Cassazione Civile, Ordinanza n. 15481/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto alla società il pagamento di contributi e sanzioni civili per l'anno 2012, riferiti a due lavoratori che, all'esito di accertamento ispettivo, erano stati qualificati come subordinati per le concrete modalità di svolgimento dell'attività presso il bar gestito dalla società. La società aveva impugnato l'atto chiedendone l'annullamento; i ricorsi riuniti erano stati rigettati in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente preteso la dimostrazione del concreto pregiudizio difensivo derivante dalla mancata concessione del termine per note, laddove la lesione del diritto di difesa sarebbe già derivata dall'irregolarità; (2) violazione dell'art. 2700 c.c., per avere attribuito ai verbali ispettivi fede privilegiata anche con riguardo alle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, che invece non sarebbero coperte da tale efficacia; (3) nullità del procedimento per violazione dell'art. 161 c.p.c., per errori numerici contenuti nella sentenza impugnata circa date, somme e data del verbale ispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché entrambi riferiti a vizi processuali non erano corredati dalla specifica indicazione del concreto pregiudizio subito dal diritto di difesa; la mera irregolarità formale non basta, dovendo l'impugnazione mirare a eliminare un pregiudizio effettivo e potenzialmente emendabile con una diversa decisione in sede di rinvio. Ha inoltre giudicato infondato il secondo motivo: ha ribadito che il verbale ispettivo non fa piena prova ex art. 2700 c.c. delle dichiarazioni di terzi raccolte dagli ispettori, ma tali dichiarazioni, insieme agli altri elementi acquisiti, sono liberamente valutabili dal giudice e possono fondare la prova della pretesa contributiva dell'INPS. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valutato congiuntamente dichiarazioni dei lavoratori, contratti di collaborazione occasionale e ulteriore materiale documentale, rilevando anche la mancata specifica contestazione degli elementi di fatto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell'INPS. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
La deduzione di lesione del diritto di difesa per vizio processuale richiede la dimostrazione del concreto pregiudizio subito, non essendo sufficiente l'astratta irregolarità formale.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente non può limitarsi ad affermare la nullità o la lesione difensiva, ma deve allegare e dimostrare il pregiudizio concreto derivante dal vizio dedotto.
art. 2700 c.c.
La fede privilegiata del verbale riguarda i fatti direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale, non si estende automaticamente alle dichiarazioni rese da terzi, che restano valutabili come elementi probatori.
art. 161 c.p.c.
Gli errori materiali o numerici nella sentenza non determinano di per sé nullità rilevante se non è dimostrato un concreto vulnus al diritto di difesa o un interesse attuale all'annullamento.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione un vizio processuale che avrebbe inciso sul diritto di difesa deve indicare specificamente quale concreto pregiudizio ne sia derivato; l'impugnazione non tutela la mera regolarità astratta del procedimento ma solo lesioni effettive e rilevanti.
- La nullità della sentenza o del procedimento non può essere proclamata in difetto di interesse concreto: l'annullamento è giustificato solo se, nel successivo giudizio, la parte potrebbe ottenere una decisione diversa e più favorevole.
- Nel giudizio promosso dal contribuente contro una pretesa contributiva fondata su accertamento ispettivo, l'ente previdenziale deve provare i fatti costitutivi del credito, ma il verbale ispettivo e le dichiarazioni raccolte possono costituire elementi probatori liberamente valutabili dal giudice insieme agli altri elementi acquisiti.
- Le dichiarazioni rese da terzi agli ispettori non sono coperte da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma possono concorrere, con la documentazione e gli altri riscontri, a fondare il convincimento del giudice sulla sussistenza dell'obbligo contributivo.
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