Cassazione Civile, Ordinanza n. 15125/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione a una serie di operazioni societarie con cui, secondo l'Ufficio, si sarebbe realizzato sostanzialmente un trasferimento indiretto di azienda. In particolare, una società aveva conferito un ramo aziendale in una società unipersonale di nuova costituzione; poco dopo, la quota totalitaria di tale società era stata ceduta alla ricorrente; vi era poi stato un affitto di ramo d'azienda e, infine, una fusione per incorporazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che l'imposizione dovesse colpire il risultato finale dell'operazione complessiva, senza considerare separatamente i singoli atti. La ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso: (1) violazione del diritto UE e del principio del contraddittorio endoprocedimentale per mancato previo confronto nel procedimento di emanazione dell'avviso; (2) violazione di norme tributarie interne sul contraddittorio endoprocedimentale; (3) violazione delle direttive europee sulle imposte indirette sulle concentrazioni societarie, sostenendo che il conferimento del ramo non potesse essere tassato in misura proporzionale solo perché seguito dalla cessione della quota totalitaria; (4) violazione dell'art. 20 del DPR 131/1986 per avere la CTR riqualificato il collegamento tra conferimento e successiva cessione come cessione indiretta di ramo aziendale.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha preso atto del sopravvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, qualificando l'esito come sostanzialmente equivalente a cassazione senza rinvio, con caducazione delle decisioni di merito non più attuali. Ha inoltre compensato le spese di lite, rilevando la formazione di un orientamento giurisprudenziale nel corso del giudizio, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché non vi è stata una ordinaria soccombenza in cassazione ma una sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 41, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato come fondamento del principio del contraddittorio endoprocedimentale invocato dalla ricorrente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 62, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario
art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
norma di interpretazione dell'atto sottoposta a censura per la riqualificazione complessiva dell'operazione
art. 53-bis, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato insieme all'art. 20 per contestare la disciplina applicata dall'Ufficio
art. 37-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma anti-elusiva invocata nel motivo sul contraddittorio e sulla riqualificazione
artt. 10 e 12, Direttiva 1969/335/CEE
richiamati per sostenere l'illegittimità dell'imposizione proporzionale sul conferimento di ramo d'azienda
artt. 5 e 6, Direttiva 2008/7/CE
richiamati per contestare la tassazione del conferimento nell'ambito dell'operazione societaria
art. 46, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
indicato come base normativa della cessazione della materia del contendere nel processo tributario
art. 15, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la compensazione delle spese secondo valutazione complessiva della lite
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato per la trattazione camerale da remoto
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
richiamato per la proroga della disciplina della trattazione da remoto
art. 46, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale disciplina della compensazione ope legis, distinta da quella discrezionale
Corte cost. n. 274 del 12 luglio 2005
richiamata come pronuncia che ha dichiarato illegittima la compensazione automatica delle spese prevista dalla disciplina previgente
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio, con effetti assimilabili alla cassazione senza rinvio delle decisioni di merito non più attuali.
- Quando la pretesa fiscale viene rimossa in corso di causa, il giudice può compensare le spese di lite in base a una valutazione complessiva della controversia, specie se nel frattempo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale sulla questione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere, poiché manca una decisione di conferma o una ordinaria declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- La riqualificazione fiscale di operazioni societarie complesse non viene scrutinata nel merito se l'atto impositivo è stato annullato in autotutela prima della decisione, restando assorbite tutte le censure proposte avverso l'avviso.
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