazione, in relazione alla contestazione dell'irritualità di alcune cartelle; non esaminato nel merito per intervenuta rinuncia al ricorso.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina della notificazione delle cartelle esattoriali; non esaminato nel merito per intervenuta rinuncia al ricorso.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato per sostenere l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione ai crediti contributivi divenuti definitivi; non esaminato nel merito per intervenuta rinuncia al ricorso.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    Richiamato nel ricorso come fonte del termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali, che la ricorrente riteneva poi convertibile in decennale dopo la definitività della cartella; non esaminato nel merito.

  • art. 390 c.p.c.

    La Corte afferma che la rinuncia al ricorso, anche senza accettazione della controparte, produce l'estinzione del procedimento.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte richiama la norma per affermare che l'accettazione della controparte incide solo sulla regolamentazione delle spese; in mancanza di accettazione o di attività difensiva, il giudizio è dichiarato estinto e non vengono poste spese.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, depositata prima dell'adunanza camerale, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, quando questa non abbia svolto attività difensiva.
  • L'accettazione della controparte non è presupposto di efficacia processuale della rinuncia, ma rileva soltanto ai fini della regolazione delle spese di lite.
  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e gli intimati non svolgono difese, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, i motivi dedotti restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveContributi previdenzialiContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniPrevidenzaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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