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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19450/2020 del 18/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso la sentenza della C.T.R. che aveva rigettato il gravame dell'Agenzia relativo ad avviso di accertamento. L'Agenzia denunciava un errore di fatto: la C.T.R. aveva ritenuto che l'avviso fosse stato notificato solo alla società incorporante (Verri s.r.l.) prima della fusione, mentre dagli atti emergeva che l'avviso era stato notificato anche alla società incorporata (Reale Trading s.a.s.), rilevando così un vizio che avrebbe potuto incidere sul diritto tributario sostanziale e sulla tempestività/legittimazione alla impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione dell'Agenzia, ritenendo che la C.T.R. abbia errato nel dichiarare inammissibile il ricorso in revocazione per mancata espressa richiesta di pronuncia sul giudizio rescissorio. La Corte ha affermato che, nel processo tributario (e più in generale nel giudizio d'appello), la domanda di revocazione che rispetti i requisiti di cui all'art. 65, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (esposizione sommaria dei fatti, oggetto della domanda, motivi specifici) comprende implicitamente la richiesta di decisione sul merito collegata alla revocazione. Avendo l'Agenzia fornito l'esposizione richiesta, il ricorso non era inammissibile: la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, perché decida sulla impugnazione e sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Fondamento della revocazione per errore di fatto; il motivo adombrato dall'Agenzia è stato qualificato come previsto da tale norma

  • art. 65, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione

    La Corte ha ritenuto che il rispetto di questi requisiti rende ammissibile la revocazione e implica, anche se non espressamente formulata, la domanda di pronuncia sul merito collegata alla revocazione

  • art. 67, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale

    Indica la consequenzialità tra accertamento della revocazione e decisione del merito da parte della commissione tributaria; usata per sostenere che la pronuncia sul merito è connaturata alla revocazione

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiede l'esposizione dei fatti rilevanti; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la revocazione deve contenere fatti sufficienti a comprendere il motivo dedotto

  • artt. 398, comma 2 e 402, comma 1 c.p.c.

    Richiamati per confronto con la disciplina della revocazione nel giudizio di cassazione, a sostegno della diversa applicabilità della giurisprudenza relativa alle sentenze della Corte di Cassazione

Massime di principio

  • In sede di revocazione di una sentenza d'appello (anche tributaria), non è necessario chiedere espressamente la pronuncia 'rescissoria' se il ricorso contiene l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda e i motivi specifici dell'impugnazione previsti dall'art. 65 d.lgs. 546/1992: tali elementi rendono implicita la richiesta di decisione sul merito.
  • La revocazione per errore di fatto deve comunque fornire una chiara esposizione dei fatti rilevanti (ai sensi dell'art. 366 c.p.c.), in modo che il giudice possa valutare la fondatezza dell'errore e decidere immediatamente anche sul merito.
  • La giurisprudenza relativa alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione non si trasferisce automaticamente alle revoche di sentenze d'appello: la Corte ha evidenziato la differenza di contesto procedurale e di accessibilità del fascicolo.
  • Per massimizzare l'ammissibilità di un ricorso in revocazione è consigliabile includere: l'indicazione precisa del vizio contestato (es. errore di fatto), l'esposizione sommaria e documentata dei fatti, l'oggetto della domanda, i motivi specifici dell'impugnazione e le prove disponibili.
  • Se si contesta una notifica errata o incompleta (es. notifica alla società incorporante ma non all'incorporata), va documentato chiaramente chi è stato destinatario dell'atto e le date rilevanti, poiché errori in tali elementi possono incidere sull'ammissibilità e sul merito della controversia.

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