Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19512/2020 del 18/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la delibera CONSOB n. 19244/16.07.2015 che gli ha irrogato una sanzione pecuniaria di €100.000,00, la sanzione accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per 2 mesi e la confisca per valore equivalente al profitto dell'illecito, per il presunto illecito di manipolazione del mercato (art. 187-ter t.u.f.). In sostanza si contesta che il Cannarozzi avrebbe negoziato sul MOT piccoli lotti per modificare il best ask/best bid su EuroTLX e subito dopo inserito ordini di segno opposto su EuroTLX di grande entità, cancellando poi gli ordini MOT, in modo da indurre in errore altri operatori e trarne profitto. In cassazione vengono dedotti più motivi: tardività della contestazione per violazione del termine di 180 giorni previsto dall'art. 187-septies t.u.f.; vizi nella notificazione dell'atto (sottoscrizione falsa sull'avviso di ricevimento del 10 marzo 2014) e mancata proposizione efficace della querela di falso; la condotta sarebbe stata di buona fede e priva di nesso causale tra MOT ed EuroTLX; censura sull'entità della sanzione e possibilità di ridurla al di sotto del minimo edittale o di applicare la normativa sopravvenuta favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i rilievi del ricorrente. Ha confermato che: (i) il dies a quo per il computo del termine previsto dall'art. 187-septies decorre dal momento in cui l'autorità ha acquisito e valutato tutti gli elementi necessari per l'accertamento; la Corte territoriale ha valutato congruamente i tempi impiegati dalla CONSOB per acquisire informazioni da terzi (Webank, Borsa Italiana, EuroTLX) e ha ritenuto tempestiva la contestazione; (ii) la contestazione della non corretta notificazione su avviso di ricevimento richiede la proposizione della querela di falso, poiché l'avviso sottoscritto dall'agente postale fa fede fino a querela di falso; il ricorrente non ha efficacemente seguito questa via e dunque ha perso interesse a impugnare; (iii) le valutazioni di merito sulla sussistenza del nesso causale tra operazioni MOT ed EuroTLX e sulla manipolazione sono sindacabili solo nei limiti ristretti dell'art. 360 c.p.c. n.5 e qui risultano adeguatamente motivate; (iv) il giudice non può in generale ridurre la sanzione al di sotto del minimo edittale salvo diversa disposizione normativa espressa; sulla questione della possibile applicazione retroattiva di norme migliorative sopravvenute, la Corte ha richiamato i principi sullo ius superveniens e le condizioni per la sua applicazione, ma le censure del ricorrente non hanno portato a mutare l'esito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la sentenza di appello di rigetto dell'opposizione confermata.

Norme richiamate

  • D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.) art. 187-ter

    art. 187-ter, terzo comma (manipolazione del mercato)

    La condotta contestata è stata qualificata come manipolazione ai sensi dell'art. 187-ter; la Corte ha ritenuto che la combinazione temporale e le modalità degli ordini tra MOT ed EuroTLX dimostrassero l'elemento materiale e il nesso causale richiesti dalla norma

  • D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.) art. 187-septies

    art. 187-septies, primo comma e comma 6-ter

    Il termine di centottanta giorni per la contestazione è computato dal momento in cui l'autorità ha acquisito e valutato tutti i dati necessari; il comma 6-ter attribuisce alla corte d'appello il potere di rigettare o accogliere l'opposizione e di modificare la sanzione, ma non autorizza a scendere al di sotto del minimo edittale salvo espressa previsione normativa

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 art. 14

    art. 14, secondo e quarto comma

    Il principio della contestazione differita richiede un termine perentorio per la notifica differita; inoltre la disciplina sulla forma della notificazione richiama le disposizioni vigenti sull'uso dell'avviso di ricevimento

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 21-octies

    La norma sulla annullabilità di provvedimenti amministrativi non è risultata decisiva: la Corte ha osservato che i vizi endoprocedimentali rilevanti ai fini di annullabilità non incidono automaticamente sul termine di decadenza per la contestazione degli addebiti

  • Legge 30 dicembre 1982, n. 890 art. 8

    L'attestazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso: chi contesta l'avvenuta notificazione deve proporre querela di falso per disconoscere efficacemente la prova dell'avvenuta notifica

  • D.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e Corte Costituzionale n. 63/2019

    richiamo alle modifiche normative e alla pronuncia di illegittimità costituzionale

    Si è discusso della possibile applicazione retroattiva di norme sopravvenute che riducono le sanzioni; la Corte di Cassazione ha richiamato i principi sullo ius superveniens e i limiti della sua rilevazione d'ufficio, valutando le condizioni in cui norme migliorative possono trovare applicazione

  • D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 art. 6, comma dodicesimo

    Conferma che il giudice che accoglie l'opposizione può modificare l'entità della sanzione ma non al di sotto del minimo edittale; richiamata per spiegare il quadro normativo sulla rideterminazione delle sanzioni

  • D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.) art. 187-quater e 187-sexies

    art. 187-quater (sanzioni accessorie), art. 187-sexies (confisca)

    Le misure accessorie (perdita dei requisiti di onorabilità) e la confisca sono state applicate con riferimento alle previsioni normative indicate e confermate come compatibili con il quadro sanzionatorio applicabile

Massime di principio

  • Il termine per la notifica differita delle contestazioni amministrative decorre dal momento in cui l'autorità ha acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per l'accertamento: il giudice del merito ha ampia discrezionalità nel valutare la congruità dei tempi impiegati, sindacabile in Cassazione solo nei ristretti limiti di vizio motivazionale
  • La prova della notificazione via servizio postale è attestata dall'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale e fa fede fino a querela di falso: chi contesta la notifica deve proporre la querela di falso per disconoscere efficacemente la sottoscrizione
  • Le valutazioni sui fatti e sul nesso causale tra operazioni su diverse trading venues (es. MOT ed EuroTLX) sono questioni di merito che il giudice di legittimità rivisita solo nei limiti dell'art. 360 c.p.c. n.5; una ricostruzione articolata e motivata del giudice di merito è difficile da rovesciare in Cassazione
  • In assenza di una norma speciale che lo consenta esplicitamente, il giudice non può ridurre la sanzione amministrativa al di sotto del minimo edittale stabilito dalla legge; eventuali norme sopravvenute favorevoli possono applicarsi secondo le regole sullo ius superveniens e nei limiti in cui la questione sia pertinente alle censure in sede di legittimità
  • I vizi procedimentali interni all'istruttoria amministrativa non incidono automaticamente sul termine di decadenza o sull'efficacia della contestazione: occorre dimostrare l'effettivo pregiudizio o l'asserita nullità mediante i rimedi procedurali appropriati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.