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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31607/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di lavoro pubblico privatizzato a termine con la Regione Siciliana e la domanda di risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 proposta da un dipendente per l’abusiva reiterazione di contratti a termine. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte le domande dei lavoratori: ha escluso, per tutti, che la successiva stabilizzazione potesse avere valenza satisfattiva quando l’immissione in ruolo era avvenuta all’esito di una procedura concorsuale riservata ai dipendenti a termine; quanto al ricorrente principale, ha dichiarato improponibile la domanda risarcitoria per giudicato/ne bis in idem, ritenendo che in un precedente giudizio il medesimo lavoratore avesse già agito per l’illegittimità delle proroghe del contratto a termine e per la conversione del rapporto. Il ricorso principale deduceva violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il precedente giudizio riguardava solo le proroghe sino al 31 agosto 2007, mentre l’attuale domanda investiva anche le proroghe successive sino al 31 dicembre 2018. Il ricorso incidentale delle amministrazioni denunciava invece violazione dell’art. 97 Cost., della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a termine, degli artt. 1223, 2056 e 2058 c.c., dell’art. 26, commi 6 e 10, L.R. Sicilia n. 8/2018 e dell’art. 100 c.p.c., contestando il mancato riconoscimento della valenza satisfattiva della stabilizzazione ottenuta tramite procedura riservata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso principale: ha ritenuto corretto che la precedente lite coprisse anche la domanda risarcitoria fondata sulla medesima abusiva reiterazione sino al 31 agosto 2007, ma ha escluso che il giudicato si estendesse alle proroghe successive, non comprese nel precedente giudizio; per questa parte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione. Ha invece rigettato il ricorso incidentale delle amministrazioni, confermando che la stabilizzazione tramite concorso riservato non aveva, nel caso concreto, valenza satisfattiva idonea ad escludere il danno, perché la procedura era un vero concorso con prova d’esame e quindi l’assunzione costituiva soltanto una chance, non una misura direttamente riparatoria dell’abuso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti incidentali, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione alla medesima causa petendi; tuttavia l’effetto preclusivo opera solo per le reiterazioni contrattuali effettivamente già comprese nel precedente giudizio.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    Nel lavoro pubblico privatizzato, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, la tutela risarcitoria per equivalente è il rimedio azionabile in mancanza della conversione del rapporto.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalle amministrazioni a sostegno della legittimità della procedura di stabilizzazione, ma nel caso concreto non impedisce il riconoscimento della domanda risarcitoria per le reiterazioni non coperte da giudicato.

  • clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    L’abusiva reiterazione del termine integra la fattispecie sanzionata dal diritto eurounitario; la stabilizzazione può avere valenza satisfattiva solo se direttamente causata dall’abuso e idonea a reintegrare il pregiudizio.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione alla risarcibilità del danno-conseguenza, ma la Corte ribadisce che la stabilizzazione vale come misura riparatoria solo se c’è nesso causale diretto con l’abuso.

  • art. 2056 c.c.

    Norma richiamata per la liquidazione del danno aquiliano in chiave risarcitoria, applicata nel quadro della tutela per equivalente del lavoro pubblico privatizzato.

  • art. 2058 c.c.

    Richiamato per escludere che la stabilizzazione, quando frutto di concorso vero e proprio, equivalga a reintegrazione specifica del pregiudizio subito.

  • art. 26, commi 6 e 10, L.R. Sicilia n. 8 del 2018

    Citata dalle amministrazioni come base della procedura di stabilizzazione; la Corte nega che la procedura, così congegnata, abbia automaticamente efficacia satisfattiva.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale, ma non decisivo ai fini dell’esito della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico privatizzato, la domanda risarcitoria ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, fondata sull’abusiva reiterazione di contratti a termine, può essere preclusa dal giudicato formatosi su un precedente giudizio che avesse già investito la medesima causa petendi, ma solo nei limiti delle proroghe o dei contratti effettivamente compresi in quel processo.
  • La tutela risarcitoria per equivalente costituisce, nel sistema del lavoro a termine pubblico, il surrogato della conversione del rapporto e può essere fatta valere anche per la prima volta in appello se non sia stata pronunciata in primo grado.
  • La successiva immissione in ruolo del lavoratore a termine ha valenza satisfattiva soltanto se sia in diretta derivazione causale dall’abuso e costituisca una misura specificamente volta a superare il precariato, con ragionevole certezza ex ante di stabilizzazione; non basta che l’assunzione sia semplicemente favorita dalla precedente successione dei contratti.
  • Una procedura concorsuale, ancorché riservata ai dipendenti già a termine, non integra di per sé una misura riparatoria dell’abuso quando l’assunzione dipenda da un vero concorso con prova selettiva, poiché in tal caso l’abuso resta un antecedente remoto e il lavoratore matura soltanto una chance di assunzione.
  • Nel giudizio sul lavoro a termine pubblico, l’illegittimità della reiterazione va verificata in relazione a ciascun contratto o proroga oggetto di impugnazione, perché gli effetti sul risarcimento dipendono dal perimetro concreto della contestazione e dal giudicato eventualmente già formatosi.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNesso di causalitàOnere della prova

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