Cassazione Civile, Ordinanza n. 06747/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2012 nei confronti di un socio di una società a ristretta base partecipativa, assumendo l'esistenza di utili extracontabili occulti in capo alla società e, per presunzione, la loro distribuzione al contribuente. In appello la pretesa era stata solo ridimensionata nella misura della quota nominale del contribuente, sul rilievo che i soci effettivi fossero quattro ma che tutti partecipassero in modo solidale e complice alla gestione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo omessa/contraddittoria/insufficiente motivazione, omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza, sostenendo di avere dimostrato la propria estraneità alla gestione societaria e di avere documentato un contrasto con il socio di maggioranza che lo avrebbe estromesso dalle scelte gestionali. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale: con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere la CTR spiegato perché la base partecipativa dovesse estendersi a tutti e quattro i soci apparenti; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova e delle norme TUIR, sostenendo che la CTR non avesse correttamente valutato le risultanze documentali sul coinvolgimento effettivo del contribuente nella gestione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il motivo del ricorrente principale, nella parte relativa alla nullità della sentenza per motivazione apparente, e il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, perché entrambe le censure colpivano la medesima carenza motivazionale della sentenza d'appello sul punto decisivo del coinvolgimento effettivo del contribuente nella gestione societaria e quindi sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. La motivazione della CTR è stata giudicata solo apparente, poiché non esplicitava quali prove fossero state valorizzate né il percorso logico-giuridico seguito, limitandosi a un richiamo generico alle decisioni di primo grado. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
impone il dovere di motivazione della decisione giudiziale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve esporre i motivi in fatto e in diritto, anche in forma concisa; la loro omissione o mera apparenza determina nullità
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la mancanza o apparenza della motivazione comporta nullità
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base della presunzione semplice posta dall'Ufficio a fondamento dell'accertamento nei confronti del socio
richiamato dall'Agenzia in relazione alle presunzioni semplici
richiamato dall'Agenzia in relazione ai requisiti delle presunzioni semplici
richiamato dall'Agenzia per il riparto dell'onere della prova
art. 38 d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato dall'Agenzia nel quadro della pretesa tributaria relativa agli utili extracontabili
art. 41 d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato dall'Agenzia nel quadro della pretesa tributaria relativa agli utili extracontabili
art. 47 d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato dall'Agenzia nel quadro della pretesa tributaria relativa agli utili extracontabili
dedotti dal ricorrente come parametri dei vizi di nullità e omesso esame/motivazione
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla per motivazione apparente quando non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consente di comprendere su quali prove e argomentazioni si sia fondata la decisione.
- Il mero richiamo alla sentenza di primo grado non integra una motivazione sufficiente se non è accompagnato da un effettivo esame dei motivi di gravame e delle specifiche allegazioni e prove delle parti.
- Quando l'accertamento tributario si fonda su presunzioni relative, il giudice deve esplicitare in modo chiaro quali elementi fattuali ritenga provati e come essi conducano alla presunzione applicata, così da consentire il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.
- La motivazione deve consentire di verificare che la decisione sia stata resa iuxta alligata et probata; in difetto, la sentenza è affetta da nullità.
- Se la censura investe una carenza motivazionale che incide sul medesimo punto decisivo, i motivi contrapposti delle parti possono essere esaminati congiuntamente e, se fondati, determinare la cassazione con rinvio.
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