Cassazione Civile, Ordinanza n. 20018/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Il debitore aveva proposto opposizione a precetto sostenendo di avere già adempiuto, in esecuzione di una transazione conclusa con la banca originaria creditrice, una somma complessiva di 100.000 euro a estinzione di due obbligazioni garantite da fideiussione, facenti capo a due diverse società debitrice principali. Poiché solo una delle due posizioni era poi stata ceduta alla società che agiva in executivis, egli contestava l'importo ancora richiesto e invocava l'imputazione dei pagamenti alla posizione ceduta secondo la regola del debito meno garantito. In appello, la cessionaria aveva ottenuto una diversa quantificazione del residuo. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1193, comma 2, e 1195 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente attribuito rilevanza a una comunicazione interna tra cedente e cessionaria, non conosciuta dal debitore e successiva ai pagamenti, mentre l'imputazione del credito avrebbe potuto derivare solo da una dichiarazione del creditore conosciuta e accettata dal debitore al momento del pagamento; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. per un errore di calcolo e di lettura della comunicazione del 29 marzo 2013, che avrebbe portato a ritenere applicabile l'art. 1193 c.c. solo per una parte dei versamenti anziché per l'intera somma di 37.500 euro.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Il ricorrente aveva depositato copia cartacea della sentenza d'appello notificata via PEC, corredata da attestazione di conformità, ma priva dell'attestazione di avvenuta pubblicazione della cancelleria, della data di pubblicazione e del numero identificativo del provvedimento. Secondo la Corte, per le sentenze redatte in formato nativo digitale la produzione di una copia autentica priva di tali indicazioni non consente di verificare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento né la tempestività del ricorso, e quindi manca una condizione di procedibilità. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per la novità della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1193 c.c.
in difetto di dichiarazione del debitore, l'imputazione del pagamento tra più debiti scaduti segue la regola del debito meno garantito; la Corte richiama la norma solo nella ricostruzione dei motivi, non la applica nel merito per effetto della declaratoria di improcedibilità.
art. 1195 c.c.
la dichiarazione del creditore sull'imputazione del pagamento rileva se conosciuta/accettata secondo la disciplina della quietanza; la censura sosteneva che non potesse fondarsi su una comunicazione non rivolta al debitore e successiva ai pagamenti.
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma sull'erronea valutazione/considerazione del materiale probatorio e fattuale da parte della Corte territoriale.
art. 369 c.p.c.
la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con la relata di notificazione se esistente, è condizione di procedibilità del ricorso; per le sentenze digitali la copia deve recare attestazione di pubblicazione, data e numero identificativo.
art. 111 c.p.c.
richiamato per l'intervento in appello della cessionaria del credito quale avente causa della parte originaria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale che ha consentito la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di improcedibilità del ricorso sussiste, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza redatta in formato nativo digitale, la produzione della copia autentica del provvedimento non è sufficiente se il documento non reca l'attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione, con data e numero identificativo: tali dati sono necessari per la verifica della venuta ad esistenza del provvedimento e della tempestività dell'impugnazione.
- L'assenza della documentazione richiesta dall'art. 369 c.p.c. integra un difetto di procedibilità del ricorso, che impedisce alla Corte di esaminare i motivi di censura nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte può compensare le spese se la questione affrontata presenta profili di novità; resta ferma, se dovuta, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
- Le censure sull'imputazione del pagamento tra più debiti scaduti presuppongono la corretta individuazione della fonte dell'imputazione e del momento in cui essa è stata resa conoscibile al debitore; tuttavia tali questioni restano assorbite se l'impugnazione è improcedibile per ragioni documentali.
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