Cassazione Civile, Sentenza n. 19493/2020 del 18/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato l'avviso di irrogazione di sanzioni IVA per gli anni 2005-2006. La controversia riguarda l'omessa annotazione di operazioni imponibili effettuate con società del medesimo gruppo (ELMIC ISE s.r.l. e MINERARIA FALERIA s.r.l.) e la qualificazione dei movimenti come commerciali/economici piuttosto che finanziari. I ricorrenti contestano l'attribuzione dell'onere della prova, sostenendo che fosse l'Ufficio a dover dimostrare la natura economica delle operazioni, e che la rettifica contabile di fine esercizio dimostrasse la natura finanziaria dei movimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui le registrazioni nei conti clienti costituivano prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., della natura commerciale delle operazioni e che la contribuente non aveva fornito prova idonea della natura finanziaria distinta dei movimenti. La Corte ha inoltre confermato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate (importo indicato nella sentenza: euro 11.260,00, oltre spese prenotate a debito) e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che le registrazioni nei conti clienti costituiscono prova contro l'imprenditore della natura commerciale degli incassi e pagamenti; tale prova contabile può costituire base sufficiente per l'ufficio impositore.
Richiamata la regola generale sull'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi di gravità, precisione e concordanza; una volta prodotti, l'onere di fornire prova contraria grava sul contribuente. La Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse assolto il proprio onere probatorio e che il contribuente non avesse fornito prova contraria.
Norma sulla priorità di esame dei ricorsi quando è pendente quello contro la decisione sulla revocazione: la Corte ha osservato la regola ma ha chiarito che la questione è divenuta comunque ininfluente perché il ricorso contro la revocazione era stato deciso separatamente.
La Corte ha analizzato la correttezza formale dei motivi di cassazione (omessa pronuncia, violazione di legge, insufficiente motivazione) e ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi, distinguendo tra omessa pronuncia e vizio motivazionale e richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove di merito.
Richiamata in relazione al vizio di omessa pronuncia: la Corte spiega quando un'omissione è realmente sussistente e quando, invece, vi è stata valutazione e risposta motivata del giudice di merito.
art. 395 c.p.c. e art. 64 D.Lgs. n. 546/1992
Norme richiamate in relazione al ricorso per revocazione (domanda preliminarmente esperita dai ricorrenti); la Corte ha dovuto tener conto del giudicato e del procedimento di revocazione già definito.
DPR n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Citato tra le norme oggetto di doglianza in relazione all'onere probatorio dell'Ufficio, ma la Corte ha ritenuto non sussistente violazione di legge nella valutazione della prova.
Costituzione
Richiamati genericamente dai ricorrenti (diritti e garanzie processuali/tributarie); la Corte non ha ritenuto che l'impugnazione costituzionale fosse fondata rispetto alla valutazione probatoria svolta.
comma 1 bis e comma 1 quater
Applicata per disporre l'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato (raddoppio) in caso di ricorso notificato oltre il termine o nelle ipotesi previste; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio.
Richiamati come disciplina della prova per il contribuente: una volta forniti elementi presuntivi dall'Ufficio, il contribuente è onerato di provare il contrario con elementi idonei.
Massime di principio
- Le scritture contabili (es. annotazioni nei conti clienti) possono costituire prova significativa contro l'imprenditore della natura commerciale di incassi e pagamenti (art. 2709 c.c.); pertanto, semplici rettifiche o riassunti di fine esercizio, se sprovvisti di altri riscontri, possono non essere sufficienti a dimostrare la diversa natura finanziaria delle operazioni.
- L'onere della prova in materia tributaria segue la regola: l'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi di gravità, precisione e concordanza; se tali elementi sono prodotti, il contribuente deve fornire prova contraria specifica e convincente (art. 2697 c.c., artt. 2727 e ss. c.c.).
- In sede di cassazione non è possibile rinnovare il libero apprezzamento delle prove già compiuto dal giudice di merito: i motivi devono attengere a violazioni di legge o a vizi della motivazione nei termini stretti previsti dall'art. 360 c.p.c.; le contestazioni che sono in realtà un sindacato sulla valutazione del merito sono di regola inammissibili o infondate.
- La differenza tra omessa pronuncia e vizio motivazionale è cruciale: l'omessa pronuncia implica l'assenza totale di qualsiasi decisione su una doglianza; la motivazione carente implica invece che la questione sia stata esaminata ma con argomentazioni insufficienti o incongruenti (art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c.).
- Le rettifiche contabili operate a chiusura d'esercizio debbono essere supportate da elementi oggettivi e collegabili all'operazione materiale per prevalere sulla rilevanza probatoria delle registrazioni infra-annuali; una mera annotazione di rettifica non è di per sé prova sicura della natura finanziaria.
- Proceduralmente, la pendenza di una domanda di revocazione può incidere sull'ordine di trattazione dei ricorsi, ma se la revocazione è stata decisa separatamente e respinta, decade qualsiasi pregiudizialità per la Cassazione sul ricorso principale.
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