Cassazione Civile, Ordinanza n. 32871/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un'iniziativa cautelare e poi di merito con cui una società tecnologica ha lamentato che altre imprese avessero violato privative industriali, segreti commerciali e diritti di autore relativi a un sistema di rilevamento termico per applicazioni ferroviarie. La ricorrente sosteneva che il proprio sistema, denominato Phoenix, comprendesse hardware, software, disegni tecnici, schemi di montaggio e documentazione riservata tutelati come informazioni aziendali segrete e che una società collegata a un ex socio/tecnico avesse realizzato un sistema concorrente, denominato Pegasus, basato su tali dati, con ulteriore concorso di una società italiana partner nella messa in servizio del sistema. In primo grado e in appello le domande sono state respinte, con esclusione della tutela brevettuale, del diritto d'autore sul software e sulla banca-dati, nonché della configurabilità di segreti industriali e di concorrenza sleale. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 102-bis l.a. e della direttiva 96/9/CE, contestando la nozione di investimento rilevante adottata dalla Corte d'appello e la negata estrazione/reimpiego di dati dalla banca-dati; 2) nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame di un fatto decisivo e per mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio sui materiali riemersi nel giudizio di appello; 3) violazione della disciplina sul software, censurando l'esclusione della protezione autoriale senza verificare se le soluzioni tecniche fossero obbligate o frutto di decompilazione e riuso di un programma già esistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, quanto alla banca-dati, la censura mirasse in realtà a sovvertire l'interpretazione di merito sull'investimento rilevante e che, comunque, la norma sull'art. 102-bis l.a. collega il nuovo termine di protezione alla banca-dati nel suo complesso, modificata o integrata da investimenti sostanziali, non alle singole aggiunte. Ha inoltre affermato che il giudice di merito non è tenuto a disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di scelta rimessa ai suoi poteri discrezionali, e che il terzo motivo tendeva a un riesame del fatto sulla creatività/originalità del software, profilo sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo l'esclusione della protezione d'autore. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base dell'istanza cautelare di descrizione e accertamento tecnico preventivo
evocati in tema di tutela delle informazioni aziendali segrete e dei segreti commerciali
richiamata per la tutela autoriale del software e delle banche-dati
richiamati per escludere la tutela brevettuale del sistema
richiamato per la concorrenza sleale, sia per imitazione servile sia per concorrenza sleale per appropriazione di pregi e violazione di informazioni riservate
art. 102-bis l.a.
la protezione sui generis della banca-dati richiede un investimento rilevante e, ai fini del rinnovo del termine, rilevano le modifiche o integrazioni sostanziali della banca-dati nel suo complesso
art. 64-bis l.a.
richiamato dalla ricorrente in tema di software per sostenere la tutela dei programmi per elaboratore
art. 64-ter l.a.
richiamato dalla ricorrente in tema di software e decompilazione
art. 64-quater l.a.
richiamato dalla ricorrente in tema di protezione dei programmi per elaboratore
art. 7, par. 1, dir. 96/9/CE
richiamato per definire l'investimento rilevante nella costituzione della banca-dati
art. 7, par. 5, dir. 96/9/CE
richiamato per l'asserita estrazione e reimpiego non autorizzati di dati
art. 1, par. 2, dir. 96/9/CE
richiamato per la nozione di banca-dati come raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili
art. 10, par. 3, dir. 96/9/CE
richiamato per collegare il nuovo periodo di protezione alle modifiche sostanziali della banca-dati
richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.
richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.
richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.
richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.
richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.
richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.
richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In tema di banca-dati, la tutela sui generis richiede un investimento rilevante nella costituzione, verifica o presentazione del contenuto, valutato in termini qualitativi o quantitativi; il rinnovo della durata di protezione non riguarda le singole integrazioni, ma la banca-dati nel suo complesso quando sia stata modificata o integrata in modo sostanziale.
- La censura di legittimità non può risolversi in una mera contestazione dell'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza dell'investimento rilevante o dell'estrazione dei dati, se la critica mira solo a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Il giudice di merito non ha l'obbligo di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, anche se richiesta da una parte; il rinnovo dell'indagine tecnica rientra nei suoi poteri discrezionali.
- La protezione del diritto d'autore sul software presuppone originalità e creatività dell'opera, intese come espressione personale dell'autore nella forma di realizzazione del programma; tale accertamento è un giudizio di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Non è sufficiente allegare la mera esistenza di un sistema concorrente o di soluzioni tecniche simili per ottenere tutela autoriale o per affermare la violazione di segreti industriali: occorre indicare e provare, in modo specifico, quali dati riservati o quali elementi creativi siano stati effettivamente sottratti o copiati.
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