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Sentenza

Sentenza del 11/08/2016 n. 17010 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle dogane contestava il ricorso al regime del deposito IVA e l’assolvimento dell’IVA all’importazione mediante autofatturazione. Secondo l’Ufficio, la merce extracomunitaria non era stata fisicamente introdotta nel deposito IVA gestito da Amerital Trasporti; pertanto, il differimento dell’imposta sarebbe stato illegittimo e avrebbero dovuto essere recuperate l’IVA all’importazione e le sanzioni. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, tra l’altro, erronea distribuzione dell’onere della prova, omesso esame degli indizi, abuso del diritto e violazione della disciplina sull’IVA all’importazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto corretta la valutazione della Commissione tributaria regionale, che aveva esaminato gli elementi indiziari e la documentazione della contribuente, escludendo che fosse stata provata la mancata introduzione fisica della merce, salvo alcune operazioni con autofattura anteriore all’importazione. La Corte ha comunque chiarito che, anche in caso di introduzione soltanto virtuale, l’IVA già regolarizzata mediante autofatturazione e registrazione nei registri IVA non può essere nuovamente richiesta all’importatore, in applicazione del principio di neutralità dell’IVA; la violazione ha natura formale, purché l’imposta sia stata effettivamente assolta e resti integro il diritto alla detrazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per formulazione ipotetica e carenza di autosufficienza. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993

    Disciplina dei depositi IVA e differimento dell’assolvimento dell’IVA fino all’estrazione delle merci.

    Per le merci non comunitarie immesse in libera pratica e destinate a un deposito IVA è normalmente necessaria l’introduzione fisica nel deposito per beneficiare del differimento dell’imposta. Tuttavia, se l’IVA è stata già regolarizzata mediante autofatturazione e registrazione, l’Amministrazione non può pretenderne un secondo pagamento.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 67-70

    La disciplina dell’IVA interna e dell’IVA all’importazione deve essere coordinata con il meccanismo dell’inversione contabile e con il regime dei depositi IVA.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    L’eventuale abuso o disegno elusivo deve essere dedotto e provato in modo specifico e tempestivo; una prospettazione ipotetica e non adeguatamente documentata non è sufficiente in sede di legittimità.

  • Codice civile, art. 2697

    L’onere della prova è distribuito tra le parti e, nel caso concreto, il giudice di merito lo ha valutato dinamicamente, confrontando gli indizi dell’Amministrazione con la documentazione e le altre risultanze istruttorie.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 16, par. 1

    È compatibile con il diritto dell’Unione subordinare il differimento dell’IVA all’importazione all’effettiva introduzione fisica delle merci nel deposito; tuttavia il principio di neutralità dell’IVA impedisce di richiedere nuovamente l’imposta già regolarizzata con inversione contabile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L’ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato, che operano mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La materiale introduzione delle merci in un deposito IVA è, in linea generale, un requisito sostanziale per beneficiare del differimento dell’IVA all’importazione; la mera registrazione documentale non rende automaticamente legittimo il regime.
  • Se l’IVA è stata comunque assolta tramite autofatturazione, inversione contabile e corretta registrazione nei registri IVA, l’assenza dell’introduzione fisica costituisce normalmente una violazione formale: l’Amministrazione non può esigere nuovamente la stessa imposta, salvo contestare specificamente frode, evasione o perdita del diritto alla detrazione.
  • L’Amministrazione deve fornire elementi probatori concreti sulla mancata introduzione delle merci; il giudice deve valutarli insieme alla documentazione contabile, ai registri e all’idoneità dei locali del deposito.
  • In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame del merito o una rivalutazione degli indizi già apprezzati dal giudice d’appello, salvo omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti dalla legge.
  • Le contestazioni di abuso del diritto o di elusione devono essere formulate in modo specifico, tempestivo e autosufficiente, indicando gli atti processuali e gli elementi che le dimostrerebbero.
  • Il principio di neutralità dell’IVA impedisce che una violazione delle modalità di assolvimento determini un’imposizione duplicata quando l’imposta è stata effettivamente contabilizzata e il diritto alla detrazione non è compromesso.

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