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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19508/2020 del 18/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della corte d'appello per presunte errori di interpretazione della scrittura privata e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultra petita). Il ricorrente contestava che la scrittura fosse qualificata quale impegno a trasferire la proprietà (datio in solutum) invece che come mera cessione di disponibilità o altra fattispecie, denunciava che la corte d'appello avrebbe disatteso la diffida ad adempiere del 3 luglio 2007 e la testimonianza del legale che l'aveva redatta, nonché la mancata valutazione di parziali versamenti successivi alla sottoscrizione. Inoltre impugnava la decisione sotto il profilo del patto commissorio (richiamando artt. 1744 e 1344 c.c.), e censurava la validità della scrittura per assenza di data (art. 1704 c.c.). Richiamava norme di ermeneutica (artt. 1362 e ss., art. 1371 c.c.) per sostenere diversa interpretazione dell'accordo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la qualificazione giuridica data dalla corte d'appello sia un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione; ha confermato che la scrittura impegnava il padre a trasferire alla figlia ogni suo avere come prestazione in luogo dell'adempimento (datio in solutum) e che il tenore letterale e il contesto non lasciavano dubbi su tale volontà. La Corte ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione puntuale del bene (essendo l'immobile l'unico del padre) e ha considerato compatibile con quella pattuizione la richiesta subordinata di procura a vendere. Quanto ai presunti pagamenti parziali, la Corte ha ritenuto che non risultino decisivi né in contrasto con la ricostruzione della corte territoriale e che, comunque, avrebbero potuto dar luogo a profili diversi (es. indebito oggettivo) non decisivi nel giudizio in esame. Sul patto commissorio la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione poiché il trasferimento era frutto di una scelta concordata (datio in solutum) e non di una costrizione. Sull'assenza della data la Corte ha ricordato che la data non è elemento essenziale della scrittura privata nei rapporti tra parti e che la datazione è desumibile dal contenuto e dalle deposizioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in Euro 6.000,00 oltre accessori) e al pagamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati come criteri di ermeneutica contrattuale: la corte d'appello ha applicato i principî interpretativi di merito per ricostruire la volontà negoziale; tale valutazione di fatto non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 1371 c.c.

    Invocato dal ricorrente quale regola finale per l'interpretazione del contratto in presenza di dubbi sul contenuto, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse in concreto un contrasto interpretativo tale da mutare la qualificazione operata dal giudice di merito.

  • art. 1197 c.c.

    Usato per qualificare la scrittura come datio in solutum (prestazione in luogo dell'adempimento): la Corte di merito ha ritenuto che l'impegno avesse natura traslativa finalizzata all'estinzione del debito.

  • art. 1286 c.c.

    Richiamato come ipotesi alternativa (esercizio di facoltà riservata all'atto di costituzione dell'obbligazione) per distinguere le fattispecie che escludono il patto commissorio.

  • art. 2744 c.c.

    Norma che vieta il patto commissorio; la Corte ha ritenuto che il divieto non operi quando il trasferimento è frutto di una scelta concordata (datio in solutum) e non di una costrizione che imponga il trasferimento a tacitazione dell'obbligazione.

  • artt. 1744 e 1344 c.c.

    Richiamati dal ricorrente nella censura sul presunto patto commissorio; la Corte però ha rigettato la censura ritenendo che la fattispecie configurasse una datio in solutum e non una pattuizione vietata. (Nel testo processuale figura la richiamata censura su tali articoli, poi valutata unitamente alla disciplina del patto commissorio)

  • art. 1704 c.c.

    Censura relativa all'assenza della data nella scrittura privata; la Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la regola secondo cui la data non è elemento essenziale della scrittura privata nei rapporti tra parti.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato per distinguere gli effetti della mancata datazione nei rapporti verso i terzi rispetto ai rapporti tra le parti; la Corte ha osservato che l'ambito applicativo di tale articolo è limitato agli effetti verso terzi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'eventuale obbligo del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica e l'interpretazione del contenuto negoziale sono accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito e in Cassazione sono sindacabili solo per vizi di motivazione o violazioni di diritto.
  • Se una scrittura privata manifesta chiaramente la volontà di trasferire la proprietà come estinzione del debito, configura una datio in solutum; tale scelta esclude la configurabilità del patto commissorio vietato, che richiede una costrizione del debitore e non una scelta concordata.
  • La mancata indicazione dettagliata del bene nella scrittura non invalida l'accordo se è certo dal contesto quale bene le parti intendevano trasferire (es. unico immobile del debitore).
  • L'assenza della data nella scrittura privata non ne compromette automaticamente l'efficacia fra le parti; la data può essere desunta da elementi interni al negozio e dalle prove acquisite.
  • La mera ricezione di versamenti successivi non altera automaticamente la natura dell'obbligazione assunta (traslativa vs altro): i pagamenti possono avere rilevanza sotto profili diversi (indebito, execuzione parziale), ma occorre specifica allegazione e prova per modificarne la qualificazione negoziale.
  • Per impugnare con successo una ricostruzione di merito in Cassazione è necessario dimostrare vizi motivazionali o errori di diritto, non limitarsi a proporre una diversa valutazione dei medesimi fatti già esaminati dal giudice di merito.

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