Cassazione Civile, Ordinanza n. 41533/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario/riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di cartelle di pagamento per TARI relative agli anni 2007-2012, emesse in relazione all'immobile romano adibito a sede dell'ente ricorrente. In appello era stata confermata la debenza della tassa, ritenendo valide le notifiche degli atti e insussistente l'esenzione invocata dal contribuente. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione dell'art. 7 della legge n. 137 del 2016, quale legge di esecuzione della Convenzione fiscale con la Santa Sede, sostenendo che le notifiche degli inviti di pagamento e delle cartelle avrebbero dovuto seguire la via diplomatica e che la CTR avesse erroneamente escluso tale disciplina; con il secondo si è denunciata la violazione dell'art. 16 del Trattato Lateranense, assumendo che l'immobile, in quanto sede di Istituto Pontificio, dovesse beneficiare dell'esenzione da tributi ordinari e straordinari, inclusa la TARI.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la speciale procedura notificatoria prevista dalla Convenzione fiscale del 2015, resa esecutiva nel 2016, non era ancora in vigore quando le notifiche delle cartelle erano state effettuate; pertanto si applicava la disciplina ordinaria. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché l'art. 16 del Trattato Lateranense è norma programmatica e, comunque, la TARI ha natura di corrispettivo del servizio rifiuti, non di tributo gravante sull'immobile in sé; inoltre, l'edificio non risultava destinato al culto, né esisteva una specifica norma di esenzione applicabile. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della vicenda, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 7 luglio 2016 n. 137
"conferma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede di cui al processo verbale della riunione svoltasi il 20 aprile 2006"
la disciplina speciale sulle notifiche tributarie agli enti della Santa Sede non era applicabile retroattivamente alle notifiche già perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge di esecuzione
art. 13 Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, 10 aprile 2015
"giorno successivo alla data in cui le Parti contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie all'entrata in vigore"
la Convenzione entra in vigore solo dopo lo scambio delle notifiche di completamento delle procedure interne; prima di tale momento non disciplina i rapporti pregressi
art. 28 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
"Salvo che una diversa intenzione non risulti dal trattato... le disposizioni di un trattato non vincolano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore"
è ribadito il principio generale di irretroattività dei trattati internazionali
art. 6, comma 2, Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale
"La presente disposizione si applica anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato"
la clausola transitoria non supera il limite della specialità e non rende applicabile la nuova disciplina alle notifiche anteriori alla sua entrata in vigore
art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
richiamato quale disciplina ordinaria delle notifiche degli atti tributari in mancanza della speciale procedura concordataria
art. 56, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
richiamato per il regime generale delle notifiche in materia tributaria
art. 52, comma 3, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
richiamato per il regime generale delle notifiche in materia tributaria
art. 49, comma 1, D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346
richiamato per il regime generale delle notifiche in materia tributaria
art. 1, commi 158 e 161, L. 27 dicembre 2006 n. 296
richiamato per il regime generale delle notifiche degli atti relativi ai tributi locali
art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
richiamato per il regime generale della riscossione e notifica degli atti
art. 14 L. 20 novembre 1980 n. 890
richiamato per la notifica a mezzo posta negli atti tributari
art. 16 Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929
"esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente"
è qualificato come norma programmatica che necessita di attuazione; non comporta di per sé l'esenzione dalla TARI
art. 2 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
citato come esempio di attuazione legislativa dell'esenzione per imposte sui redditi degli immobili pontifici
art. 7, comma 1, lett. e, D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504
citato come esempio di attuazione legislativa dell'esenzione ICI per gli immobili in questione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La disciplina speciale delle notifiche degli atti tributari prevista da un accordo internazionale reso esecutivo con legge non si applica alle notifiche perfezionate anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo una chiara previsione di retroattività.
- In materia di trattati, opera il principio generale di irretroattività: un accordo internazionale non vincola per fatti o atti anteriori alla sua efficacia, salvo diversa intenzione risultante dal testo.
- La clausola che estende una nuova disciplina ai rapporti pendenti non consente, di per sé, di travolgere atti notificatori già eseguiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma speciale.
- L'esenzione tributaria prevista in favore di immobili pontifici richiede una specifica attuazione normativa quando il tributo non grava sull'immobile in quanto tale ma sul servizio reso in relazione ai rifiuti prodotti.
- La TARI ha natura di corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti e non di imposta patrimoniale sull'immobile; pertanto, l'esenzione prevista per gli immobili pontifici non è automaticamente estensibile a tale prelievo.
- In difetto di una specifica disposizione di legge o regolamentare, la sola qualità soggettiva dell'ente proprietario non basta a fondare l'esenzione dalla tassa sui rifiuti.
- Un edificio destinato ad attività di studio e formazione, e non al culto, non può essere assimilato automaticamente agli immobili esenti per loro natura dal calcolo della superficie tassabile.
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