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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02392/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una serie di questionari e richieste documentali inviati dall’Ufficio a una società, che vi rispondeva trasmettendo la documentazione richiesta, inclusi una scrittura privata con una società terza e un atto di cessione del credito tra altre due società. Successivamente l’Agenzia notificava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, fondato anche su altra verifica relativa a un diverso periodo, articolando tre rilievi; quello qui centrale riguardava componenti negativi non documentati e indebitamente dedotti, con recupero a tassazione ai fini IRES e IVA. La CTP accoglieva integralmente il ricorso della contribuente, mentre la CTR riformava parzialmente la decisione limitatamente al terzo rilievo: riteneva provata l’effettività della prestazione e l’inerenza del costo sulla base della scrittura privata, ma confermava il recupero IVA qualificando l’operazione come fattura soggettivamente inesistente per mancata prova della cessione del contratto tra due società indicate nelle risultanze documentali. La società contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR avrebbe riqualificato l’operazione come fattura soggettivamente inesistente senza che tale contestazione fosse contenuta nell’avviso; 2) motivazione apparente della sentenza di appello, per avere la CTR ritenuto legittimo il recupero IVA senza un’adeguata ricostruzione del ragionamento decisorio e senza considerare che la fattura poteva essere sorretta anche dalla sola cessione del credito; 3) violazione della disciplina IVA e del principio di neutralità, assumendo che l’imposta fosse già stata versata a valle; 4) violazione delle regole sulla riproposizione in appello delle eccezioni assorbite, per avere la CTR ritenuto inammissibile la loro devoluzione con mero rinvio agli atti di primo grado; 5) applicabilità dello ius superveniens in tema di sanzioni, con richiesta di rideterminazione secondo la disciplina sopravvenuta più favorevole. L’Agenzia resisteva con controricorso e contestava anche l’ammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbito il terzo, infondato il quarto e fondato il quinto in punto di necessità di riesame delle sanzioni alla luce della disciplina sopravvenuta; ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame di merito, motivazione adeguata e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi primo, secondo e quinto, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha rigettato il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare le questioni di merito con adeguata motivazione e provvedere anche sulla eventuale applicabilità dello ius superveniens in materia di sanzioni e sulla loro concreta rideterminazione, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    Richiamato come norma violata in relazione alla deduzione di componenti negativi non documentati; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione, perché il motivo decisivo riguarda la motivazione della sentenza di merito e la corretta qualificazione della fattispecie IVA.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte ritiene ammissibile la censura perché attiene a un vizio della sentenza e non a una richiesta di riesame del merito.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per censurare la pretesa ultrapetizione in appello nel processo tributario.

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del ricorso per cassazione per i vizi processuali e di nullità della sentenza.

  • art. 36, co. 2, n. 4 d.lgs. n. 546/92

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ribadisce che la motivazione non può essere meramente apparente.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    La Corte lo richiama come norma che impone l’esposizione concisa dei motivi di fatto e di diritto della decisione, la cui violazione integra vizio di motivazione apparente.

  • art. 118 disp. attuaz. c.p.c.

    Richiamato a sostegno del requisito di motivazione della decisione.

  • art. 111, co. 6, Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 3690, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Citato nel testo come parametro del ricorso, ma senza un autonomo rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 18, co. 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere la violazione della disciplina IVA e del principio di neutralità.

  • art. 19, co. 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al diritto alla detrazione IVA.

  • artt. 167 e 168 Direttiva 2006/112/CE

    Richiamati nel terzo motivo come base unionale del principio di neutralità dell’IVA.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte ribadisce che le domande e le eccezioni non accolte e rimaste assorbite devono essere riproposte in appello in modo specifico, per evitare la presunzione di rinuncia.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione alla devoluzione in appello delle eccezioni assorbite nel processo tributario.

  • art. 6, co. 13, d.l. n. 119/2018

    Richiamato per dare atto della revoca del decreto di estinzione del giudizio a seguito di istanza di trattazione depositata dalla parte ricorrente.

  • art. 15, co. 1, lett. a), e) e f), d.lgs. n. 158/2015

    Richiamato come parte della novella che ha ridisciplinato la materia delle sanzioni tributarie, da valutare in sede di rinvio.

  • art. 3, co. 3, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato in tema di sanzioni e possibile applicazione dello ius superveniens più favorevole.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di violazione di legge.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato per affermare il principio iura novit curia e il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti dedotti, purché restino immutati i fatti costitutivi della fattispecie.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice d’appello può riqualificare giuridicamente i fatti dedotti, ma solo entro il perimetro dei fatti costitutivi effettivamente contestati nell’atto impositivo; se la nuova qualificazione introduce elementi fattuali non ricompresi nella pretesa originaria, si espone a vizio di ultrapetizione.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza non espone in modo comprensibile gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, né il percorso logico-giuridico seguito, impedendo il controllo sull’effettiva correttezza del ragionamento del giudice.
  • In materia di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario/committente; solo dopo tale prova grava sul contribuente l’onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
  • La mera regolarità contabile, la tracciabilità dei pagamenti o l’assenza di un vantaggio economico non sono di per sé sufficienti a escludere la partecipazione del contribuente a un’operazione soggettivamente inesistente.
  • Nel processo civile e tributario le eccezioni e domande rimaste assorbite in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico, anche se senza formule sacramentali; un generico rinvio agli atti o alle difese svolte in primo grado non è sufficiente a evitare la presunzione di rinuncia.
  • Quando la disciplina sanzionatoria tributaria sopravvenuta è più favorevole, il giudice del rinvio deve verificare la sua applicabilità alla fattispecie e, se del caso, rideterminare le sanzioni secondo il nuovo assetto normativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpostazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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