Cassazione Civile, Sentenza n. 19449/2020 del 18/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Ufficio contestò alla società maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA per gli anni 2005 e 2006 a seguito di accesso ispettivo: (i) fatture intestate alla s.n.c. conferente (Manes Giovanni e Luigi) ritenute irregolari; (ii) indicazione in dichiarazione di un importo di €104.160 come credito/risconto derivante da credito d'imposta per aree svantaggiate; (iii) disconoscimento di alcune spese (consulenze, acquisti alimentari e gioielleria) per mancata inerenza; (iv) contestata indetraibilità dell'IVA per €440.000 relativa all'acquisto di un complesso turistico per mancato pagamento dell'IVA al cedente. Furono altresì irrogate sanzioni per mancata regolarizzazione delle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale (relativi alla qualificazione contabile e alla quantificazione del risconto/credito), ha invece accolto i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso principale: ha cassato la decisione della C.T.R. con riferimento al mancato esame motivato e alla errata negazione della deducibilità dei costi contestati (rendendo necessario che il giudice del rinvio verifichi analiticamente l'inerenza e la documentazione) e ha ritenuto che il diritto alla detrazione IVA sorge al momento in cui l'operazione è effettuata e non è condizionato al pagamento del tributo da parte del cedente (salvo operazioni fittizie o fraudolente). Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia: la C.T.R. aveva annullato la sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997 per mancata regolarizzazione delle fatture, ma la Cassazione ha ritenuto invece dovuta la sanzione, poiché la semplice riconducibilità delle fatture ai costi deducibili non esclude la responsabilità per l'evidenza contabile di fatture irregolari non regolarizzate nei termini. La sentenza è cassata in parte con rinvio alla C.T.R. del Molise per nuovo esame secondo le indicazioni.
Norme richiamate
d.lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 8
Sanzione per mancata regolarizzazione di fatture intestate in modo irregolare: anche se le operazioni risultano effettivamente riferibili alla società, la mancata regolarizzazione entro 30 giorni comporta responsabilità sanzionatoria; la C.T.R. non poteva annullare la sanzione solo in ragione della deducibilità dei costi
d.P.R. n. 633/1972, art. 19
Il diritto alla detrazione IVA sorge quando l'imposta diviene esigibile, ossia al momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA; il diritto alla detrazione è esercitabile indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta al cedente, salvo operazioni fittizie o fraudolente
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 108 e 109
Principio di competenza e principio di inerenza: ricavi e componenti negativi concorrono a formare il reddito per competenza; per la deducibilità il contribuente deve provare certezza, natura e inerenza dei costi e, se contestati, la congruità
legge n. 388/2000, art. 8
Alle imprese che operano ... è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta ... per le acquisizioni di beni strumentali nuovi
Il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno è assimilabile, ai fini contabili, a un contributo in conto impianti (trattabile con metodo indiretto o diretto), ma fiscalmente è esente e va considerato nell'utile imponibile in termini di variazione in diminuzione corrispondente alla quota imputata a conto economico
legge n. 289/2002, art. 62, comma 1
Norma richiamata insieme all'art. 8/388 per la disciplina dei benefici fiscali, utile al corretto inquadramento del credito d'imposta e della sua compatibilità contabile e fiscale
codice civile, artt. 2424-bis e 2426
Riferimenti al bilancio e ai criteri di valutazione che governano la rappresentazione di risconti, contributi e voci di bilancio; la Corte ha rilevato l'importanza della corretta rappresentazione contabile ma ha escluso che la mera iscrizione a risconti passi basti a dimostrare il diritto fiscale reclamato senza adeguata prova
Principio contabile OIC n. 16
I contributi in conto impianti vanno imputati a conto economico con criterio sistematico sulla vita utile dei cespiti; il credito d'imposta, pur contabilmente trattabile come contributo, ha effetti fiscali autonomi (esenzione) che impongono la variazione in diminuzione della base imponibile
codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (richiamato)
Rimandi procedurali: la Cassazione ha valutato l'ammissibilità dei motivi ex art. 360 (vizi di diritto, omessa pronuncia, ecc.) e ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per mancata esposizione autosufficiente
Massime di principio
- Credito d'imposta per investimenti: contabilmente assimilabile a contributo in conto impianti; fiscalmente va trattato in diminuzione del reddito nella misura della quota di competenza iscritta a conto economico, purché la sua fruizione sia correttamente documentata.
- Deduzione dei costi: il contribuente deve dimostrare la certezza, la natura e l'inerenza delle spese (documentazione probatoria, descrizione della prestazione, congruità). Il giudice deve motivare specificamente se disconosce la deducibilità.
- Detrazione IVA: il diritto alla detrazione sorge al momento di effettuazione dell'operazione (esigibilità dell'imposta) e non è subordinato al pagamento dell'IVA al cedente, salvo che l'operazione sia fittizia o fraudolenta; è necessaria la corretta annotazione della fattura nei registri entro i termini.
- Fatture irregolari e sanzioni: anche se le operazioni sono reali e i costi risultano deducibili, l'evidenza in contabilità di fatture irregolari non regolarizzate nei termini previsti è sanzionabile (art. 6 comma 8 d.lgs. 471/1997).
- Ricorso per cassazione: l'atto non deve essere un "assemblaggio" di atti processuali; i motivi devono essere esposti in modo sintetico e autosufficiente, altrimenti risultano inammissibili.
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