Cassazione Civile, Ordinanza n. 34400/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda riguarda due giudizi riuniti relativi agli anni d’imposta 2008 e 2009. In entrambi i casi la Commissione tributaria regionale aveva confermato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili e con disconoscimento della detrazione/deducibilità dell’IVA e dei costi indicati in fatture emesse da un medesimo fornitore. La CTR aveva valorizzato una pluralità di indizi: genericità delle fatture, inaffidabilità fiscale del fornitore, mancanza di dichiarazioni fiscali, assenza di personale, pagamenti in contanti di importi elevati, nonché l’inidoneità della documentazione prodotta dal contribuente (tra cui una transazione e un file excel non riferibile all’annualità in contestazione). Il ricorrente ha dedotto, nel primo giudizio, omessa o insufficiente motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere della prova della pretesa spettasse all’Ufficio e che le presunzioni utilizzate non fossero gravi, precise e concordanti; ha inoltre contestato, per una fattura di euro 15.000, la ritenuta inidoneità probatoria del contratto di transazione e ha richiamato l’art. 109 t.u.i.r. per sostenere che il costo fosse inerente all’attività d’impresa. Nel secondo giudizio ha riproposto sostanzialmente le censure sulla motivazione, sull’onere probatorio e sull’inerenza del costo, anche qui in relazione alle operazioni con il medesimo fornitore. Durante il procedimento, nel ricorso relativo al 2008 è intervenuta rinuncia, mentre per il ricorso relativo al 2009 la rinuncia non risultava depositata e il giudizio è stato deciso nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio iscritto al n. RG 20693/2016 per rinuncia del ricorrente, compensando le spese. Quanto al giudizio iscritto al n. RG 13318/2018, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di insufficienza della motivazione se non nei casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile, evenienza non ricorrente. Ha respinto il secondo motivo perché, in tema di deduzione di costi e detrazione IVA, l’onere di provare l’effettività delle operazioni e la spettanza della deduzione grava sul contribuente; l’Amministrazione può contrastare tale prova anche per presunzioni, e nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato la genericità delle fatture, l’inaffidabilità fiscale del fornitore e i pagamenti in contanti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sul parametro dell’inerenza, osservando che la CTR non aveva escluso il costo per antieconomicità, ma per mancanza di prova dell’effettività, e che l’eventuale questione ex art. 109 t.u.i.r. era stata ritenuta assorbita. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio rigettato per il mancato svolgimento di difese da parte dell’Agenzia.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
delimita i vizi deducibili in cassazione; la censura di insufficienza motivazionale è inammissibile nel regime successivo alla riforma del 2012, salvo mancanza assoluta, apparenza o incomprensibilità della motivazione
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la motivazione della sentenza tributaria deve essere sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi; nel caso concreto la CTR aveva motivato in modo riconoscibile
in materia di deduzione di costi e detrazione IVA l’onere della prova dell’effettività dell’operazione e della spettanza del beneficio grava sul contribuente
richiamato per il requisito dell’inerenza; la Corte osserva che la CTR non ha deciso sulla base della mera antieconomicità del costo
richiamato in relazione alla transazione prodotta a giustificazione della fattura di euro 15.000, ma ritenuto non decisivo ai fini della prova dell’effettività dell’operazione
consente la declaratoria di estinzione del giudizio in caso di rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
art. 226, punto 6, direttiva 2006/112/CE
richiede l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi in fattura ai fini del controllo dell’imposta e della detrazione IVA
art. 226, punto 7, direttiva 2006/112/CE
richiede l’indicazione della data della prestazione ai fini del controllo fiscale
art. 219 direttiva 2006/112/CE
assimila alla fattura i documenti o messaggi che modificano e richiamano in modo specifico e inequivocabile la fattura iniziale
Massime di principio
- In tema di deduzione di costi e detrazione IVA, il contribuente deve provare l’effettività dell’operazione e la spettanza del beneficio fiscale; l’Amministrazione può contestare la documentazione prodotta anche mediante presunzioni, purché il giudice valuti complessivamente gli elementi probatori.
- La mera esibizione di fatture non basta, quando esse presentino elementi di genericità o siano contraddette da indizi di inattendibilità del fornitore o delle modalità di pagamento; il giudice può legittimamente valorizzare il complessivo quadro indiziario.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
- L’inerenza del costo va apprezzata in termini qualitativi, come riferibilità del costo all’attività d’impresa, ma tale questione rileva solo se sia preliminarmente dimostrata l’effettività della spesa; se manca la prova dell’operazione, il tema della congruità o antieconomicità non è decisivo.
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del singolo giudizio; la riunione di procedimenti autonomi non fa venir meno l’autonomia processuale di ciascun ricorso.
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