Cassazione Civile, Sentenza n. 19597/2020 del 18/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un finanziamento al consumo stipulato nel 2002, con rimborso rateale. La società finanziatrice ottenne un decreto ingiuntivo per Euro 18.500,94, oltre interessi al tasso annuo del 17,57%, a titolo di rate insolute, capitale residuo, interessi moratori e penale. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 12 giugno 2008, revocò il decreto e condannò la debitrice al pagamento di Euro 12.294,01; la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 30 luglio 2014, respinse sia l’impugnazione principale sia quella incidentale. La Corte territoriale aveva ritenuto inefficaci, perché vessatorie e non provate come specificamente negoziate, le clausole che prevedevano l’immediato pagamento delle rate scadute e a scadere, interessi moratori del 18% annuo, una penale del 30% degli importi insoluti e un’ulteriore penale di Euro 250; aveva inoltre considerato usurari gli interessi moratori e riconosciuto alla finanziatrice il solo capitale residuo alla data dell’ultimo pagamento. La società ricorrente ha articolato dieci motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta inefficacia retroattiva della risoluzione e sulla debenza delle rate già scadute per intero; 2) omessa motivazione sul mancato pagamento della quota di interessi corrispettivi inclusa nelle rate scadute; 3) violazione dell’art. 1458 c.c., sostenendo che la risoluzione del finanziamento, contratto di durata, non travolge le rate già scadute e gli interessi corrispettivi in esse compresi; 4) violazione della disciplina antiusura, contestando che essa si applichi agli interessi moratori e sostenendo, in subordine, che il superamento della soglia non comporti la nullità prevista dall’art. 1815 c.c.; 5) inapplicabilità della disciplina antiusura al contratto del 2002, anteriore alla rilevazione ministeriale dei tassi medi di mora; 6) omessa motivazione sulla valutazione di usurarietà del tasso del 17,57%, che la finanziatrice affermava di avere effettivamente applicato; 7) in subordine, omessa pronuncia sulla medesima questione; 8) omessa motivazione sulla vessatorietà della clausola moratoria e sulla mancata applicazione degli interessi legali o corrispettivi; 9) violazione del contraddittorio per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio la vessatorietà senza invitare le parti a interloquire; 10) erronea applicazione della nullità ex art. 1815 c.c. anziché della disciplina dell’inefficacia della clausola vessatoria e conseguente applicazione degli interessi corrispettivi. Le Sezioni Unite hanno deciso i motivi da uno a sette; la decisione dei motivi da otto a dieci è stata rimessa alla Prima Sezione civile.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo e il secondo motivo: la sentenza d’appello non era incorsa né in omessa pronuncia né in mancanza di motivazione. Hanno accolto il terzo motivo, affermando che la risoluzione del finanziamento, contratto di durata, non opera retroattivamente e che le rate già scadute restano dovute integralmente, comprensive degli interessi corrispettivi inclusi, purché questi siano leciti. Hanno rigettato il quarto e il quinto motivo, confermando che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e che, quando i decreti ministeriali non rilevano la maggiorazione media di mora, il confronto va effettuato con il T.e.g.m. rilevato, applicando la maggiorazione prevista dalla legge. Hanno accolto il sesto motivo perché la Corte d’appello non aveva spiegato la valutazione di usurarietà riferita a un tasso che, secondo la ricorrente, non era stato applicato; il tasso concretamente applicato dopo l’inadempimento è rilevante per la verifica dell’usurarietà in concreto. Il settimo motivo è rimasto assorbito. La decisione dei motivi ottavo, nono e decimo, relativi alla vessatorietà delle clausole e al contraddittorio, è stata rimessa alla Prima Sezione civile; pertanto, la pronuncia delle Sezioni Unite non ha definito integralmente il ricorso. Non è disposto un rinvio a un giudice di merito, ma la prosecuzione della decisione presso la Prima Sezione della Corte di cassazione. Disposto l’oscuramento dei dati personali.
Norme richiamate
Si applica l’art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Il superamento della soglia usuraria da parte degli interessi moratori esclude la debenza degli interessi moratori pattuiti, ma non azzera ogni interesse: restano dovuti, in caso di inadempimento, gli interessi nella misura corrispettiva lecitamente convenuta.
In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all’art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione.
Caduta per usurarietà la pattuizione degli interessi moratori, il danno da ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria è compensato applicando il tasso corrispettivo lecitamente pattuito.
L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2
La mancata indicazione, nell’ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica.
La disciplina antiusura comprende gli interessi moratori. Per verificare il superamento della soglia occorre utilizzare i parametri ministeriali pertinenti; quando questi riportano la maggiorazione media dei moratori, essa concorre alla determinazione del limite di confronto. Se tale maggiorazione non è rilevata, il confronto avviene con il T.e.g.m. rilevato e con la maggiorazione prevista dalla legge.
La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.
Il divieto di usura riguarda anche gli interessi moratori pattuiti, pur distinti per funzione dagli interessi corrispettivi.
D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24
La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.
La lettura della disciplina antiusura adottata dalle Sezioni Unite include le somme dovute a titolo di interessi moratori convenuti in relazione al finanziamento.
La risoluzione non opera retroattivamente, ma soltanto per il futuro, comportando l’anticipazione della scadenza dell’obbligazione di rimborso del capitale, la quale, però, conserva il suo titolo contrattuale.
Nei contratti di finanziamento, qualificati come contratti di durata, la risoluzione per inadempimento produce effetti per il futuro: le rate già scadute restano dovute per intero, incluse le quote di interessi corrispettivi leciti.
Da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Il debitore che deduce l’usurarietà degli interessi moratori deve allegare gli elementi necessari alla verifica, compresi il tasso concretamente applicato e i parametri ministeriali pertinenti; alla controparte spetta allegare e provare i fatti modificativi o estintivi del diritto.
L’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.
Il finanziato può avere interesse ad agire, anche durante il regolare svolgimento del rapporto, per ottenere l’accertamento della nullità della clausola sugli interessi moratori; prima dell’inadempimento tale accertamento riguarda il patto astratto e non determina automaticamente gli effetti conseguenti a una futura applicazione concreta.
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma 1
Nei contratti di finanziamento, in cui il soggetto che riceve la somma in prestito rivesta la qualifica di consumatore, è applicabile, altresì, la tutela contro le clausole vessatorie.
La tutela consumeristica contro le clausole vessatorie si cumula con quella antiusura nei contratti di finanziamento conclusi da un consumatore.
Massime di principio
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori convenuti nel contratto di finanziamento, oltre che agli interessi corrispettivi.
- Per verificare l’usurarietà degli interessi moratori, il confronto deve utilizzare parametri omogenei e oggettivi. Se i decreti ministeriali riportano la maggiorazione media dei moratori, essa va considerata insieme al T.e.g.m. e alla maggiorazione di soglia prevista; se non la riportano, il termine di confronto resta il T.e.g.m. rilevato, con la maggiorazione prevista dalla legge.
- Quando sono usurari gli interessi moratori, non sono dovuti quelli pattuiti a tale titolo; restano tuttavia dovuti, ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c., gli interessi nella misura corrispettiva lecitamente convenuta.
- La verifica dell’usurarietà in concreto, dopo l’inadempimento, deve riguardare il tasso moratorio effettivamente applicato. È comunque possibile agire durante il regolare svolgimento del rapporto per l’accertamento della nullità del tasso pattuito in astratto, ma tale pronuncia non decide automaticamente sulla futura applicazione concreta.
- Il finanziato che deduce l’usurarietà degli interessi moratori deve allegare il tipo contrattuale, la clausola, il tasso concretamente applicato, l’eventuale qualità di consumatore, il T.e.g.m. del periodo e gli altri elementi del decreto ministeriale pertinente; la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi del diritto.
- Il mutuo e i finanziamenti rientrano tra i contratti di durata: la risoluzione per inadempimento opera per il futuro e non travolge le rate già scadute, che restano dovute integralmente con gli interessi corrispettivi leciti già compresi. Per le rate non ancora scadute, la risoluzione anticipa la restituzione del capitale e gli interessi corrispettivi sono attualizzati al momento della risoluzione.
- Nei finanziamenti conclusi con un consumatore, la tutela contro le clausole vessatorie si aggiunge a quella prevista dalla disciplina antiusura.
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