Cassazione Civile, Ordinanza n. 04700/2024 del 21/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2013 con cui l'Ufficio aveva disconosciuto parte degli acquisti imponibili e la relativa detrazione IVA, ritenendo che una parte delle operazioni fosse soggettivamente inesistente, in quanto riferita a un fornitore reputato fittizio. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo provata una frode mediante interposizione fittizia della società fornitrice e la consapevolezza, o comunque la colpevole ignoranza, della contribuente circa la sostanziale inesistenza del contraente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme IVA e delle regole sull'onere della prova, lamentando che la CTR avesse applicato erroneamente i criteri probatori, trasformando indebitamente una contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti in una di operazioni oggettivamente inesistenti; 2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse reso una motivazione apparente o comunque insufficiente e avesse trascurato fatti che, a dire della ricorrente, dimostravano la concreta esistenza del rapporto commerciale e la buona fede dell'acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva correttamente applicato i principi in materia di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario dell'inserimento dell'operazione in una frode IVA; al contribuente incombe poi la prova di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. La Corte ha rilevato che la motivazione d'appello era effettivamente centrata sulla inesistenza soggettiva e sulla insufficiente diligenza della contribuente, non sulla inesistenza oggettiva delle operazioni. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 112 c.p.c. perché estranea alla decisione impugnata. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che la sentenza di merito esponeva in modo sufficiente il percorso argomentativo e che le censure, in realtà, miravano a una rivalutazione del merito e dei fatti, inammissibile in cassazione; inoltre il preteso omesso esame di fatto decisivo non era stato dedotto in modo specifico. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione delle ulteriori conseguenze economiche richiamate dalla Corte in ragione della decisione conforme alla proposta accelerata.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sulla detrazione dell'IVA, non derogabile quando l'Ufficio provi che l'operazione è soggettivamente inesistente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base per la prova presuntiva in materia IVA; la Corte ribadisce che l'Amministrazione può dimostrare con presunzioni la consapevolezza del contribuente della frode.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare gli elementi della frode, mentre il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e l'uso dell'ordinaria diligenza.
invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa un errore decisivo del giudice di merito sulla valutazione delle prove.
la censura è dichiarata inammissibile perché riguarda una questione non affrontata dalla sentenza impugnata.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente e non apparente.
invocato per denunciare la motivazione apparente o incomprensibile; la Corte esclude il vizio perché la decisione di merito consente di ricostruire il ragionamento decisorio.
richiamato dalla ricorrente ma non ritenuto violato, poiché la censura mira in sostanza a una nuova valutazione del merito.
utilizzato come norma di riferimento dei motivi di ricorso; la Corte ritiene insussistenti i vizi denunciati e inammissibili le censure che sollecitano una rivalutazione del fatto.
richiamato per la procedura accelerata e per le conseguenze economiche connesse alla decisione conforme alla proposta del consigliere delegato.
richiamato per la condanna ulteriore collegata alla logica dell'abuso del processo nella definizione accelerata del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per gli effetti sul contributo unificato conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, dimostrando sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la colpevole ignoranza, del cessionario circa l'inserimento dell'operazione in una frode fiscale.
- Una volta forniti dall'Ufficio elementi indiziari idonei a evidenziare la fittizietà del contraente e la natura fraudolenta dell'operazione, spetta al contribuente provare di avere agito senza consapevolezza dell'evasione e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore economico accorto.
- In tema di detrazione IVA, non assumono rilievo decisivo, di per sé soli, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti o l'assenza di un vantaggio economico diretto dalla rivendita dei beni, se il quadro probatorio complessivo depone per la partecipazione consapevole alla frode.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre se la decisione espone, anche sinteticamente, gli elementi di fatto e le ragioni della conclusione.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente dirette a vizi di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, restando preclusa la rivalutazione delle circostanze fattuali già esaminate dal giudice di merito.
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