Cassazione Civile, Ordinanza n. 15489/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente comunale aveva chiesto, in base all'art. 28 del c.c.n.l. comparto Regioni e autonomie locali 14 settembre 2000, il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un procedimento penale conclusosi con assoluzione e in un giudizio di lavoro promosso per impugnare una sanzione disciplinare conservativa, poi annullata. I giudici di merito avevano negato il rimborso ritenendo insussistente il presupposto della comunanza di interessi e presente un conflitto di interessi, sia perché nel procedimento penale l'ente era persona offesa e parte civile in un giudizio per fatti di corruzione, sia perché nel contenzioso disciplinare le posizioni di datore e lavoratore erano necessariamente contrapposte. Nel ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto: violazione dell'art. 28 del c.c.n.l. per sostenere che l'assoluzione penale e l'annullamento della sanzione disciplinare escludessero il conflitto; violazione degli artt. 530, comma 1, e 653 c.p.p. per affermare la rilevanza ex post della formula assolutoria; violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 21-octies l. n. 241/1990 per la disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti rimborsati; violazione dell'art. 7 l. n. 300/1970 e dell'art. 24 Cost. per sostenere che la norma collettiva coprisse anche il giudizio promosso dal lavoratore per l'invalidità della sanzione; infine, violazione dell'art. 28 c.c.n.l. per contestare la necessità del legale di comune gradimento e il rilievo sul quantum. La Corte di cassazione ha rigettato tutte le censure, ritenendo che l'art. 28 non preveda un rimborso postumo ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento, subordinata alla previa assenza di conflitto di interessi e alla scelta di un difensore di comune gradimento; ha affermato che tale conflitto va valutato ex ante e non è eliminato dall'esito assolutorio del penale o dall'annullamento della sanzione disciplinare; ha inoltre escluso che l'eventuale rimborso concesso ad altri dipendenti possa fondare un diritto autonomo in capo al ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha interpretato l'art. 28 del c.c.n.l. nel senso che l'ente pubblico assume direttamente gli oneri di difesa solo quando vi sia comunanza di interessi con il dipendente e assenza di conflitto di interessi, da verificarsi ex ante, con difensore di comune gradimento. Ha quindi escluso il diritto al rimborso sia per il procedimento penale, in cui l'amministrazione era persona offesa e parte civile per fatti di corruzione, sia per il giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare, in cui gli interessi di datore e lavoratore erano per definizione contrapposti. Ha anche ritenuto irrilevanti l'assoluzione "perché il fatto non sussiste", l'annullamento della sanzione disciplinare e il preteso trattamento favorevole accordato ad altri dipendenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 28 c.c.n.l. Comparto Regioni e Autonomie Locali 14 settembre 2000
"L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento"
La norma non prevede un rimborso postumo delle spese sostenute unilateralmente dal dipendente, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa sin dall'inizio del procedimento; presuppone comunanza di interessi con l'ente, assenza di conflitto di interessi e scelta di un legale di comune gradimento.
art. 360 c.p.c.
La Corte ha esaminato i motivi come denunce di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 530, comma 1, c.p.p.
L'assoluzione penale con formula "perché il fatto non sussiste" è stata ritenuta irrilevante ai fini della verifica ex ante del conflitto di interessi.
art. 653 c.p.p.
L'esito del giudizio penale non è stato considerato decisivo per far sorgere o escludere il diritto al rimborso previsto dalla disciplina collettiva.
art. 21-octies, comma 1, l. n. 241/1990
Invocato per la disparità di trattamento, ma ritenuto non decisivo ai fini della spettanza del rimborso.
art. 3 Cost.
La pretesa violazione del principio di uguaglianza per il diverso trattamento rispetto ad altri dipendenti è stata respinta perché non può fondare un diritto in assenza dei presupposti applicativi della norma collettiva.
art. 7 l. n. 300/1970
La norma statutaria non è stata ritenuta idonea ad ampliare il perimetro applicativo dell'art. 28 del c.c.n.l. alle spese del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare promosso dal lavoratore.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non ritenuto sufficiente a superare il difetto dei presupposti contrattuali del rimborso.
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione del quantum è stata dichiarata assorbita dal rigetto della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei rapporti di pubblico impiego, la clausola collettiva che prevede l'assunzione delle spese di difesa da parte dell'ente va interpretata come obbligo di difesa diretta, non come semplice rimborso ex post delle spese liberamente sostenute dal dipendente.
- Il presupposto decisivo per l'operatività della tutela è l'assenza di conflitto di interessi, da verificare ex ante all'apertura del procedimento; l'esito favorevole del giudizio penale o disciplinare non elimina retroattivamente un conflitto già esistente.
- La nomina del difensore deve avvenire con il comune gradimento dell'ente: se il dipendente incarica unilateralmente un legale senza previa interlocuzione, viene meno uno dei requisiti essenziali della tutela contrattuale.
- Il rimborso delle spese legali non può essere fondato sul solo fatto che altri dipendenti, in situazioni asseritamente analoghe, abbiano ottenuto il pagamento delle proprie spese; l'eventuale errore compiuto verso terzi non genera un diritto automatico in capo al richiedente.
- In un giudizio di impugnazione di sanzione disciplinare promosso dal lavoratore contro il datore pubblico, la comunanza di interessi richiesta dalla clausola collettiva difetta normalmente, perché le posizioni sono strutturalmente contrapposte.
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