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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19509/2020 del 18/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il provvedimento prefettizio che aveva dichiarato inammissibile/irricevibile il ricorso avverso il verbale per violazione dell'art. 7 (punto 8) C.d.S., sostenendo che il Prefetto, ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, avrebbe potuto soltanto: 1) ingiungere il pagamento se il ricorso fosse infondato, oppure 2) disporre l'archiviazione se lo riteneva fondato, e non dichiararne l'inammissibilità per tardività. In secondo luogo censurava la legittimità della delimitazione/uso della carreggiata per parcheggi come contraria all'art. 7 comma 6 C.d.S.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha chiarito che la disciplina applicabile non è l'art. 18 della L. 689/1981 ma gli artt. 203 e 204 del Codice della Strada: tali disposizioni prevedono le ordinanze di ingiunzione o di archiviazione solo se il ricorso è stato tempestivamente proposto; se invece il ricorso è presentato fuori termine il Prefetto può rilevarne l'inammissibilità evitando di esaminare il merito. In tale ipotesi (equiparabile alla mancata proposizione del ricorso) il verbale assume efficacia di titolo esecutivo, con le conseguenze previste dal comma 3 dell'art. 203 C.d.S. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la lettura restrittiva del ricorrente: l'art. 7 comma 6 C.d.S. consente parcheggi lungo la carreggiata purché i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. Non essendoci difesa svolta dalla Prefettura, il giudice non ha disposto condanna alle spese, e ha richiamato l'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • Legge n. 689 del 1981, art. 18

    Richiamata dal ricorrente come base normativa del ricorso al Prefetto, ma la Corte ha ritenuto che per le violazioni del codice della strada non sia quella la norma applicabile.

  • Codice della Strada, art. 203 comma 1

    "Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno"

    Stabilisce il termine di 60 giorni per proporre ricorso al Prefetto per le violazioni del C.d.S.; la tempestività è condizione di ammissibilità del ricorso.

  • Codice della Strada, art. 204

    "Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, ... ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento ... Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti ..."

    Prevede le due possibili ordinanze (ingiunzione di pagamento o archiviazione) che presuppongono l'esame del merito; implicitamente lascia spazio alla dichiarazione di inammissibilità quando il ricorso non sia stato tempestivo.

  • Codice della Strada, art. 7 comma 6

    "... e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico"

    Stabilisce che le aree di sosta devono essere ubicate fuori della carreggiata o comunque in modo tale da non ostacolare il traffico; consente quindi parcheggi sulla carreggiata se non arrecano intralcio alla circolazione.

  • Legge n. 689 del 1981, art. 17

    Richiamata per evidenziare che, rispetto alla disciplina generale delle sanzioni amministrative, l'effetto esecutivo del verbale è derogato nella normativa del C.d.S. (come chiarito dall'art. 203 comma 3 C.d.S.).

  • Codice della Strada, art. 203 comma 3 (richiamato)

    Secondo la giurisprudenza e quanto indicato dalla Corte, se il ricorso non è tempestivo il verbale può costituire titolo esecutivo per una somma ridotta (metà del massimo edittale) e per le spese, con le modalità previste dal comma 3.

  • D.P.R. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater e comma 1-bis

    Richiamato dalla sentenza per disporre l'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Per le contestazioni relative al Codice della Strada il ricorso al Prefetto è disciplinato dagli artt. 203-204 C.d.S.; l'art. 18 della L. 689/1981 non costituisce la norma ordinaria applicabile in materia di contravvenzioni stradali.
  • La tempestività del ricorso (termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione) è requisito di ammissibilità: se il ricorso è tardivo il Prefetto può dichiararlo inammissibile evitando di esaminarne il merito.
  • Se il ricorso è inammissibile o non proposto nei termini, il verbale può assumere efficacia di titolo esecutivo secondo le previsioni del C.d.S. (con le conseguenze previste dal comma 3 dell'art. 203).
  • L'art. 7 comma 6 C.d.S. consente la previsione di stalli di sosta anche lungo la carreggiata, purché i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico: non è ammessa un'interpretazione che vieti in astratto il parcheggio lungo la carreggiata.
  • La mancata attività difensiva da parte dell'Amministrazione resistente può influenzare la decisione sulle spese di lite (il giudice può non liquidarle), ma non incide sulla valutazione di diritto sostanziale delle censure.
  • In situazioni analoghe è opportuno: verificare immediatamente la tempestività del ricorso al Prefetto; produrre documentazione idonea e richiedere audizione se utile; impugnare le decisioni del Giudice di pace e del Tribunale nei termini processuali se necessario.

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