Cassazione Civile, Ordinanza n. 28857/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo concernente una cartella emessa per il recupero di un credito d'imposta per aree svantaggiate. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo provata la notifica della cartella a mani del legale rappresentante della società. La CTR aveva invece accolto l'appello della contribuente, osservando una discrasia tra la copia dell'estratto di ruolo trasmessa dall'agente della riscossione e quella depositata in giudizio, e affermando che, poiché la cartella era stata notificata tramite ufficiale di riscossione, l'agente avrebbe dovuto produrre l'originale della matrice o copia della cartella con l'originale della relata di notifica. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. per aver la CTR richiesto una prova documentale eccessiva della notifica; nullità della sentenza per motivazione carente sulla pretesa differenza tra i documenti; omesso esame di fatto decisivo relativo all'estratto di ruolo prodotto; violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 per non aver dichiarato inammissibile l'originaria impugnazione, una volta provata la regolare notifica della cartella.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto tardivamente. Ha rilevato che la notificazione del ricorso per revocazione della sentenza d'appello, effettuata dalla contribuente il 28 giugno 2018, faceva decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre cassazione, salvo sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c., non risultando però alcun provvedimento sospensivo. Di conseguenza, il termine scadeva il 27 settembre 2018, mentre il ricorso era stato notificato solo il 20 dicembre 2018. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la prova della notifica della cartella può essere fornita con copia della cartella e relata di notifica, senza necessità dell'originale integrale.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova operata dalla CTR in tema di avvenuta notificazione della cartella.
Richiamati per contestare l'apprezzamento delle prove e la valutazione documentale compiuta dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per il regime motivazionale del processo tributario.
Richiamato per denunciare la carenza di motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di nullità della sentenza e violazione di norme processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per il motivo di omesso esame di fatto decisivo.
Richiamato per sostenere che, provata la regolare notificazione dell'atto impositivo, l'impugnazione originaria doveva essere dichiarata inammissibile per tardività.
Indicato dalla Corte come norma che consente la sospensione del termine per ricorrere in cassazione nel giudizio di revocazione, sospensione non risultata concessa nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per revocazione della sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- Quando sia stato notificato ricorso per revocazione avverso la sentenza impugnata, la tempestività del successivo ricorso per cassazione va verificata anche rispetto al termine breve di sessanta giorni decorrente da tale notificazione, salvo che sia stata disposta la sospensione del termine ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
- In assenza di provvedimento di sospensione del termine per ricorrere in cassazione, la proposizione del ricorso oltre sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione comporta l'inammissibilità per tardività.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, non viene esaminato il merito dei motivi di censura relativi alla prova della notifica della cartella e alla qualificazione dell'impugnazione originaria.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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