Cassazione Civile, Ordinanza n. 36211/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da alcuni avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia del territorio e impugnati con esito favorevole per la contribuente in primo grado. L'Agenzia delle entrate, subentrata per incorporazione all'Agenzia del territorio, propose appello avverso la decisione di primo grado. La Commissione tributaria regionale dichiarò inammissibile l'appello perché l'atto era stato sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia del territorio, ritenuto privo di legittimazione e di specifica delega dopo l'incorporazione. L'Agenzia delle entrate ricorse per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di norme del processo tributario e della disciplina di riorganizzazione degli enti fiscali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato agli atti processuali regole riferite agli atti impositivi e avesse trascurato la continuità operativa prevista dalla normativa sull'incorporazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in base all'art. 23-quater del d.l. n. 95/2012, nel periodo di integrazione l'attività già facente capo all'Agenzia del territorio continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti con i relativi titolari presso le sedi e gli uffici già utilizzati; conseguentemente, nel contenzioso tributario relativo al settore territorio, la legittimazione processuale e il potere di rappresentanza spettavano al Direttore provinciale dell'Ufficio territoriale. Ne è derivato che l'appello non era inammissibile per difetto di sottoscrizione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Commissione in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di norme processuali, in relazione alla ritenuta inammissibilità dell'appello.
artt. 53, 18, 10 e 11 d.lgs. n. 546/1992
Sono richiamati dalla ricorrente per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello nel processo tributario.
È evocato dalla ricorrente, ma la Corte chiarisce che la fattispecie riguarda un atto processuale, non un atto impositivo.
art. 21-septies l. n. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude l'applicazione alle sottoscrizioni degli atti processuali nel caso concreto.
art. 23-quater d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012
Stabilisce la continuità delle attività degli enti incorporati fino al perfezionamento della riorganizzazione; i riferimenti normativi e amministrativi all'Agenzia del territorio si intendono riferiti all'Agenzia delle entrate. Tale disciplina conserva la legittimazione processuale in capo alle articolazioni territoriali competenti e ai loro titolari.
Cass. n. 6713 del 2020
È richiamata come precedente conforme, secondo cui, dopo l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, spetta agli Uffici provinciali del territorio la legittimazione processuale e al loro Direttore il potere di rappresentanza processuale.
Massime di principio
- A seguito dell'incorporazione di un ente fiscale in altro ente, la continuità delle attività e del contenzioso è assicurata dalle articolazioni territoriali competenti fino al completamento della riorganizzazione.
- Nel giudizio tributario, la legittimazione processuale e il potere di rappresentanza possono permanere in capo al Direttore dell'ufficio territoriale competente, anche se l'ente di provenienza è stato incorporato.
- La sottoscrizione dell'atto di appello da parte del titolare dell'articolazione territoriale competente non determina inammissibilità quando la normativa di riorganizzazione ne preservi funzioni e rappresentanza.
- Le norme sull'invalidità degli atti impositivi non possono essere automaticamente trasposte agli atti processuali senza verificare la specifica disciplina della rappresentanza dell'ente in giudizio.
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