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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32871/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un'iniziativa cautelare e poi di merito con cui una società tecnologica ha lamentato che altre imprese avessero violato privative industriali, segreti commerciali e diritti di autore relativi a un sistema di rilevamento termico per applicazioni ferroviarie. La ricorrente sosteneva che il proprio sistema, denominato Phoenix, comprendesse hardware, software, disegni tecnici, schemi di montaggio e documentazione riservata tutelati come informazioni aziendali segrete e che una società collegata a un ex socio/tecnico avesse realizzato un sistema concorrente, denominato Pegasus, basato su tali dati, con ulteriore concorso di una società italiana partner nella messa in servizio del sistema. In primo grado e in appello le domande sono state respinte, con esclusione della tutela brevettuale, del diritto d'autore sul software e sulla banca-dati, nonché della configurabilità di segreti industriali e di concorrenza sleale. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 102-bis l.a. e della direttiva 96/9/CE, contestando la nozione di investimento rilevante adottata dalla Corte d'appello e la negata estrazione/reimpiego di dati dalla banca-dati; 2) nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame di un fatto decisivo e per mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio sui materiali riemersi nel giudizio di appello; 3) violazione della disciplina sul software, censurando l'esclusione della protezione autoriale senza verificare se le soluzioni tecniche fossero obbligate o frutto di decompilazione e riuso di un programma già esistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, quanto alla banca-dati, la censura mirasse in realtà a sovvertire l'interpretazione di merito sull'investimento rilevante e che, comunque, la norma sull'art. 102-bis l.a. collega il nuovo termine di protezione alla banca-dati nel suo complesso, modificata o integrata da investimenti sostanziali, non alle singole aggiunte. Ha inoltre affermato che il giudice di merito non è tenuto a disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di scelta rimessa ai suoi poteri discrezionali, e che il terzo motivo tendeva a un riesame del fatto sulla creatività/originalità del software, profilo sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo l'esclusione della protezione d'autore. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 128 c.p.i.

    richiamato come base dell'istanza cautelare di descrizione e accertamento tecnico preventivo

  • artt. 98 c.p.i.

    evocati in tema di tutela delle informazioni aziendali segrete e dei segreti commerciali

  • l. n. 633/1941

    richiamata per la tutela autoriale del software e delle banche-dati

  • art. 45 ss. c.p.i.

    richiamati per escludere la tutela brevettuale del sistema

  • art. 2598 c.c.

    richiamato per la concorrenza sleale, sia per imitazione servile sia per concorrenza sleale per appropriazione di pregi e violazione di informazioni riservate

  • art. 102-bis l.a.

    la protezione sui generis della banca-dati richiede un investimento rilevante e, ai fini del rinnovo del termine, rilevano le modifiche o integrazioni sostanziali della banca-dati nel suo complesso

  • art. 64-bis l.a.

    richiamato dalla ricorrente in tema di software per sostenere la tutela dei programmi per elaboratore

  • art. 64-ter l.a.

    richiamato dalla ricorrente in tema di software e decompilazione

  • art. 64-quater l.a.

    richiamato dalla ricorrente in tema di protezione dei programmi per elaboratore

  • art. 7, par. 1, dir. 96/9/CE

    richiamato per definire l'investimento rilevante nella costituzione della banca-dati

  • art. 7, par. 5, dir. 96/9/CE

    richiamato per l'asserita estrazione e reimpiego non autorizzati di dati

  • art. 1, par. 2, dir. 96/9/CE

    richiamato per la nozione di banca-dati come raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili

  • art. 10, par. 3, dir. 96/9/CE

    richiamato per collegare il nuovo periodo di protezione alle modifiche sostanziali della banca-dati

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.

  • art. 209 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul mancato rinnovo della c.t.u.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In tema di banca-dati, la tutela sui generis richiede un investimento rilevante nella costituzione, verifica o presentazione del contenuto, valutato in termini qualitativi o quantitativi; il rinnovo della durata di protezione non riguarda le singole integrazioni, ma la banca-dati nel suo complesso quando sia stata modificata o integrata in modo sostanziale.
  • La censura di legittimità non può risolversi in una mera contestazione dell'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza dell'investimento rilevante o dell'estrazione dei dati, se la critica mira solo a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Il giudice di merito non ha l'obbligo di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, anche se richiesta da una parte; il rinnovo dell'indagine tecnica rientra nei suoi poteri discrezionali.
  • La protezione del diritto d'autore sul software presuppone originalità e creatività dell'opera, intese come espressione personale dell'autore nella forma di realizzazione del programma; tale accertamento è un giudizio di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Non è sufficiente allegare la mera esistenza di un sistema concorrente o di soluzioni tecniche simili per ottenere tutela autoriale o per affermare la violazione di segreti industriali: occorre indicare e provare, in modo specifico, quali dati riservati o quali elementi creativi siano stati effettivamente sottratti o copiati.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreBrevettiConcorrenza slealeProveImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeCommercialeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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